
Speciale
Governo delle Liste di Attesa in sanità
Domande e Risposte
Una sospensione temporanea dell’erogazione (causata ad esempio da guasti alle macchine o indisponibilità del personale) non deve in alcun modo impedire l’attività di prenotazione. In questi casi, è possibile utilizzare le preliste fino al ripristino dell’attività, momento in cui le prenotazioni interessate devono essere riprogrammate.
Le Regioni devono disciplinare con un apposito atto l’obbligo di disdetta specificando, tra le altre cose: l’oggetto della sanzione, le modalità operative per l’accertamento e l’applicazione e le cause di giustificazione per la mancata disdetta.
La sanzione non si applica per le prestazioni urgenti (Urgente 24h) e per tutte quelle prestazioni per le quali intercorrono al massimo due giorni lavorativi tra la data di prenotazione e l’appuntamento fissato.
È necessario che i sistemi di prenotazione registrino l’eventuale rifiuto della proposta di appuntamento da parte del cittadino, soprattutto quando tale proposta non rispetta il tempo massimo di attesa definito nella classe di priorità.
Sì. Tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale con prescrizione, comprese quelle che sono ad accesso diretto dell’assistito, devono essere esposte nel sistema CUP e prenotabili.
Il flusso di informazioni che il sistema CUP trasmette ai servizi erogatori deve includere: l’identificativo di prenotazione, l’identificativo di ogni singola prestazione associata, il quesito diagnostico e il codice ricetta.
La rimodulazione dell’offerta può essere basata sulla verifica costante dell’andamento della domanda, sull’analisi del “tasso di non presentazione” (no-show rate) per ciascuna agenda e sulla misura dell’overbooking, consentendo riconfigurazioni delle sessioni ambulatoriali.
Il monitoraggio per il governo delle liste di attesa, svolto dal Back-office, prevede la verifica dei livelli di saturazione dell’offerta per un’eventuale riprogrammazione delle disponibilità di calendario e la registrazione delle informazioni necessarie per il flusso informativo di monitoraggio.
La piena interoperabilità dei centri di prenotazione dei privati accreditati con i CUP territoriali competenti è una condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali e costituisce un elemento specifico di valutazione per il rilascio dell’accreditamento istituzionale.
È l’obiettivo dei sistemi CUP rendere possibile la prenotazione “allargata ed incrociata” di prestazioni. Ciò significa che è possibile prenotare la prestazione presso diverse tipologie di strutture (pubbliche e private accreditate) e per i diversi regimi di erogazione (SSN, libera professione, ecc.).
No. Una volta che la prestazione è prenotata, la prescrizione (ricetta) deve rimanere “bloccata” dal sistema per impedire che la medesima prescrizione venga utilizzata per altre prenotazioni.
Sì, è necessario prevedere Profili di accesso differenziati per garantire la visibilità e la prenotabilità delle agende, in base al profilo dell’operatore (es. operatore di sportello, medico di famiglia, specialista) e in funzione di prestazioni specifiche, strutture o priorità.
Le Regioni e le Province Autonome hanno l’obbligo di promuovere l’attivazione di soluzioni digitali che consentano all’utente di prenotare autonomamente le prestazioni (ad esempio tramite web o app), garantendo la più ampia gamma possibile di canali di accesso.
Le preliste devono essere introdotte solo eccezionalmente in caso di indisponibilità di offerta entro i tempi massimi di priorità. Il cittadino in prelista deve essere ricontattato entro un periodo massimo definito: 5 giorni per le priorità B, 10 giorni per le visite D e 15 giorni per le diagnostiche D, e 20 giorni per le priorità P. Le preliste non possono essere attivate per le classi di priorità U.
Anche per le prestazioni comprese nel DSA deve essere prevista una programmazione specifica, utilizzando “agende riservate per i Day Service” nel sistema CUP. L’obiettivo è prenotare tutte le prestazioni richieste dal medico referente del Day Service in un unico accesso o nel minor numero possibile di accessi per il paziente.
Le prestazioni incluse in specifici percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) devono avere una programmazione specifica nelle agende, spesso indicate come “agende riservate”. Tali prestazioni dovrebbero essere prenotate, di norma, direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura della ASL appositamente dedicata.
L’Agenda, intesa come unità elementare dell’offerta, deve comprendere: i dati relativi a cosa è prenotabile (prestazioni, preparazioni, classificazione), chi eroga la prestazione (struttura, equipe, orari) e chi può fruire della prestazione (regime di erogazione, tipologia e priorità di accesso).
