Corte Costituzionale, Diritto alla Difesa nel Trattamento Sanitario Obbligatorio

Categories: GiurisprudenzaPublished On: 9 Ottobre 2026Last Updated: 9 Ottobre 2026Tags: ,

Con la Sentenza n. 157/2026, la Corte Costituzionale segna una svolta storica nella disciplina del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): l’assistenza di un difensore (di fiducia o d’ufficio) diventa obbligatoria nella procedura di convalida e proroga. Ecco l’analisi dettagliata della decisione e le quattro nuove garanzie operative per la tutela della persona.

Una decisione destinata a ridefinire i confini tra tutela della salute, coazione pubblica e diritti fondamentali. Con la Sentenza n. 157/2026 (depositata il 2 ottobre 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 nella parte in cui non prevedeva che il procedimento di convalida (e di eventuale proroga) del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in degenza ospedaliera si svolgesse con le garanzie della difesa tecnica.

Non si tratta di una semplice facoltà, ma di un obbligo di legge: per la prima volta nell’ordinamento italiano, chi viene sottoposto a un ricovero coattivo deve avere al proprio fianco un avvocato — di fiducia o nominato d’ufficio — che partecipi all’audizione del Giudice Tutelare e ne riceva tutti gli atti.


1. Il contesto giurisprudenziale: dalla Sentenza 76/2025 alla 157/2026

Per comprendere l’impatto di questo pronunciamento occorre fare un passo indietro. Già con la Sentenza n. 76 del 2025, la Consulta aveva aperto un varco decisivo nello statuto del TSO, stabilendo tre principi cardine:

  1. L’obbligo di comunicazione immediata dell’ordinanza sindacale alla persona interessata (o al suo legale rappresentante);
  2. La necessità dell’audizione personale del paziente da parte del Giudice Tutelare prima di procedere alla convalida della misura;
  3. La notificazione formale del decreto di convalida al paziente stesso.

In quell’occasione, la Corte aveva chiarito che il TSO in regime di degenza ospedaliera — pur nascendo con finalità terapeutiche e in casi di extrema ratio — è a tutti gli effetti un trattamento sanitario coattivo. Come tale, si colloca al punto di incontro tra il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione sanitaria (art. 32, secondo comma, Cost.) e la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.), implicando l’assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico.

Se la sentenza del 2025 garantiva il “diritto di essere ascoltati” (l’autodifesa), la Sentenza 157/2026 completa l’architettura delle garanzie presidiando l’altro versante essenziale del giusto processo: l’assistenza tecnica e professionale del difensore.


2. Il caso concreto: il ricorso di Firenze e le istanze inascoltate

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale Ordinario di Firenze (ordinanza n. 29/2026) nell’ambito del ricorso promosso da un cittadino (L.C.) avverso i decreti del Giudice Tutelare di convalida e proroga del TSO emessi dal Comune di Empoli.

Il paziente, affetto da un disturbo schizofrenico e condotto in reparto ospedaliero in stato di agitazione, durante l’audizione con il Giudice Tutelare aveva chiaramente espresso la volontà di essere assistito dai propri legali:

«Io ho diversi avvocati e voglio che chiamate i miei avvocati.»

Nonostante l’indicazione specifica dei nominativi, dagli atti non risultava che il Giudice Tutelare avesse preso in considerazione l’istanza, procedendo direttamente alla convalida della misura. Investito del ricorso, il Tribunale di Firenze ha quindi chiamato in causa la Consulta, evidenziando il contrasto della normativa con l’articolo 24 della Costituzione.


3. Perché la difesa facoltativa non basta: la trappola della discriminazione

Nel suo iter motivazionale (redattore il Giudice Stefano Petitti), la Consulta ha respinto l’ipotesi di introdurre la sola “difesa facoltativa” (ovvero il semplice avviso della possibilità di nominare un avvocato). La Corte ha spiegato che la sola difesa facoltativa genererebbe un doppio effetto distorsivo ed intollerabile:

  1. Discriminazione legata allo stato clinico: L’avviso sulla facoltà di nominare un difensore verrebbe compreso ed esercitato soltanto da quei pazienti che conservano un sufficiente grado di lucidità residua. Chi si trova in condizioni di grave alterazione o sofferenza psichica non sarebbe in grado di cogliere il valore dell’avviso, rimanendo privo di tutela.
  2. Discriminazione economica e sociale: La difesa di fiducia può essere attivata in concreto solo da chi possiede le risorse economiche e una rete familiare o sociale di supporto in grado di contattare tempestivamente un professionista.

