
Gli Psicologi del SSN non sono consulenti dell’Autorità Giudiziaria
Vi è un paragrafo del recente “Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030” (pagina 26) che merita un’analisi approfondita e critica. Sebbene l’intento dichiarato di proteggere i minori in situazioni di separazione e divorzio sia encomiabile, la formulazione attuale di questa sezione solleva questioni significative riguardo alla commistione tra l’ambito sanitario e quello giudiziario, rischiando di compromettere l’efficacia e l’etica degli interventi.
Di seguito lo stralcio:
Richieste dell’Autorità Giudiziaria in materia di minori e famiglie
Nell’ambito delle valutazioni delle competenze genitoriali richieste dall’autorità giudiziaria nei procedimenti di separazione, divorzio o affidamento dei figli, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) svolge un ruolo cruciale quale garante della tutela del benessere psicofisico del minore. A partire dai principi costituzionali (art. 30 Cost.) e dalle convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo, la normativa italiana — recentemente riformata dal D.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) — pone al centro l’interesse superiore del minore, prevedendo procedimenti unitari presso il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
In questo quadro, il SSN è spesso chiamato a collaborare attraverso le proprie strutture specialistiche (servizi di neuropsichiatria infantile, consultori familiari, servizi di psicologia) per effettuare valutazioni tecniche in tema di capacità genitoriali, condizioni psicologiche dei figli e qualità delle relazioni familiari. Gli operatori del SSN partecipano come consulenti o forniscono pareri specialistici su richiesta del giudice. La riforma Cartabia ha rafforzato l’importanza di tali valutazioni, richiedendo che esse siano basate su criteri scientificamente validati, tempestive e rispettose del diritto all’ascolto del minore. Pertanto, il SSN contribuisce non solo alla rilevazione di eventuali fragilità genitoriali, ma anche alla costruzione di percorsi di supporto e cura volti a salvaguardare il diritto del bambino a una crescita sana e relazioni affettive stabili, in coerenza con la funzione protettiva della giustizia civile e minorile.
In attuazione del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza si rende necessario un aggiornamento e una nuova profilazione delle competenze richieste al SSN in materia di tutela di minori nei casi in cui ricorrono procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Richiamandoci alle fonti costituzionali e sovranazionali quali la Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sottolineano la centralità del superiore interesse del minore e il diritto dello stesso a mantenere relazionali famigliari Ë opportuno definire principi organizzativi e procedure metodologiche al fine della corretta presa in carico e valutazione delle competenze genitoriali e dello stato psicofisico del minore evitando una eccessivo ricorso allo strumento sanitari dei minori coinvolti.
A tal fine si ribadisce l’importanza che rivestono i Consultori Famigliari nella tutela dei minori, in collegamento con i Tribunali e le Procure della Repubblica ed in stretta integrazione con i servizi sociali comunali/municipali e le altre strutture territoriali.
Tali servizi, che rappresentano la frontiera della salute verso le persone e la comunità, sono capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale e improntati all’integrazione con gli altri servizi sanitari, sociosanitari e con il versante sociale, ed hanno come bacino di utenza un’ampia fascia di popolazione con bisogni complessi e con un’utenza spesso difficile da intercettare; devono essere facilmente riconoscibili e accessibili particolarmente a coloro che presentano aspetti di “fragilità” o barriere come quelle linguistico-culturali che rendono più difficile l’accesso al sistema dei servizi.
Il ruolo dei Consultori Familiari Ë cruciale anche in ambito di tutela dei minori, per le indagini psicosociali richieste dal Tribunale e le successive prese in carico, in stretta integrazione con i servizi sociali dei Comuni/Municipi e, nei casi di accertata patologia, con le altre strutture sanitarie preposte (DSM, DISABILI ADULTI). Le richieste di indagini psicosociali, anche provenienti dal sistema Giustizia, si articolano in valutazioni sia delle competenze genitoriali che di personalità per l’individuazione di eventuali profili psicopatologici e/o problematiche di dipendenza, in stretta integrazione con gli altri servizi territoriali competenti nonché di minori esposti a conflittualità genitoriale.
I Consultori Famigliari fungono dunque da primo filtro per tutte le richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria in materia di separazione e divorzio e nei casi di accesa conflittualità genitoriale al fine di garantire il necessario supporto psicologico al minore coinvolto e l’eventuale presa in carico della famiglia attraverso idonei percorsi di mediazione.