Un’Agenda satura è quella che ha tutti gli appuntamenti prenotati fino al termine ultimo di apertura del calendario (previsto ad almeno un anno), senza ulteriori disponibilità. Un’Agenda chiusa, invece, presenta le prenotazioni ferme a una data antecedente il termine ultimo di apertura previsto (almeno un anno), rendendo indisponibili ulteriori appuntamenti.
Al fine di garantire una gestione ottimale di tutte le prenotazioni e il rispetto dei tempi di attesa previsti per le diverse classi di priorità, si ritiene congruo un tempo di vita dell’agenda di almeno un anno, gestito a scorrimento giornaliero, con previsione di riprogrammazione durante il suo ciclo di vita.
L’integrazione effettiva richiede, dal punto di vista informativo, l’integrazione dei software di prenotazione e di gestione della produzione. Dal punto di vista organizzativo, è necessaria l’integrazione sistematica dei responsabili aziendali del sistema CUP, della specialistica ambulatoriale e delle strutture di produzione, al fine di garantire decisioni coerenti in merito alla programmazione dell’offerta e alla valutazione della produzione.
È inderogabilmente vietata la chiusura o l’indisponibilità delle agende di prenotazione presso tutte le strutture, sia pubbliche che private accreditate, senza eccezioni. La legge (articolo 1, comma 282, Legge n. 266 del 2005 e art. 3 comma 9 del Decreto-Legge n. 73 del 2024) e i documenti di indirizzo stabiliscono che questa pratica è proibita.
Nella progettazione di un sistema CUP è importante offrire la più ampia gamma possibile di canali di accesso per garantire l’elevato livello di fruibilità al cittadino. Le regioni e le province autonome devono promuovere l’attivazione di soluzioni digitali che permettano all’utente di prenotare autonomamente. I canali di fruizione includono lo sportello con operatore, il numero telefonico dedicato (call center), e servizi telematici come il web, le app, le farmacie e gli ambulatori medici collegati in rete.
Le preliste, o liste di tutela, non sono agende di prenotazione classiche, ma strumenti che permettono la registrazione cronologica delle richieste (per data di primo contatto) quando non è possibile erogare la prestazione entro i termini previsti dalla classe di priorità. Devono essere introdotte in via eccezionale. Per le richieste di “primo accesso”, la prenotazione deve essere comunicata al cittadino entro termini definiti, per esempio entro 5 giorni per le priorità B (Breve).
Cosa deve registrare il CUP in relazione alle scelte fatte dall’utente in fase di prenotazione? Il sistema di prenotazione deve registrare l’eventuale rifiuto della proposta di appuntamento da parte del cittadino, nel caso in cui l’offerta non rispetti il tempo massimo di attesa definito nella classe di priorità. È inoltre opportuno che il CUP tenga traccia della prima disponibilità proposta all’utente e della scelta da lui effettuata, per poter effettuare verifiche successive sul monitoraggio dei tempi di attesa
Cosa succede se un cittadino non si presenta all’appuntamento senza aver cancellato la prenotazione?
L’assistito che non si presenta nel giorno stabilito senza aver fornito una giustificata disdetta (salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta), è tenuto al pagamento all’erogatore (pubblico o privato accreditato) della quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) per la prestazione non usufruita. Le Regioni devono disciplinare con un atto specifico le modalità operative per l’accertamento e l’applicazione di questa sanzione.
Il CUP è tenuto ad attivare un sistema di disdetta e di recall per ricordare la data di erogazione all’assistito e per richiederne la conferma o la cancellazione. Questa operazione deve essere effettuata almeno due giorni lavorativi prima della prestazione, ed è possibile anche da remoto
È un requisito fondamentale che tutte le Agende di prenotazione, incluse quelle relative all’attività libero professionale intramuraria (ALPI), siano gestite dai sistemi CUP. Inoltre, i CUP devono rendere possibile la prenotazione “allargata ed incrociata” di prestazioni presso varie tipologie di strutture, per i diversi regimi di erogazione, compresa l’ALPI.
Sì. Sia gli erogatori pubblici che gli erogatori privati accreditati (ospedalieri e ambulatoriali) devono afferire al CUP. L’interoperabilità completa dei centri di prenotazione dei privati accreditati con i CUP territoriali competenti è una condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali
Il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) è il sistema centralizzato e informatizzato destinato a gestire la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Ha il compito di gestire in modo efficiente l’intera offerta (che include Servizio Sanitario Nazionale, regime convenzionato e libera professione intramoenia) Il sistema deve strutturare in maniera organizzata l’attività delle unità eroganti, interfacciarsi con le procedure di gestione dell’erogazione e supportare la programmazione dell’offerta e la comunicazione ai cittadini, con l’obiettivo di contenere i tempi di attesa.
