L’Autorità Giudiziaria fa la diagnosi, il SSN esegue il trattamento sanitario

Categories: Autorità Giudiziaria e Servizio Sanitario NazionalePublished On: 6 Agosto 2025Last Updated: 6 Agosto 2025Tags: , ,

Il disegno di legge n. 1517 della XIX Legislatura, mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Per raggiungere questo obiettivo, introduce la figura dello psicologo forense e modifica il codice di procedura penale.

Un punto cruciale del disegno di legge è l’introduzione di un “accertamento sanitario temporaneo obbligatorio”. Questo accertamento può essere disposto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (previa autorizzazione del PM) quando emergono “fondati motivi” per ritenere che l’indagato possa reiterare le condotte criminose. Dopo l’accertamento, il giudice può imporre all’indagato di seguire “percorsi psicoterapici finalizzati al contenimento delle condotte violente”. Tali percorsi possono svolgersi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, enti accreditati o studi specialistici convenzionati.

Questa disposizione solleva una questione critica: la distinzione tra il ruolo dell’Autorità Giudiziaria e quello del professionista sanitario. Il disegno di legge sembra attribuire al pubblico ministero e al giudice il potere di valutare la “pericolosità” di un individuo indagato (sulla base di una denuncia) e di prescrivere un trattamento sanitario, in questo caso una psicoterapia. Lo psicologo del SSN, che prende in carico l’indagato, si trova in una posizione delicata. La psicoterapia non nasce da una richiesta consapevole dell’individuo, ma da un’imposizione del PM/Giudice. Inoltre, lo psicologo del SSN parte già da un “pregiudizio” di (presunta) pericolosità, stabilito dall’Autorità Giudiziaria. L’autonomia professionale dello psicologo è ulteriormente compromessa, in quanto si trova a operare con la “spada di Damocle” del rischio che, se la psicoterapia non viene avviata o si interrompe, l’indagato possa effettivamente commettere il reato di violenza. La prestazione psicologica, in questo contesto, parte direttamente con un trattamento (la psicoterapia) saltando le fasi di analisi della domanda e di valutazione clinica, che sono già state effettuate dall’Autorità Giudiziariae e non dallo psicologo del SSN .

Se analizziamo questo approccio, possiamo notare una forte analogia con le misure previste dall’articolo 473-bis.27 del Codice di procedura civile nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli. Anche in quel contesto, il giudice civile ha la facoltà di imporre ai genitori, in caso di separazione o divorzio, percorsi di sostegno psicologico e/o psicoterapia. Anche in questo caso, la valutazione e la “diagnosi” di una disfunzione relazionale o di una necessità di intervento psicologico vengono effettuate dal giudice, che delega poi al SSN l’esecuzione del “trattamento”.

Il confronto con l’articolo 165 del Codice penale è altrettanto illuminante. L’articolo 165 offre una prospettiva su come la legge gestisce le pene non detentive.

Il disegno di legge introduce un “accertamento sanitario obbligatorio” e percorsi psicoterapici coercitivi come una sorta di misura cautelare, ma di fatto con una finalità preventiva e di contenimento della pericolosità. In un certo senso, si tratta di un trattamento imposto dall’alto, che non richiede la consapevolezza o la volontà dell’individuo di intraprendere un percorso di cambiamento.

Un’ulteriore problematica riguarda l’efficacia di questi trattamenti psicologici imposti. L’efficacia non è scientificamente misurata né misurabile in questo contesto, perché a stabilirla è l’Autorità Giudiziaria e non lo psicologo. Qui si manifesta un ulteriore contrasto tra giustizia e sanità: l’efficacia scientifica di un metodo non può essere valutata, poiché il trattamento psicologico non ha una finalità sanitaria, anche se erogato all’interno del SSN, ma una finalità giudiziaria. In sintesi, chi stabilisce se il trattamento sanitario imposto è efficace, non è il SSN, ma l’Autorità Giudiziaria.

Il disegno di legge n. 1517, pur avendo l’obiettivo lodevole di combattere la violenza contro le donne, solleva delle questioni fondamentali sui ruoli e le competenze delle diverse istituzioni. La tendenza dell’Autorità Giudiziaria ad assumere un ruolo diagnostico e prescrittivo in ambito clinico rappresenta una deriva preoccupante. I soggetti coinvolti si trovano in una posizione in cui la loro volontà è coartata. Lo psicologo del SSN è costretto a operare in un contesto dove il pregiudizio e la pressione di un’imposizione giudiziaria compromettono la sua autonomia e il corretto svolgimento del processo terapeutico.

 

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