
Ipotesi CCNL Area Sanità 2025-2027: cosa cambia per il dirigente psicologo
Il 7 ottobre 2026 ARAN e sindacati hanno firmato l’Ipotesi di CCNL dell’Area Sanità per il triennio 2025-2027. Per noi dirigenti psicologi significa circa 312 euro lordi in più al mese già dal 2026, arretrati intorno ai 4.850 euro lordi e, dal 1° gennaio 2027, un ritocco della retribuzione di posizione che varia in base all’incarico.
Arriva a soli sette mesi dal CCNL 2022-2024, firmato il 27 febbraio 2026. È un fatto quasi inedito: per una volta il contratto viene chiuso dentro il triennio a cui si riferisce, come le stesse parti avevano auspicato nella dichiarazione congiunta n. 1 del contratto precedente. C’è anche un dato politico: questa volta firmano tutte le sigle, compresa FP CGIL, che il contratto di febbraio non l’aveva sottoscritto.
Una premessa necessaria. Si tratta di un’ipotesi: prima della firma definitiva deve passare il vaglio del Governo e la certificazione della Corte dei conti. Gli effetti decorrono dal giorno dopo la sottoscrizione definitiva e le aziende hanno poi 30 giorni per applicare gli istituti automatici, tra cui aumenti e arretrati (art. 2). Le cifre che seguono sono quindi quelle del testo firmato il 7 ottobre e potrebbero subire aggiustamenti.
In questo articolo provo a leggere il testo con gli occhi di chi fa il nostro mestiere: cosa cambia in busta paga, cosa cambia negli incarichi e quali norme toccano da vicino la professione psicologica nel SSN.
Gli aumenti: tabellare e indennità di specificità (fonte)
L’aumento strutturale per il dirigente psicologo vale 312,47 euro lordi al mese per 13 mensilità dal 1° gennaio 2026. È la somma di due voci.
Stipendio tabellare (art. 34). Sale di 125 euro mensili dal 1° gennaio 2025 e di 240 euro complessivi dal 1° gennaio 2026. Il tabellare annuo passa così da 50.005,77 euro (CCNL 2022-24) a 53.125,77 euro. L’incremento è identico per medici, veterinari e dirigenti sanitari, e assorbe l’anticipo già pagato come indennità di vacanza contrattuale.
Indennità di specificità sanitaria (art. 37). Dal 1° gennaio 2026 passa da 1.614,46 a 2.556,60 euro annui. Sono 942,14 euro in più all’anno, cioè 72,47 euro al mese.
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Voce (dirigente sanitario) |
CCNL 2022-24 |
Ipotesi 2025-27 |
Differenza |
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Stipendio tabellare annuo |
50.005,77 € |
53.125,77 € |
+3.120,00 € |
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Indennità di specificità sanitaria annua |
1.614,46 € |
2.556,60 € |
+942,14 € |
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Aumento mensile complessivo (×13) |
— |
— |
+312,47 € |
Va detto con chiarezza: la specificità resta la voce che separa le due dirigenze. Per medici e veterinari l’indennità sale da 9.466 a 11.653,30 euro, con un aumento di 168,25 euro al mese contro i nostri 72,47. L’aumento complessivo mensile è quindi di 408,25 euro per un medico e di 312,47 per uno psicologo, a parità di tabellare. Il divario in valore assoluto, insomma, si allarga.
Si aggiornano anche le tariffe orarie dello straordinario (art. 17), dal mese successivo alla firma: 32,64 euro diurno (era 30,72), 36,89 notturno o festivo (era 34,73), 42,57 notturno-festivo (era 40,07).
Gli arretrati: circa 4.850 euro lordi
Al 31 dicembre 2026 un dirigente psicologo matura 4.848,50 euro lordi di arretrati, al netto della vacanza contrattuale già incassata. Il calcolo, che ho verificato sulle tabelle diffuse da ANAAO Assomed, è questo:
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Voce |
2025 |
2026 |
Totale |
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Tabellare (125 € e poi 240 € × 13) |
1.625,00 € |
3.120,00 € |
4.745,00 € |
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Specificità sanitaria |
— |
942,14 € |
942,14 € |
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Totale lordo |
1.625,00 € |
4.062,14 € |
5.687,14 € |
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Meno IVC già percepita (1.4.2025-31.12.2026) |
−838,64 € |
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Arretrati lordi |
4.848,50 € |
Tre precisazioni utili.
