
La questione sulla commistione tra ambito giudiziario e sanitario
La spinosa questione della commistione tra ambito giudiziario e sanitario – affrontata anche per commentare il recente Piano Nazionale Salute Mentale – potremmo declinarla attraverso due principali direttive:
1. valutazione delle capacità genitoriali
2. prescrizione dei trattamenti psicologici
Siamo nell’ambito dei procedimenti civili di separazione, divorzio e affidamento dei genitori allorquando il Tribunale incarica i Servizi sanitari pubblici (SSN) di (1.) di valutare le capacità genitoriali e/o di mettere in atto (2.) dei trattamenti psicologici nei confronti dei genitori separati (e del figlio).
La premessa è fondamentale: il Servizio Sanitario Nazionale naturalmente eroga prestazioni con finalità sanitaria quindi ogni prestazione necessita di consenso informato libero e informato, così come sancito dall’Art. 33 della L. 833/78, ad esclusione delle attività extra-LEA che però pare siano normate arbitrariamente da ogni singola Azienda sanitaria.
Punto 1 – Valutazione delle capacità genitoriali
La valutazione delle capacità genitoriali non riguarda l’ambito sanitario. È un’attività SENZA finalità sanitaria svolta da Psicologi e/o Psichiatri/Neuropsichiatri infantili su richiesta del Tribunale. L’articolo di riferimento è il 473-bis.25 c.p.c. per cui è facilmente dimostrabile la natura dell’incarico tipicamente giudiziaria benché svolto da Psicologi. Il CTU – Consulente Tecnico di Ufficio – svolge attività psicologiche senza una finalità sanitaria tant’è che queste tipologie di prestazioni non prevedono l’acquisizione del consenso informato sanitario, mentre è prevista l’IVA in fattura.
Stesso discorso per le attività di SIT – Sommarie Informazioni Testimoniali – ai sensi degli artt. 351 e 362 c.p.p. allorquando la Polizia Giudiziaria o la Procura della Repubblica incarica uno Psicologo per raccogliere sommarie informazioni soprattutto nell’ambito dei maltrattamenti (art. 572 c.p.) e degli abusi sessuali (art. 609-bis c.p.).
In sintesi, valutazione capacità genitoriali e SIT sono attività che possono essere svolte da psicologi, ma non hanno una finalità sanitaria. Per effetto di tale premessa, la valutazione delle capacità genitoriali deve essere svolta esclusivamente nell’ambito delle CTU così come previsto dalla recente riforma Cartabia all’art. 473-bis.25 c.p.c. (basterebbe leggere anche la relazione illustrativa in Gazzetta Ufficiale). Mentre per quanto riguarda le SIT, lo Psicologo del SSN ha facoltà di accettare tale incarico oppure di rifiutarlo. Nel primo caso, l’attività verrebbe svolta al di fuori dell’orario di lavoro con liquidazione come prestazione occasionale, quindi si tratterebbe di incarico extraistituzionale.
Rappresenta una stortura metodologica incaricare i Servizi sanitari pubblici di valutare le capacità genitoriali perché, come detto, il Servizio Sanitario non eroga attività non sanitarie. Nei casi in cui volessimo collocare tali prestazioni negli extra-Lea, bisognerebbe prevedere un regolamento aziendale con accordo con i sindacati. E tramite contrattazione aziendale bisognerebbe anche prevedere un compenso orario. Però poi bisognerebbe fare i conti con il D.L. 73/24 sulle liste d’attesa.
L’Articolo di riferimento, meglio il “cavallo di Troia”, che permetterebbe al Tribunale di incaricare i Servizi sanitari di valutare le capacità genitoriali è il 473-bis.27 c.p.c. che però dà facoltà al Tribunale di disporre generici “interventi” sul nucleo familiare che poi si trasformano automaticamente in “interventi sanitari” nel momento in cui tale dispositivo normativo viene utilizzato per incaricare il SSN.
In conclusione, la valutazione delle capacità genitoriali non dovrebbe riguardare il Servizio Sanitario Nazionale. Se venissero previste delle equipe multidisciplinari istituite ad hoc per gli incarichi dei Tribunali, mi chiedo quale sia la ratio di prevederle nel Servizio Sanitario Nazionale e non nei Servizi Sociali dei Comuni.
Punto 2 – Prescrizione dei trattamenti psicologici
Paradossalmente questo è il punto meno cruciale perché più semplice: non si può fare. Il Servizio Sanitario Nazionale è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria come previsto nei vari aggiornamenti del DPCM sui LEA, ma dichiararsi “disponibili” non significa appiattirsi alle richieste dei Tribunali allorquando invitano, prescrivono, dispongono, ordinano sostegno psicologico e/o psicoterapia ai genitori separati in aperto contrasto con i principi del consenso informato sanitario (L. 219/17) e del nostro Codice Deontologico.
La novità interpretativa della novella giudiziaria potrebbe essere la seguente: il SSN è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dei genitori separati, ma l’invio non può essere coatto ovvero la volontà dei genitori non può essere coartata. L’invio potrebbe avvenire alla stregua dell’art. 473-bis.10 c.p.c. che regolamenta la Mediazione Familiare: io Tribunale, sulla scorta delle valutazioni del CTU, valuto voi genitori come attualmente incapaci. Che volete fare? Sappiate che è a disposizione il SSN che può aiutarvi. Quindi ci vediamo alla prossima udienza tra 3/6 mesi e rivalutiamo le vostre condizioni. In questo modo ridiamo un senso ad un concetto sulla bocca di tutti: responsabilità genitoriale. Non più potestà, ma responsabilità. È una differenza come il sole e la luna.
Ne pariamo dettagliatamente con Catello Parmentola in questo recente libro.