Come sottolineato dal Giudice delle leggi, consentire la sola nomina facoltativa avrebbe tradotto la garanzia difensiva in una tutela meramente teorica:

«Il ripristino della legalità costituzionale richiede l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria, sì da inverare la garanzia difensiva in condizioni di eguaglianza formale e sostanziale.»


4. Le quattro nuove garanzie operative per il procedimento di TSO

Alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 35 L. 833/1978, la Corte Costituzionale ha fissato quattro regole operative vincolanti (dettagliate al punto 12 della motivazione) che integrano con effetto immediato il procedimento di TSO:

  1. Informativa e diritto alla nomina del difensore di fiducia: Contestualmente alla comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il TSO, il paziente dev’essere avvisato della facoltà di nominare un proprio avvocato di fiducia.
  2. Designazione automatica del difensore d’ufficio: In assenza di una nomina di fiducia, il Giudice Tutelare deve designare immediatamente un difensore d’ufficio attingendo dagli elenchi dei difensori abilitati (ex art. 29 norme di attuazione c.p.p.).
  3. Partecipazione obbligatoria all’audizione: Il difensore (sia di fiducia che d’ufficio) deve essere tempestivamente avvertito e ha il diritto di partecipare all’audizione della persona interessata che il Giudice Tutelare conduce prima di decidere sulla convalida.
  4. Notifica degli atti e delle proroghe: Al difensore dev’essere notificato il decreto motivato di convalida (o non convalida) del provvedimento sindacale. La medesima procedura e le stesse garanzie difensive si applicano anche alle eventuali richieste di proroga del trattamento.

5. Fondamento Costituzionale ed Europeo

La sentenza della Consulta si inserisce nel solco dei grandi principi della Carta Costituzionale e del diritto internazionale:

  • Articolo 13 e 24 Costituzione: La coazione fisica legittimata dal TSO incide sulla libertà personale. Non può esistere alcuna restrizione autoritativa della libertà fisica priva delle garanzie del contraddittorio e della difesa tecnica.
  • Articolo 3 Costituzione: Il principio personalista e di eguaglianza sostanziale impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone fragili di godere dei propri diritti fondamentali.
  • Giurisprudenza CEDU e Convenzione ONU: La decisione si allinea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 5 CEDU, tra cui le sentenze M.S. c. Croazia e M.B. c. Spagna) e con la Convenzione UNCRPD sui diritti delle persone con disabilità.

6. Le implicazioni operative e il monito al Legislatore

Nel finale della sentenza, la Corte Costituzionale rivolge un chiaro messaggio al Parlamento. Pur riaffermando che la competenza medico-scientifica e la sensibilità clinica degli operatori sanitari restano il primo presidio di adeguatezza della cura, la Consulta ribadisce che la tutela legale non è un ostacolo, bensì una garanzia di legittimità e dignità.

La Consulta ha rinnovato l’invito al legislatore ad avviare una riforma organica del TSO, valutando:

  • L’introduzione della figura del curatore speciale;
  • La previsione di figure di mediazione e interlocuzione capaci di favorire percorsi di assistenza consensuale e prevenire le situazioni di crisi acuta;
  • Un rafforzamento strutturale dei servizi di salute mentale e socioassistenziali sul territorio.

Conclusioni

La Sentenza 157/2026 riconosce che la sofferenza psichica non può mai tradursi in una riduzione delle garanzie giuridiche della persona. L’introduzione della difesa tecnica obbligatoria nel TSO restituisce voce e rappresentanza legale anche ai soggetti più vulnerabili, trasformando il procedimento di convalida da adempimento burocratico a vero momento di giurisdizione e garanzia costituzionale.


Fonte e riferimenti giudiziari:
• Corte Costituzionale, Sentenza n. 157/2026 (Presidente G. Amoroso, Redattore S. Petitti; decisione 6/7/2026, deposito 2/10/2026, pubbl. G.U. 7/10/2026).
• Norma censurata: Art. 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

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