- Gli arretrati nascono solo da tabellare e specificità. Gli aumenti di posizione e l’indennità di struttura complessa partono dal 1° gennaio 2027 e, se il contratto sarà applicato entro quella data, non generano arretrati.
- Se la firma definitiva slittasse al 2027, alle cifre sopra si aggiungerebbero le mensilità maturate nel frattempo e non ancora adeguate.
- Sono importi lordi. Sugli arretrati di anni precedenti si applica la tassazione separata con l’aliquota media del biennio precedente, quindi il netto varia da persona a persona.
Per confronto, un dirigente medico matura 6.093,61 euro: la differenza, ancora una volta, sta tutta nell’indennità di specificità.
Dal 2027: retribuzione di posizione e totale per incarico
Dal 1° gennaio 2027 cresce la parte fissa della retribuzione di posizione (art. 39) e si alzano i tetti della posizione complessiva. L’aumento della parte fissa si somma alla parte variabile aziendale già in godimento, senza riassorbirla. Ecco cosa significa, incarico per incarico, per un dirigente psicologo.
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Incarico |
Parte fissa 2022-24 |
Parte fissa dal 2027 |
+ posizione/mese |
Totale aumento/mese dal 2027 |
Totale annuo (×13) |
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A – Struttura complessa (dirigenza sanitaria) |
20.312 € |
21.937 € |
125,00 € (+51,46 € ind. SC) |
488,93 € |
6.356,09 € |
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B1 – Struttura semplice dipartimentale/distrettuale |
14.935 € |
16.130 € |
91,92 € |
404,39 € |
5.257,07 € |
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B2 – Struttura semplice interna a SC |
13.143 € |
14.194 € |
80,85 € |
393,32 € |
5.113,16 € |
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C1 – Altissima professionalità dipartimentale |
14.935 € |
16.130 € |
91,92 € |
404,39 € |
5.257,07 € |
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C1 – Altissima professionalità interna a SC |
13.143 € |
14.194 € |
80,85 € |
393,32 € |
5.113,16 € |
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C2 – Alta specializzazione |
8.034 € |
9.000 € |
74,31 € |
386,78 € |
5.028,14 € |
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C3 – Professionale, con almeno 10 anni |
6.798 € |
8.500 € |
130,92 € |
443,39 € |
5.764,07 € |
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C3 – Professionale, sotto i 10 anni |
6.798 € |
7.273,86 € |
36,60 € |
349,07 € |
4.537,91 € |
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D – Iniziale, con almeno 3 anni |
2.511 € |
3.500 € |
76,08 € |
388,55 € |
5.051,15 € |
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D – Iniziale, sotto i 3 anni |
2.511 € |
2.686,77 € |
13,52 € |
325,99 € |
4.237,87 € |
Valori lordi. Il totale comprende i 312,47 € di tabellare e specificità. Fonte: testo dell’ipotesi e tabelle ANAAO Assomed, ricontrollate.
Il caso più frequente tra noi è l’incarico C3, il “professionale” che si riceve dopo il quinquennio. Qui c’è la novità più interessante: la parte fissa sale a 8.500 euro solo al compimento del decimo anno di esperienza, dal primo giorno del mese successivo, a condizione di aver avuto valutazioni annuali positive nell’ultimo quinquennio. Fino ad allora si ferma a 7.273,86 euro. Lo stesso meccanismo a scatto vale per l’incarico iniziale D, che sale a 3.500 euro dopo tre anni. L’esperienza già maturata alla firma conta per raggiungere le soglie.
Salgono anche i tetti della posizione complessiva (fissa + variabile): per il C3 da 31.133 a 32.835 euro, per il C2 da 43.339 a 44.305, per la struttura complessa da 52.966 a 54.686. Più margine, dunque, per la contrattazione aziendale sulla parte variabile, se il fondo lo consente.
