Il SSN valuta la capacità di testimoniare del minore straniero non accompagnato

Categories: Autorità Giudiziaria e Servizio Sanitario NazionalePublished On: 18 Agosto 2025Last Updated: 18 Agosto 2025Tags:

Prendo spunto dal post Facebook dell’AUPI.

L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati rappresenta un passaggio cruciale nel sistema di accoglienza e tutela. Il protocollo multidisciplinare, adottato dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 luglio 2020, costituisce lo standard operativo nazionale: prevede un percorso articolato in colloquio sociale, valutazione psicologica/neuropsichiatrica e visita pediatrica-auxologica, demandando l’attività a un’equipe del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) appositamente composta. Ma quali sono le reali criticità di questo sistema? E, soprattutto, chi ha l’autorità di determinare l’età del presunto minore?

1. Criticità metodologiche e concettuali

Il protocollo, pur animato dalla finalità di tutela, presenta una confusione tra il concetto di maturazione psicologica e capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.). Gli strumenti e le metodologie impiegate nella fase psicologica derivano dalle Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone (2010) e dalla Carta di Noto IV (2017, di cui sono firmatario): concetti sviluppati per valutare se soggetti vulnerabili siano in grado di testimoniare in procedimenti penali (ad esempio per casi di abuso o maltrattamenti). In tali contesti, lo psicologo valuta la capacità generica e specifica di testimoniare, ossia l’idoneità del minore a comprendere e riferire i fatti.

Trasporre questi criteri al contesto della determinazione dell’età è una forzatura: la psicologia della testimonianza non è progettata per stimare l’età anagrafica e non esiste nessuna evidenza scientifica che una valutazione della maturità cognitiva possa certificare la corrispondenza con l’età dichiarata. Le stesse linee guida forensi vietano espressamente di formulare giudizi su “attendibilità” o “veridicità” della narrazione autobiografica del minore.

2. Delegazione impropria di funzioni forensi al SSN

Il protocollo attribuisce alle equipe multidisciplinari del SSN – e dunque a professionisti clinici, non forensi – la responsabilità di compiere valutazioni che hanno valore tipicamente peritale. Ne deriva il rischio di sovrapposizione tra ruoli sanitari e funzioni giudiziarie, caricando sugli psicologi del SSN compiti che dovrebbero rimanere disciplinati dall’autorità giudiziaria e dagli esperti forensi. Oltre a minare la correttezza procedurale, questa delega rischia di produrre valutazioni errate e disfunzionali: né i test impiegati né i colloqui semistrutturati possono davvero accertare l’età anagrafica del soggetto, specie in contesti di vulnerabilità e di culture diverse.

3. Nessun strumento psicologico accerta l’età

La letteratura scientifica e le linee guida ribadiscono che non esistono strumenti psicologici validati per accertare l’età cronologica; la maturazione psicologica, infatti, è influenzata da variabili culturali, esperienziali e traumatiche, e non consente di “tradurre” i risultati in parametri certi sull’età biologica. L’applicazione di test orientativi o domande sulla capacità narrativa può al limite fornire indizi sullo sviluppo generale, ma non di certo determinare l’età in modo affidabile.

4. La “coerenza” tra maturazione psicologica e dichiarazioni rese: una delega implicita sull’attendibilità

Nel protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati, come si legge esplicitamente nella pagina 3 del documento (“In particolare, l’indagine mira a valutare il grado di maturazione psicologica e la sua coerenza con le dichiarazioni rese dal presunto minore in sede di identificazione della propria età”), l’indagine psicologica non si limita a un mero screening dello sviluppo psichico, ma introduce un parametro ambiguo: la “coerenza” tra maturazione psicologica e autodichiarazione anagrafica.

Questa “valutazione di coerenza” richiama di fatto il concetto di attendibilità della narrazione autobiografica del minore, tipica dell’ambito penale. Tuttavia, e qui emerge la criticità metodologica e deontologica, l’attendibilità/credibilità delle dichiarazioni di un minore non è oggetto riservato alla valutazione dello psicologo del SSN ma è prerogativa strettamente giudiziaria, cioè del Giudice, che attraverso il processo, l’analisi del quadro probatorio e la valutazione dei diversi elementi può esprimersi su ciò che è “credibile” o “attendibile”.

La capacità a testimoniare, come prevista dalle linee guida nazionali e dalla Carta di Noto, è altra cosa rispetto all’attendibilità: riguarda le competenze cognitive, linguistiche e mnestiche utili a riferire un fatto. Nulla a che vedere, invece, con la validità o credibilità della narrazione, che la scienza psicologica e forense raccomanda di NON delegare allo psicologo (né agli altri membri dell’equipe multidisciplinare). Le linee guida vietano di formulare giudizi su attendibilità, credibilità o veridicità, in quanto non fondabili su basi scientifiche né delegabili ad un perito.

Il rischio evidente del protocollo, così formulato, è che lo psicologo del SSN venga implicitamente incaricato di pronunciarsi sull’attendibilità delle dichiarazioni del presunto minore, sovrapponendo il ruolo penale del Giudice a quello clinico e violando le fondamentali indicazioni delle prassi forensi. Questa confusione metodologica può condurre a decisioni arbitrarie, non suffragate dalla letteratura scientifica e non garantite dal sistema processuale, con gravi ripercussioni sul percorso di accompagnamento e tutela del minore.

5. Solo il Tribunale per i minorenni stabilisce l’età

È fondamentale sottolineare un aspetto spesso frainteso: solo il Tribunale per i minorenni ha il potere legale di stabilire l’età del presunto minore. L’equipe multidisciplinare produce una relazione con il margine di errore insito, ma il provvedimento ufficiale di attribuzione dell’età viene emesso esclusivamente dal Tribunale per i minorenni, che ne notifica l’esito al minore, al suo tutore e alle autorità competenti. In mancanza di certezze, la minore età viene comunque presunta a tutti gli effetti di legge.

6. Conclusioni: serve una revisione

In sintesi, il protocollo:

  • Confonde strumenti forensi e procedure sanitarie, rischiando di produrre risultati e valutazioni non supportati dalla scienza.

  • Delega compiti peritali al SSN, allontanandosi dalle reali competenze della sanità pubblica.

  • Non offre garanzie di scientificità nella determinazione dell’età, finendo per minare le finalità di tutela del minore stesso.

La determinazione dell’età è e resta un atto giudiziario: serve chiarezza sui ruoli, riconoscimento dei limiti della valutazione psicologica e rispetto delle competenze professionali. Solo così si potrà garantire un percorso di accoglienza equo, trasparente e davvero centrato sul superiore interesse del minore.

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