
DDL 1517, obbligo di psicoterapia per l’indagato presso il Servizio Sanitario Nazionale
Il recente disegno di legge n. 1517, presentato al Senato della Repubblica (attualmente in Commissione Giustizia), si propone di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, intervenendo sul già noto “Codice Rosso”. Sebbene l’intento sia lodevole, una lettura attenta del testo solleva diverse perplessità, in particolare riguardo all’introduzione di misure che rischiano di violare principi fondamentali e di non affrontare la radice del problema.
L’elemento più controverso è l’introduzione di un “accertamento sanitario temporaneo obbligatorio” per il soggetto denunciato. L’articolo 2 del disegno di legge prevede che, anche in assenza di flagranza, se emergono “fondati motivi” per ritenere che sussista un rischio per la vita o l’integrità fisica o psichica della vittima, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria (previa autorizzazione del PM) possano disporre questo accertamento obbligatorio. Questo accertamento non si ferma alla diagnosi, ma può portare a percorsi psicoterapici coatti.
Questa misura solleva questioni delicate. In primo luogo, il concetto di “accertamento sanitario obbligatorio” applicato a una persona che non ha ancora subito un processo e non è stata condannata è problematico. Si tratta di un’imposizione che tocca la libertà e l’autodeterminazione individuale prima che sia stata accertata la colpevolezza. Il disegno di legge sembra voler intervenire preventivamente sull’aggressore, ma lo fa con strumenti che si scontrano con le garanzie del giusto processo.
Inoltre, il testo permette di derogare agli articoli 33, 34 e 35 della legge 833 del 1978, che trattano di trattamenti sanitari obbligatori. Sebbene non sia specificato in dettaglio in che modo avvenga questa deroga, l’accertamento e il conseguente percorso psicoterapico diventano un obbligo imposto per legge, convalidato dal giudice delle indagini preliminari entro 48 ore.
Il disegno di legge estende l’uso di consulenze e perizie, anche in deroga al generale divieto dell’articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale. Queste perizie non servono solo a stabilire la capacità di intendere e di volere, ma anche a valutare “l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato”. Si tratta di una rivoluzione psicoforense.
Infine, l’introduzione obbligatoria di uno “psichiatra ovvero psicologo forense” fin dalle prime fasi del procedimento per l’interrogatorio del denunciato, appare come un passo molto critico. Questa disposizione solleva una questione di principio e di metodo. Qual è esattamente il ruolo di questo esperto durante l’interrogatorio dell’indagato? Il testo non lo specifica chiaramente. L’esperto è lì per garantire una corretta interazione, per tutelare l’indagato o per valutarne la personalità in tempo reale, al fine di decidere se sia necessaria una misura coatta? Il rischio è che l’esperto, anziché fornire un supporto metodologico all’indagine, si trasformi in un ausiliario dell’accusa con il compito di formulare una diagnosi o una valutazione di pericolosità sociale prima ancora che il procedimento abbia avuto il suo corso.
In conclusione, il disegno di legge n. 1517, pur partendo da un’esigenza reale e urgente di contrasto alla violenza di genere, propone soluzioni che sollevano forti dubbi sulla loro costituzionalità ed efficacia. L’obbligo di percorsi psicoterapici, la medicalizzazione del reato e la deroga a principi consolidati sembrano più una risposta emotiva che una soluzione strutturale e giuridicamente solida. Sarebbe forse più opportuno concentrarsi sul rafforzamento dei servizi territoriali di supporto alle vittime e sulla prevenzione culturale, piuttosto che su misure che rischiano di trasformare lo stato di diritto in un sistema di “trattamenti coatti”.