Un esempio concreto. Una collega con incarico C3 e 12 anni di servizio avrà dal 2027 circa 443 euro lordi in più al mese rispetto al 2024, pari a 5.764 euro l’anno, oltre ai 4.848,50 euro di arretrati.
Incarichi, clausola di garanzia e anzianità da ambulatoriale
Il sistema degli incarichi viene riscritto (artt. 12-14, in vigore dal 1° gennaio 2027) con una nuova nomenclatura: A per la struttura complessa, B1 e B2 per le strutture semplici, C1, C2 e C3 per gli incarichi professionali, D per l’incarico iniziale. Tre punti contano per noi.
1. Il passaggio dopo i cinque anni diventa un obbligo con scadenza. Entro 60 giorni dalla verifica positiva del collegio tecnico al quinquennio, l’azienda deve conferire un incarico. Il C3 si assegna direttamente, senza avviso. B1, B2, C1 e C2 passano invece da selezione interna, alla quale può partecipare anche chi ha già un C3. Gli incarichi durano da 5 a 7 anni; quello iniziale al massimo 5. Gli incarichi C1 hanno ora un tetto: il 5% (dipartimentali) e il 10% (interni alla struttura) del numero di C2 e C3 conferiti in azienda.
2. Conta anche il servizio da psicologo ambulatoriale. È la novità più specifica per la nostra professione. Ai fini degli incarichi, l’art. 12, comma 6 riconosce il servizio prestato come specialista ambulatoriale interno ex art. 8 del d.lgs. 502/1992, citando espressamente gli psicologi. Due condizioni: contratto a 38 ore settimanali e successivo transito nella dirigenza tramite concorso pubblico. Il CCNL di febbraio (art. 7) non lo prevedeva. Molti colleghi arrivati in dirigenza dopo anni di specialistica ambulatoriale potranno così raggiungere prima le soglie dei 5 e dei 10 anni. Il testo aggiunge anche il servizio nella Sanità militare e nelle Forze di polizia (dal grado di tenente) e quello in strutture pubbliche estere.
3. La clausola di garanzia si alza (art. 40, dal 2027). È il valore minimo di posizione complessiva garantito a chi ha valutazione positiva:
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Anzianità da dirigente |
CCNL 2022-24 |
Ipotesi 2025-27 |
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Da 5 a meno di 10 anni |
6.798,00 € |
7.273,86 € |
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Da 10 a meno di 15 anni |
6.798,00 € |
(assorbita dal C3 a 8.500 €) |
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Da 15 a meno di 20 anni |
7.600,00 € |
(assorbita dal C3 a 8.500 €) |
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20 anni e oltre |
9.100,00 € |
10.500,00 € |
La fascia intermedia scompare perché, dopo i 10 anni, la parte fissa del C3 (8.500 euro) supera già la vecchia garanzia. Con 20 anni di anzianità il minimo garantito sale invece di 1.400 euro annui.
Le norme che toccano da vicino la professione psicologica
Oltre ai soldi, il testo contiene diverse norme in cui lo psicologo è insieme destinatario e, spesso, attore.
- Supporto psicologico dopo un’aggressione (art. 30). Il CCNL di febbraio prevedeva un supporto psicologico “ove richiesto”. Ora l’azienda deve garantirlo, con il consenso del dirigente, “attraverso personale dell’Azienda”. Lo specialista che lo segue può anche richiedere fino a 30 giorni di ferie solidali per il collega aggredito, in deroga alle regole ordinarie. Per i servizi di psicologia aziendali è un compito nuovo, che andrà organizzato e dotato di risorse.
- Stress lavoro-correlato e burn-out (art. 6). Le misure di prevenzione diventano materia di confronto aziendale con i sindacati, e l’Organismo paritetico per l’innovazione (art. 8) si occupa di benessere organizzativo. È un terreno in cui le competenze della psicologia del lavoro possono pesare.
- Intelligenza artificiale. Per la prima volta entra in modo esteso nel contratto: confronto aziendale e linee di indirizzo regionali sui sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro, contrattazione sui loro riflessi organizzativi, formazione obbligatoria su rischi per la privacy, cybersicurezza e implicazioni etiche (artt. 6, 7, 9, 28).
