Quando la Giustizia si Fa Predizione: Il DDL 1517 e il Pericolo di un Nuovo Paradigma Preventivo

Categories: Autorità Giudiziaria e Servizio Sanitario NazionalePublished On: 1 Settembre 2025Last Updated: 1 Settembre 2025Tags: ,

Nel panorama giuridico contemporaneo, stiamo assistendo a un mutamento profondo e strutturale nel modo in cui la giustizia penale si configura. Non si tratta più solo di un aumento quantitativo delle misure di prevenzione, ma di una vera e propria sostituzione funzionale del processo penale con strumenti alternativi, dove le garanzie costituzionali rischiano di essere ridimensionate o addirittura annullate.

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L’Unione delle Camere Penali Italiane, attraverso il suo Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione, ha sollevato forti preoccupazioni riguardo a questa tendenza, sintetizzata nel motto “NON SO COSA HAI FATTO, MA PREVEDO QUELLO CHE FARAI”. Questo approccio prefigura un rischio concreto: che il principio della responsabilità personale accertata venga gradualmente rimpiazzato da valutazioni di pericolosità basate su elementi indiziari, prognostici, talvolta statistici e, soprattutto, privi di un reale contraddittorio.

Da “Sistema Giove” al DDL 1517: Un’Inversione Metodologica

Questa inversione metodologica era già stata anticipata dall’annuncio, due anni fa, del “sistema Giove” da parte della Polizia di Stato: un software di polizia predittiva che, incrociando dati di tutte le forze dell’ordine, mirava a “prevenire e reprimere i reati di maggior impatto sociale”. Le critiche a “Giove” riguardavano l’uso di “fattori critici ricorsivi” come etnia, orientamento sessuale, credo religioso e condizioni economiche, caratteristiche individuali tutelate dal diritto alla privacy e che, per di più, rischiano di basarsi su pregiudizi, non rappresentando un criterio affidabile per prevedere azioni future.

Sull’onda di queste tendenze, lo scorso 5 agosto, è stato depositato in Commissione Giustizia del Senato un disegno di legge (DDL 1517). Presentato sotto il vessillo della “sicurezza” e della “tutela di genere”, questo DDL propone una modifica normativa profondamente illiberale, imperniata sulla logica della prevenzione. L’articolo 1 del DDL dichiara esplicitamente la finalità di “prevenzione contrasto e assistenza in materia di violenza contro le donne”, introducendo la figura dello psichiatra o dello psicologo forense già nella fase iniziale del procedimento penale.

Le Misure Invasive Proposte dal DDL 1517

Il cuore delle modifiche proposte risiede nell’introduzione dell’articolo 384-ter nel codice di rito. Questo articolo autorizzerebbe non solo il Pubblico Ministero, ma anche gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a sottoporre un soggetto indagato – e quindi ancora presunto innocente – a un accertamento sanitario obbligatorio ma “temporaneo”. Ciò avverrebbe quando sussista un fondato pericolo di reiterazione di condotte criminose che mettano in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

Gli accertamenti previsti sono particolarmente invasivi e ampi. Potranno avvenire, in deroga al divieto generale dell’art. 220 comma 2 cpp, attraverso un “esame peritale sulla abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’indagato e, in genere, le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche”. Questi esami, fino ad ora, sono stati limitati alla sola fase esecutiva delle pene e delle misure di sicurezza, ovvero solo dopo un accertamento irrevocabile di colpevolezza.

Le conseguenze di tali accertamenti, anche se condotti sul “carattere” e la “personalità” dell’indagato, potranno essere l’applicazione di misure pre-cautelari di trattamento sanitario obbligatorio e ricovero coatto. Il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) potrà far seguire a questi trattamenti percorsi psicoterapici “finalizzati al contenimento delle condotte violente”, inclusa l’imposizione di un periodo di degenza “presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate”, configurando un nuovo modello di “arresti ospedalieri”.

Infine, il DDL prevede l’istituzione, presso ogni Tribunale, di un registro “pubblico” dei condannati in via definitiva per reati rientranti nel catalogo del cosiddetto Codice Rosso. Un registro accessibile a chiunque, dove il nome del soggetto rimarrebbe inserito per sempre, in una sorta di damnatio memoriae.

Le Profonde Implicazioni: Un Ritorno al “Diritto Penale d’Autore”?

Secondo le analisi, queste proposte segnano una soglia di non ritorno per il sistema penale. Il principio cardine diventa la previsione del rischio: identificare soggetti potenzialmente pericolosi prima che compiano reati, per attivare misure preventive estremamente invasive.

L’aspetto più critico è lo spostamento dell’indagine dal fatto alla probabilità, dalla responsabilità accertata alla pericolosità supposta, una soglia ben inferiore al semplice sospetto. Questo significa un’erosione della razionalità garantista, fondata sulla verifica rigorosa delle prove e sul contraddittorio, a favore di una logica predittiva e statistica induttiva, che rischia di generare un modello di giustizia a discrezionalità incontrollata.

L’eccezione si fa norma, e il sospetto diventa il criterio di azione. La grammatica stessa del diritto moderno, basata sulla responsabilità personale e sul principio di legalità, viene sovvertita: non è più necessario un atto, ma una correlazione statistica; non una colpa, ma un rischio.

Si profila il rischio di un ritorno al diritto penale d’autore, a quel Tätertyp (tipo d’autore) che si pensava consegnato ai libri di storia, dove la reazione ordinamentale non è più parametrata sulla condotta, ma sull’agente. In chiave politico-filosofica, questa trasformazione può essere letta alla luce del paradigma del “governo attraverso la sicurezza” di Giorgio Agamben, dove il diritto viene svuotato e sostituito da pratiche amministrative di gestione dei rischi.

Si configura, di fatto, una nuova forma di “Stato duale”, che ricorda il modello del Diritto penale del nemico di Gunther Jakobs, dove soggetti che minacciano la stabilità sociale vengono trattati non come persone, ma come “non-persone” da neutralizzare. Basta un rischio, una correlazione statistica, un pattern anomalo o un tratto caratteriale per sospendere il principio di non colpevolezza e attivare misure invasive della libertà personale e della dignità individuale.

In conclusione, il DDL 1517, pur con le sue dichiarate finalità di tutela, rappresenta un punto di svolta critico per i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. La transizione da un sistema basato sull’accertamento del reato a uno fondato sulla predizione del rischio solleva interrogativi urgenti sulla tutela delle libertà individuali e sulla natura stessa della giustizia.

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