La Confusione tra Giustizia e Sanità: Le Criticità di AUPI sulla Bozza del PANSM 2025-2030 relative ai Consultori Familiari

Categories: Autorità Giudiziaria e Servizio Sanitario NazionalePublished On: 7 Ottobre 2025Last Updated: 23 Ottobre 2025Tags: , , ,

L’Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI) ha sollevato forti perplessità e criticità in merito alla sezione “Consultori familiari e richieste specifiche dell’Autorità Giudiziaria” contenuta nella bozza del Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030. Sebbene AUPI condivida l’importanza strategica dei Consultori familiari come presidi sociosanitari di base, il documento rileva che il testo della bozza attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) compiti che esulano dalle funzioni proprie dei Consultori, generando una sovrapposizione tra attività di natura sanitaria e valutazioni che appartengono invece all’ambito giudiziario.

Scarica il parere AUPI.

Il Ruolo Fondamentale dei Consultori e il Loro Depotenziamento

I Consultori familiari, istituiti con la legge n. 405 del 1975, sono definiti come servizi sociosanitari multiprofessionali integrati di base e svolgono una funzione centrale nella rete dei servizi territoriali.

Questi servizi offrono supporto essenziale alle famiglie su diverse problematiche, tra cui:

  • Salute sessuale e riproduttiva.
  • Benessere psicologico.
  • Prevenzione della salute per donna, uomo, bambino e adolescente fino ai 24 anni.

Il Ministero della Salute sottolinea che i Consultori, per poter svolgere la loro funzione, devono essere organizzati in rete con i servizi sanitari e ospedalieri del territorio, i servizi sociali e le associazioni del terzo settore, al fine di realizzare una presa in carico congiunta.

Nonostante la loro importanza, negli ultimi anni si è riscontrato un progressivo e importante depotenziamento di risorse, personale e possibilità di presa in carico. AUPI ritiene di primaria importanza un rilancio e un potenziamento dei Consultori e delle loro diverse attività, che devono essere integrate con scuole, pediatri di libera scelta, medici di base e DSM (Dipartimenti di Salute Mentale).

La Confusione Concettuale: Capacità vs. Idoneità Genitoriale

Uno dei rilievi più critici sollevati da AUPI riguarda la confusione terminologica e concettuale tra due ambiti distinti: quello relativo a separazioni, divorzio e affidamento dei figli, e quello dell’affidamento e adozioni (normato dalla L. 184/83).

La distinzione cruciale è tra “capacità genitoriale” e “idoneità genitoriale”:

Terminologia Ambito Normativo Contesto di Applicazione Ruolo del SSN
Capacità genitoriale Art. 337-ter comma 1 c.c. e Art. 473-bis.25 c.p.c. Separazioni, divorzio e affidamento dei figli. Non pertinente all’attività sanitaria (LEA).
Idoneità genitoriale L. 184/83 (Adozioni). Affidamento e adozioni. Sostegno psicologico/psicoterapia (attività sanitaria, LEA) e certificazione di idoneità (attività medico-legale, Allegato 1 – G2 LEA).

In sintesi, la valutazione della capacità genitoriale è richiesta nell’ambito giudiziario (CTU) per stabilire se il genitore è capace di tutelare i diritti del figlio (Art. 337-ter comma 1 c.c.). Questa valutazione non può e non deve rientrare nelle competenze dell’ambito sanitario del SSN.

Al contrario, la valutazione dell’idoneità genitoriale riguarda l’ambito delle adozioni (L. 184/83). La certificazione di tale idoneità ricade nelle competenze della Medicina Legale (Allegato 1 – G2 LEA), risultando del tutto estranea alle attività tipiche dei Consultori familiari e dei Servizi di Psicologia in sé.

L’affermazione nella bozza PANSM secondo cui il SSN “è tenuto” a collaborare per effettuare valutazioni tecniche in tema di idoneità genitoriali nell’ambito delle separazioni, divorzio e affidamento dei figli, appare pertanto destituita di fondamento giuridico e scientifico a causa di questa confusione.

Esclusione della Valutazione della Capacità Genitoriale dai LEA

AUPI sottolinea con forza che la valutazione delle capacità genitoriali (Art. 473-bis.25 c.p.c.) non corrisponde a una prestazione psicologica/diagnostica con finalità sanitaria.