- Ferie: 28 giorni per tutti (art. 18). Sparisce la riduzione a 26 giorni (30 su sei giorni) per i neoassunti nei primi tre anni, prevista dal CCNL di febbraio. Una buona notizia per i colleghi più giovani.
- Permessi per visite e cure (artt. 20-21). Restano le 18 ore annue. Si aggiungono 10 ore per chi ha malattie oncologiche o invalidanti con invalidità almeno al 74%, anche per il genitore di un figlio minore con queste patologie. È previsto anche un congedo non retribuito fino a 24 mesi (legge 106/2025).
- Lavoro agile e da remoto (artt. 32-33). Aperto a tutti i dirigenti per le attività individuate dall’azienda, con priorità per esigenze di salute, assistenza a familiari con disabilità grave e genitorialità. Restano escluse le attività che richiedono la presenza fisica: per molta attività clinica il margine sarà limitato, ma non per tutta (pensiamo a programmazione, valutazione, ricerca).
- Orario eccedente (art. 15). Dal 2027 le ore in più non recuperate entro l’anno valgono per il raggiungimento degli obiettivi fino a un tetto individuale; il resto va recuperato entro sei mesi, prorogabili di altri sei. Resta la riserva di 4 ore settimanali per formazione e aggiornamento.
Fondi, comuni montani e prossimi passi
Dal 2027 i tre fondi aziendali vengono riconsolidati in un unico importo ciascuno e rifinanziati con quote pro capite, calcolate sui dirigenti in servizio al 31 dicembre 2023 (artt. 41-43):
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Fondo |
Incremento stabile pro capite annuo |
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Retribuzione degli incarichi |
3.224,48 € (comprende le specificità) |
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Condizioni di lavoro |
455,00 € |
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Retribuzione di risultato |
195,00 € |
I residui non spesi dei fondi incarichi e condizioni di lavoro finiscono, per quell’anno, nel fondo di risultato, anche per il welfare integrativo. A queste somme si aggiungono le risorse variabili; ANAAO stima un effetto medio nazionale di 80-100 euro al mese, ma molto dipenderà dalla contrattazione integrativa di ogni azienda.
Per chi lavora in Calabria c’è un punto da seguire: le risorse della legge 131/2025 per le aziende che operano, anche in parte, nei comuni montani. Integreranno la retribuzione di risultato in base all’effettiva presenza in servizio (art. 43). Il riparto tra aziende passa per il confronto regionale (art. 7), che la Regione deve avviare entro 90 giorni dall’entrata in vigore insieme alle altre linee di indirizzo. Per un’azienda con un territorio come quello cosentino non è un dettaglio.
Cosa succede adesso
- L’ipotesi passa al vaglio del Governo e alla certificazione della Corte dei conti.
- Dopo la firma definitiva, le aziende hanno 30 giorni per pagare aumenti e arretrati.
- Entro 30 giorni le aziende costituiscono la delegazione trattante e istituiscono o aggiornano l’Organismo paritetico per l’innovazione; entro 90 giorni convocano i sindacati per il contratto integrativo.
- Entro 90 giorni le Regioni emanano le linee di indirizzo, tra cui valutazione, IA, fondi e comuni montani.
Una valutazione
Il contratto arriva entro il triennio di riferimento, porta la firma di tutte le sigle e introduce novità specifiche per la professione: il riconoscimento dell’anzianità da ambulatoriale e il supporto psicologico al personale aggredito. Sul piano economico l’indennità di specificità sanitaria cresce, pur restando distinta da quella medico-veterinaria. La retribuzione di posizione di C3 e D cresce invece per scatti, a 3 e a 10 anni di esperienza. Molto dipenderà dalla contrattazione aziendale: graduazione degli incarichi, parte variabile e organizzazione dei servizi di supporto psicologico al personale.
Fonti: Ipotesi di CCNL Area Sanità 2025-2027 (ARAN, 7 ottobre 2026); CCNL Area Sanità 2022-2024 (ARAN, 27 febbraio 2026); tabelle di calcolo ANAAO Assomed sulla pre-intesa. Tutti gli importi sono lordi.

