Perché la questione delle prescrizioni della psicoterapia riguarda l’intera Categoria

Categories: Autorità Giudiziaria e Servizio Sanitario NazionalePublished On: 13 Agosto 2025Last Updated: 13 Agosto 2025Tags: ,

La recente prassi di alcuni tribunali di disporre trattamenti sanitari, come il sostegno psicologico e la psicoterapia, nei confronti dei genitori nell’ambito delle controversie familiari, solleva questioni che vanno ben oltre l’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questa pratica, spesso veicolata attraverso l’articolo 473-bis.27 del Codice di Procedura Civile (cpc), rappresenta una minaccia per l’intera professione psicologica, sia per i professionisti del SSN che per i liberi professionisti.

Il problema dell’estromissione professionale

È innegabile che l’assegnazione continua di incarichi ai professionisti del SSN crei una distorsione del mercato, estromettendo di fatto i liberi professionisti. Questo fenomeno non solo limita le opportunità lavorative per una vasta fetta di psicologi, ma restringe anche le possibilità per i cittadini, che potrebbero usufruire di professionisti con un approccio o specializzazione specifici, non disponibili nel settore pubblico.

La mina vagante del consenso informato

Tuttavia, l’aspetto più critico e politicamente rilevante di questa prassi risiede nella violazione del consenso informato. La psicoterapia, per sua natura, richiede la partecipazione attiva e volontaria del paziente. Il consenso non è un semplice “sì” formale, ma l’adesione consapevole e libera a un percorso di cura. Quando un tribunale “prescrive” un trattamento psicologico, il consenso del genitore viene meno, o perlomeno è forzato, minando alla base l’efficacia del trattamento stesso. La psicoterapia non può essere imposta, altrimenti perde il suo valore terapeutico e rischia di trasformarsi in un’azione di controllo.

La Costituzione e l’indebolimento della professione

Questo principio è sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, che stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e con l’esplicita tutela della dignità umana. La psicoterapia, sebbene possa essere considerata un trattamento sanitario, non si presta a un’applicazione coattiva. Se accettiamo che un giudice possa disporre trattamenti psicologici, implicitamente svuotiamo di significato il concetto di consenso informato, aprendo un pericoloso precedente. La nostra professione si indebolisce quando perdiamo il controllo sui suoi principi etici e deontologici fondamentali. Se la psicoterapia può essere imposta, la sua natura di processo di cura basato su un’alleanza terapeutica volontaria viene compromessa, sminuendo il ruolo e la specificità della nostra professione.

È per questo che la questione riguarda l’intera Categoria e necessita di una risposta coesa e unitaria.

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