
Quando i Servizi Sociali incaricano i Servizi Sanitari di valutare le capacità genitoriali
La valutazione delle capacità genitoriali è un tema delicato e di fondamentale importanza, che spesso vede coinvolti diversi attori. Tuttavia, una prassi comune, ma non corretta, che si è verificata nel tempo è stata quella dei Servizi Sociali che si rivolgono ai Servizi Sanitari (come i Centri di Salute Mentale) per richiedere questo tipo di valutazione. La riforma “Cartabia” del processo civile ha introdotto importanti novità, chiarendo la corretta procedura e ridefinendo i ruoli di ciascun soggetto.
Il mandato diretto del Tribunale
Un aspetto cruciale della nuova normativa, in particolare l’art. 473-bis.27 c.p.c., stabilisce che il mandato per una valutazione peritale può e deve essere conferito direttamente dal Tribunale ai Servizi Sanitari o ai Servizi Sociali. Questo significa che non è previsto un “passaggio intermedio” in cui un Servizio Sociale delega il compito a un Servizio Sanitario. Il giudice, se lo ritiene opportuno, può incaricare direttamente l’ente competente, specificando chiaramente l’oggetto dell’attività richiesta. Questa chiarezza normativa mira a evitare prassi ambigue e a garantire che le valutazioni siano svolte con l’autorità e il mandato del Tribunale, che è l’unico organo a poterle richiedere.
La non pertinenza dell’art. 473-bis.15
Spesso si è tentato di giustificare queste richieste appellandosi all’art. 473-bis.15 c.p.c., che tratta delle “sommarie informazioni”. È importante sottolineare che questo articolo non è pertinente in questo contesto. Esso riguarda la possibilità di acquisire informazioni utili alla causa, ma non può essere interpretato come un’autorizzazione a richiedere una complessa valutazione psicoforense. Una valutazione delle capacità genitoriali non è una semplice “sommaria informazione”, ma un’attività peritale che richiede un mandato specifico e un quadro di riferimento ben definito, che solo il Tribunale può fornire.
Il conflitto di ruolo e le finalità del Servizio Sanitario
Un ulteriore problema, che va al di là dell’aspetto puramente normativo, riguarda il conflitto di ruolo in cui si troverebbe il Servizio Sanitario. La finalità di un Servizio come il Consultorio o il Centro di Salute Mentale è clinica e terapeutica, non peritale. La richiesta di una valutazione genitoriale, infatti, metterebbe il Servizio in una posizione di potenziale conflitto: dovrebbe, contemporaneamente, curare il paziente e valutarne le capacità genitoriali per un Tribunale. Ciò comprometterebbe la fiducia tra paziente e terapeuta, rendendo inefficace qualsiasi percorso di cura. La valutazione delle capacità genitoriali è un’attività peritale complessa che richiede competenze specifiche e un’analisi che deve essere svolta nell’ambito di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) – così come previsto dall’Art. 473-bis.25 c.p.c. – che non rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) forniti dai Servizi Sanitari.