Se il cittadino non accetta la prima data o sede proposta, esercitando la sua libera scelta, perde il diritto al tempo massimo garantito. Se il paziente rifiuta la proposta di data e/o sede di erogazione della prestazione, accetta che il tempo di attesa possa subire un allungamento e può perdere la precedenza assegnata.
Per i ricoveri programmati sono previste quattro classi di priorità:
◦ A: Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente o recare grave pregiudizio alla prognosi.
◦ B: Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che non presentano intenso dolore o grave disabilità, ma per cui un ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alla prognosi.
◦ C: Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e che non manifestano tendenza ad aggravarsi.
◦ D: Ricovero senza attesa massima definita (comunque entro 12 mesi) per casi clinici senza dolore, disfunzione o disabilità.
Il Percorso di Tutela è la modalità alternativa di accesso alle prestazioni che l’Azienda Sanitaria di appartenenza del paziente deve attivare nel caso in cui la prestazione di primo accesso non sia garantita nei tempi massimi stabiliti dalla classe di priorità, per soddisfare la richiesta del cittadino.
Se la prima data disponibile supera il tempo di attesa massimo indicato, il cittadino ha il diritto di chiedere all’ASL di garantire la prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria (ALPI) o in una struttura privata accreditata, con i costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), pagando solo l’eventuale ticket. Questo meccanismo è noto come “Percorso di Tutela”
I tempi massimi sono garantiti solo per le prime visite o prime prestazioni (primo accesso). Non si applicano ai controlli o agli approfondimenti successivi. Le strutture che hanno in carico il paziente devono provvedere alla prenotazione delle prestazioni di controllo necessarie, mirando a rispettare le priorità e le esigenze cliniche.
Se nella ricetta non sono indicati il sospetto diagnostico o la classe di priorità, la richiesta è collocata in classe P (Programmabile). Le prescrizioni di primo accesso che non riportano la classe di priorità e il quesito diagnostico sono considerate non esigibili.
Il primo accesso si riferisce al primo contatto del cittadino con il SSN per un dato problema clinico (prima visita o primo esame diagnostico). Per i pazienti cronici, è considerata primo accesso la visita o l’esame strumentale necessari a seguito di un peggioramento del quadro clinico.
L’accesso successivo (o controllo) riguarda visite o prestazioni di approfondimento successive al primo accesso
Il medico è tenuto a specificare il “quesito diagnostico”, ovvero il problema di salute che motiva la richiesta. Inoltre, deve specificare se si tratta di una prestazione da eseguire per la prima volta (primo accesso) oppure di un controllo (accesso successivo).
Le classi di priorità sono indicate con lettere maiuscole e definiscono i tempi massimi di attesa (riferiti alle prime visite/accertamenti, esclusi controlli e screening):
- U (Urgente): Da garantire entro poche ore, massimo 72 ore.
- B (Breve): Fino ad un massimo di 10 giorni.
- D (Differita/Differibile): Fino a 30 giorni per le visite specialistiche o fino a 60 giorni per gli esami e le prestazioni strumentali.
- P (Programmabile): Da garantire entro un massimo di 120 giorni (quattro mesi)
Le classi di priorità sono uno strumento utilizzato dal Servizio Sanitario Nazionale per differenziare il tempo di accesso alle prestazioni. Regolano l’accesso in base al rischio per la salute e allo stato di sofferenza, garantendo che i pazienti con problemi più seri vengano curati prima. Il medico curante è tenuto a specificare la classe di priorità sulla ricetta per le prestazioni di primo accesso.
L’NRE è situato in alto a destra sulla prescrizione ed è composto da due codici a barre sotto i quali sono riportate due sequenze alfanumeriche che, unite, costituiscono l’NRE (15 caratteri). Per prenotare al CUP sono necessari il Numero NRE e il Codice Fiscale del paziente.
I dati principali includono il Numero Ricetta Elettronica (NRE), situato in alto a destra, il Codice Fiscale del paziente, l’eventuale Esenzione Ticket, la Classe di priorità (livello di urgenza), il Codice Univoco + Prestazione e descrizione, e il Quesito diagnostico.
Con la ricetta “dematerializzata”, il ticket e le esenzioni sono validi in tutte le Regioni italiane. Questo significa che, indipendentemente dalla regione in cui si trova il paziente, è possibile ritirare i farmaci prescritti o usufruire delle esenzioni/pagare il ticket applicabile nella propria regione di residenza.
La ricetta elettronica prevede la completa informatizzazione (dematerializzazione) dell’intero ciclo di vita della tradizionale ricetta medica cartacea del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).