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiscono le prestazioni garantite dal SSN in quanto presentano un significativo beneficio in termini di salute individuale o collettiva. La valutazione delle capacità genitoriali è un’attività che deve essere svolta esclusivamente in ambito giudiziario, nello specifico all’interno della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).

Questa attività è estranea ai LEA perché:

  1. Non ha alcuna finalità sanitaria.
  2. Non rientra nelle necessità assistenziali, bensì giudiziarie.
  3. Non utilizza metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche per finalità sanitarie.

L’unico riferimento nei LEA (Art. 24, lett. q) che riguarda l’ambito giudiziario, ovvero i “rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)”, si riferisce ad attività che il SSN può svolgere su incarico del Tribunale, come il sostegno psicologico/psicoterapia al minore o agli adottanti, o gli incontri protetti.

Il Nodo del Consenso Informato per i Genitori

Un altro punto critico riguarda l’invio del nucleo familiare, coinvolto in procedimenti civili (separazione, divorzio), ai Servizi sanitari per interventi psicologici, sociali o educativi.

Quando l’Autorità Giudiziaria dispone trattamenti sanitari (come sostegno psicologico e/o psicoterapia) nei confronti dei genitori, tale prassi soffre di un intrinseco contrasto con i principi del consenso informato. Il consenso per essere valido deve essere espresso in forma libera e senza alcun condizionamento, diretto o indiretto.

L’Autorità Giudiziaria non può prescrivere alcun trattamento sanitario alle parti adulte (genitori), nemmeno sotto forma di suggerimento o invito. Tale divieto è sancito da norme fondamentali, tra cui l’Art. 32 della Costituzione, l’Art. 8 CEDU e diverse pronunce della Corte di Cassazione.

Solo l’attività sanitaria disposta dall’Autorità Giudiziaria in capo a persone minorenni può essere richiesta ai Servizi Sanitari o Sociali in assenza di consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Altre Incongruenze e Ruolo dei Servizi Sociali

AUPI evidenzia ulteriori errori nella bozza del PANSM:

  • Mediazione Familiare: La mediazione familiare è disciplinata dal Decreto interministeriale 27 ottobre 2023 n. 151 e non rientra nei compiti del SSN né dei Consultori familiari, né può essere considerata attività ricompresa nei LEA.
  • Tribunale Competente: La bozza sembra presumere erroneamente che l’ambito delle separazioni, divorzio e affidamento dei figli sia di competenza del Tribunale per i Minorenni. In realtà, questi procedimenti civili, specialmente dopo la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), sono di competenza del Tribunale Ordinario (o Tribunale Unico).

Infine, per quanto riguarda l’assistenza e il sostegno genitoriale in presenza di carenza o pregiudizio, il ruolo di primaria importanza spetta agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e ai Servizi Sociali Territoriali. Questi ultimi, incaricati dal giudice, effettuano indagini socio-familiari e possono supportare la famiglia o gestire un minore tramite affidamento. La Cassazione ha chiarito che l’affidamento ai servizi sociali è un intervento di supporto, che non incide sui poteri e doveri genitoriali, volto a garantire il “best interest of the child”.

Conclusione: Richiesta di Stralcio

L’AUPI conclude che il paragrafo “Consultori familiari e richieste specifiche dell’Autorità Giudiziaria” presenta gravi e inaccettabili errori di inquadramento normativo e tecnico-giuridico. La bozza opera una commistione inammissibile tra procedimenti di separazione/divorzio (valutazione della capacità genitoriale/CTU) e procedimenti di adozione (certificazione di idoneità genitoriale/attività medico-legale LEA).

Tale confusione porta a un indebito allargamento delle funzioni dei Consultori in attività tecnico-giudiziarie che non sono LEA e che, per gli adulti, contravvengono al principio del consenso informato.

Per tutte le criticità esposte, l’AUPI chiede con forza e determinazione lo stralcio integrale del paragrafo dalla bozza del PANSM, ritenendo il suo contenuto tecnicamente errato e inconferente rispetto agli obiettivi primari di potenziamento della rete specialistica di cura della Salute Mentale (DSM e NPIA).

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