
“Simul Stabunt, Simul Cadent”: La Pericolosa Confusione tra Tribunali e Terapia nell’Art. 473-bis.27 c.p.c.
“Insieme staranno, insieme cadranno”. Questa antica locuzione latina, “simul stabunt, simul cadent”, nata in contesti di alleanze politiche e militari, descrive un legame inscindibile: il destino di un elemento è indissolubilmente legato a quello di un altro. Oggi, questa massima può essere presa in prestito per analizzare la problematica relazione che la Riforma Cartabia, attraverso l’articolo 473-bis.27 del codice di procedura civile, ha instaurato tra l’ambito giudiziario e quello sanitario, in particolare nella gestione dei conflitti genitoriali nelle separazioni. Una commistione che rischia di far crollare entrambi i sistemi, con gravi ripercussioni sui cittadini.
La norma in questione consente al giudice, nei procedimenti che riguardano i minori, di disporre “l’intervento dei servizi sociali o sanitari”. Sebbene l’intento del legislatore fosse probabilmente quello di fornire un supporto alle famiglie in crisi, l’applicazione pratica ha aperto la porta a una prassi molto discussa: la prescrizione di percorsi di psicoterapia o di sostegno alla genitorialità da parte dei tribunali. Una prassi che rappresenta una pericolosa invasione di campo.
La Giustizia che si fa Psicologo: una violazione dei diritti fondamentali
Il nodo cruciale della critica risiede nella natura stessa del trattamento sanitario. Qualsiasi percorso psicologico, per essere efficace, deve fondarsi su due pilastri irrinunciabili: la libera scelta e il consenso informato del paziente. L’idea che un giudice possa “suggerire” o, peggio, “imporre” una terapia mina alla base questi principi. Come può un percorso di cura avere successo se la persona vi si sottopone non per una genuina motivazione al cambiamento, ma per il timore di conseguenze negative sull’affidamento dei propri figli?
La Corte di Cassazione si è più volte espressa su questo punto, ribadendo un concetto fondamentale: nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La prescrizione di una psicoterapia da parte di un’autorità giudiziaria si scontra con il diritto all’autodeterminazione della persona, tutelato dalla Costituzione. Il rischio è quello di trasformare un potenziale strumento di aiuto in un’arma impropria, un’ulteriore fonte di conflitto e di angoscia per genitori già provati da una separazione dolorosa.
Il Dilemma dello Psicologo: Terapeuta o Ausiliario del Giudice?
Questa “commistione” tra giustizia e sanità pone gli stessi professionisti della salute mentale in una posizione insostenibile. Lo psicologo che riceve un “paziente” su mandato del tribunale si trova a dover conciliare due ruoli antitetici: quello di terapeuta, il cui scopo è il benessere dell’individuo in un clima di fiducia e alleanza, e quello di una sorta di “controllore” che deve riferire al giudice.
Questa ambiguità inquina il setting terapeutico e snatura l’intervento. La relazione di fiducia, essenziale per ogni percorso psicologico, viene compromessa fin dall’inizio. Il genitore potrebbe vivere il terapeuta non come un alleato, ma come un perito del giudice, con il risultato di una terapia inefficace, se non addirittura dannosa.
Simul Cadent: il Rischio del Crollo Reciproco
Ecco che torna la nostra massima latina. Se il sistema giudiziario e quello sanitario sono costretti a “stare insieme” in questo modo improprio, rischiano di “cadere insieme”.
- Cade la giustizia, perché delega a un altro potere dello Stato, quello sanitario, una funzione di valutazione e di intervento che non gli compete, creando disparità e potenziali abusi. La decisione sulla capacità genitoriale rischia di essere influenzata non da fatti concreti, ma dalla “compliance” del genitore a un percorso terapeutico imposto.
- Cade la sanità, perché vede i suoi professionisti snaturati nel loro ruolo, costretti a operare in un contesto non clinico e con finalità che esulano dalla cura. L’efficacia della psicoterapia, come disciplina scientifica, viene minata alla base quando viene privata della sua componente fondamentale: la volontarietà.
L’articolo 473-bis.27 c.p.c., pur mosso da intenzioni potenzialmente positive, ha creato una zona grigia in cui i diritti dei cittadini possono essere compressi e le professionalità confuse. È auspicabile un intervento chiarificatore che ripristini i confini tra l’ambito giudiziario e quello sanitario, riaffermando che la cura della persona non può essere un’imposizione, ma solo il frutto di una libera e consapevole scelta. Pena il crollo di due pilastri fondamentali della nostra società.


