Manifesto di 10 punti sull’art. 473-bis.27 c.p.c.

Categories: Autorità Giudiziaria e Servizio Sanitario NazionalePublished On: 20 Ottobre 2025Last Updated: 20 Ottobre 2025Tags: ,

Manifesto in tema di incarichi dell’Autorità Giudiziaria al Servizio Sanitario Nazionale nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli ai sensi dell’art. 473-bis.27 c.p.c.

Ho elaborato un manifesto per evidenziare le criticità derivanti dall’applicazione dell’articolo 473-bis.27 del Codice di Procedura Civile. Questa norma, introdotta con l’obiettivo di tutelare il superiore interesse del minore, di fatto ha generato una serie di problematiche di natura giuridica, deontologica ed epistemologica che mettono a rischio l’autonomia professionale dello psicologo e, in ultima analisi, il benessere stesso del minore e delle sue figure genitoriali.

Il presente manifesto si propone di analizzare in dieci punti le principali problematiche emerse, offrendo una riflessione critica sull’applicazione di una norma che, pur animata da buone intenzioni, rischia di compromettere i principi fondamentali del lavoro clinico e di creare una commistione pericolosa tra l’ambito giudiziario e quello sanitario.

Ritengo essenziale sollevare queste questioni per promuovere un dibattito costruttivo che porti a una maggiore chiarezza normativa e a un’applicazione della legge che rispetti la specificità dei ruoli professionali e la dignità delle persone coinvolte. L’obiettivo non è contrastare l’intento protettivo della norma, ma garantire che la sua attuazione avvenga nel pieno rispetto dei diritti, dell’etica professionale e delle basi scientifiche che regolano l’intervento psicologico, in modo da tutelare in modo più efficace la salute e il benessere di tutti i membri della famiglia.

1. Criticità nel Consenso Informato

Qualsiasi trattamento sanitario, inclusi consulenza psicologica, sostegno psicologico o psicoterapia, richiede il consenso informato del paziente. Le disposizioni del Tribunale che “ordinano” o “prescrivono” tali trattamenti, anche sotto forma di invito, sono prassi scorrette. Questo tipo di prescrizione, infatti, condiziona le parti, entrando in conflitto con l’articolo 32 della Costituzione che tutela la libertà di scelta in materia sanitaria, con i principi della L. 219/17 oltre a contrastare i precetti del Codice Deontologico degli Psicologi. 

2. Violazione dell’Autonomia Professionale

La prescrizione giudiziaria di un trattamento, che sia psicologico o psichiatrico, non tiene conto dell’autonomia professionale del sanitario. Il giudice non può imporre a uno psicologo o psichiatra di intervenire su un paziente non motivato o non consenziente. L’articolo 473-bis.27 c.p.c. compromette l’autonomia professionale dello psicologo, poiché il Giudice indica in modo specifico l’attività da svolgere. La legge non può imporre a un professionista di scegliere metodi, tecniche e strumenti che non ritiene appropriati, soprattutto in assenza di un consenso libero e consapevole del paziente. Questo asservimento del professionista al volere giudiziario degrada il ruolo dello psicologo, riducendolo a un mero esecutore.

3. Contraddizione tra Ruolo di Curante e di Controllore

Affidare a un professionista sanitario il compito di “curare” e allo stesso tempo di “controllare” il nucleo familiare crea un conflitto di ruoli. Il professionista non può agire come organo di polizia giudiziaria e, contemporaneamente, mantenere una relazione di fiducia e alleanza terapeutica con il paziente.

4. Vizio nella Valutazione della Persona Minorenne

Nei casi in cui vengono prescritti trattamenti sanitari per un minore, è fondamentale tener conto della sua volontà in base alla sua età e al suo grado di maturità. L’articolo 473-bis.27 c.p.c. non rispetta pienamente questo principio, in quanto l’intervento è imposto dall’autorità giudiziaria, compromettendo la dignità e l’autodeterminazione del minore.

5. Inappropriatezza della Prassi di Incaricare i Servizi Sanitari

La valutazione delle capacità genitoriali rientra esclusivamente nell’ambito giudiziario e, nello specifico, è competenza della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) ai sensi dell’articolo 473-bis.25 c.p.c. È pertanto una prassi scorretta e inappropriata incaricare i servizi sanitari di effettuare queste valutazioni, che richiedono indagini psicoforensi specifiche e approfondite.

6. Confusione tra Concetti Giuridici

È fondamentale effettuare una distinzione cruciale tra i concetti di

“idoneità genitoriale” e “capacità genitoriali”. La valutazione di idoneità genitoriale, legata ai casi di affidamento e adozione, fa riferimento alla Legge 184/83 e ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (attività medico-legale, Allegato 1 – G2 LEA 2017), che prevedono la collaborazione tra Tribunali per i minorenni e il Servizio Sanitario Nazionale. La valutazione delle capacità genitoriali, invece, è un concetto dell’articolo 473-bis.25 c.p.c. e riguarda i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

7. Incontri Protetti come Trattamento Sanitario

Se condotti da uno psicologo, gli incontri protetti (assistiti/vigilati) costituiscono un vero e proprio trattamento sanitario. Come tale, richiedono il consenso informato dei genitori coinvolti perché il trattamento sanitario è rivolto anche a loro, un aspetto che la prassi giudiziaria spesso ignora, delegando l’attività senza considerare i principi fondamentali della professione psicologica.

8. Sovrapposizione degli Interventi

La norma non affronta il rischio che i genitori siano già impegnati in percorsi terapeutici volontari. L’intervento giudiziario può portare a una sovrapposizione di trattamenti, costringendo i pazienti a interrompere un percorso volontario per aderire a quello imposto dal Tribunale. Questa dinamica è dannosa e viola la libertà individuale e il diritto all’autodeterminazione.

9. Mancanza di Disciplina del Fallimento Terapeutico

L’articolo 473-bis.27 c.p.c. non considera cosa accade se l’intervento non ha successo. In un contesto clinico, il fallimento è parte del processo e può essere gestito con una rinegoziazione del percorso o l’invio a un altro professionista. Se l’intervento è imposto dal giudice, la mancanza di risultati potrebbe essere interpretata come una colpa del genitore, con gravi conseguenze legali, senza che il professionista possa proteggere il paziente.

10. Problemi di Segreto Professionale e Privacy

Il fondamento dell’intervento psicologico, sia esso di sostegno o psicoterapeutico, risiede nel rigoroso rispetto del segreto professionale, tutelato dal Codice Deontologico. L’applicazione dell’art. 473-bis.27 c.p.c. crea un’insanabile contraddizione, poiché incarica il professionista sanitario (che agisce in veste di curante) di riferire sull’andamento del percorso all’Autorità Giudiziaria. Tale prassi costringe di fatto lo psicologo alla trasmissione di dati sanitari sensibili, acquisiti all’interno di un setting clinico, a un contesto giudiziario. Questo mina alla base l’alleanza terapeutica e la fiducia del paziente, elementi indispensabili per l’efficacia di qualsiasi trattamento, ponendo il professionista in un conflitto insanabile tra l’obbligo deontologico di segretezza e l’ordine giudiziario.

Total Views: 741Daily Views: 5