Sebbene si possono riconoscere le nobili intenzioni di tutelare il benessere psicofisico dei minori coinvolti in procedimenti di separazione, divorzio e affidamento, la formulazione attuale del Piano, in linea con l’Art. 473-bis.27 c.p.c. a cui fa riferimento, espone una serie di criticità giuridiche, epistemologiche e deontologiche che compromettono l’efficacia e l’eticità degli interventi psicologici nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La principale fonte di preoccupazione risiede nella confusione e nella commistione tra l’ambito giudiziario e quello sanitario. Il PANSM afferma che il SSN svolge un ruolo cruciale, con le sue strutture specialistiche spesso chiamate a effettuare “valutazioni tecniche in tema di capacità genitoriali, condizioni psicologiche dei figli e qualità delle relazioni familiari” e che gli operatori del SSN partecipano come “consulenti o forniscono pareri specialistici su richiesta del giudice”. Questa impostazione, tuttavia, non tiene conto che gli psicologi del SSN non sono consulenti del Tribunale, né tantomeno essere asserviti a funzioni tipicamente giudiziarie.
Le criticità possono essere riassunte come segue:
- Compromissione del Consenso Informato: il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta libera e consapevole della persona. L’Art. 473-bis.27 c.p.c. legittima la possibilità per il Tribunale di demandare ai Servizi sanitari attività come il sostegno psicologico o la psicoterapia ai genitori e/o ai figli. Tuttavia, la “prescrizione (anche sotto forma di invito) del trattamento sanitario sottende sempre l’avvertimento esplicito/implicito di provvedimenti giudiziali sfavorevoli”. Questo rende il consenso informato “viziato” e, di fatto, non valido, confliggendo con principi costituzionali (Art. 32 Cost.) e norme internazionali e deontologiche (L. 219/17, Art. 8 CEDU, Art. 5 Convenzione di Oviedo, Artt. 4, 24, 31 Codice Deontologico degli Psicologi). Il concetto di “paziente per sentenza” è intrinsecamente problematico, poiché l’adesione autentica è impossibile quando il soggetto si sente sotto ricatto o costretto.
- Violazione dell’Autonomia Professionale dello Psicologo: l’Art. 473-bis.27 c.p.c. stabilisce che il Giudice “indica in modo specifico l’attività ad essi demandata e fissa i termini”. Questo limita drasticamente l’autonomia dello psicologo nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti, nonché nella valutazione dell’appropriatezza clinica dell’intervento. L’Art. 6 del Codice Deontologico, che tutela l’autonomia professionale, è di fatto annullato da tale disposizione.
- Inquinamento della Relazione Clinica e Conflitto di Ruoli: quando i genitori sono definiti “parti in giudizio” anche nel contesto sanitario, la relazione clinica è compromessa. Lo psicologo si trova in una “doppia veste” di curatore e controllore, dovendo eventualmente segnalare “inadempienze” o “scarsa collaborazione” al Tribunale, tradendo l’alleanza terapeutica e minando la fiducia. Questo rende “paradossale il sostegno da parte di un controllore non meno che il controllo da parte di un curatore”.
- Delegazione Impropria delle Valutazioni Giudiziarie: il Piano prevede che i Servizi sanitari siano delegati per la “valutazione delle capacità genitoriali”. Tuttavia, le fonti chiariscono che questa è una funzione tipicamente giudiziaria, propria della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), che si svolge in contraddittorio e con finalità probatorie. Chiedere ai Servizi sanitari di esprimere un “giudizio sulla capacità genitoriale” è incongruente e rischia di confondere le competenze, in quanto tale giudizio spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. Il SSN dovrebbe limitarsi a fornire “valutazioni cliniche con finalità sanitaria” a supporto del giudice, senza esprimere giudizi sulla capacità genitoriale.
- Sottovalutazione delle Risorse del SSN: l’assegnazione di compiti psicoforensi ai Servizi sanitari li sovraccarica, deviando risorse preziose dalle attività primarie di cura e assistenza e comportando un allungamento delle liste d’attesa per prestazioni essenziali.
- Mancanza di Base Scientifica per il “Cambiamento Imposto”: non esiste ricerca scientifica che dimostri l’efficacia di trattamenti psicologici imposti dal Tribunale, anche perché hanno una finalità giudiziaria per cui dovrebbe essere lo stesso Tribunale a sancire l’efficacia, ma non in termini scientifici, ma giudiziari. La psicologia non si occupa di “cambiare” le persone in un senso prescrittivo, ma di promuovere l’autodeterminazione e l’integrazione della soggettività, principi antitetici all’imposizione di un cambiamento o di un percorso.
In sintesi, la formulazione attuale dell’Art. 473-bis.27 c.p.c., recepita nel PANSM, ignora o travolge i codici e i paradigmi della professione psicologica, mettendo gli operatori in una posizione di difficoltà strutturale e compromettendo la qualità e l’efficacia degli interventi.
È fondamentale che si proceda a una revisione normativa che separi chiaramente le funzioni sociali da quelle sanitarie. Il Tribunale dovrebbe informare i genitori della possibilità di avvalersi di assistenza psicologica, lasciando a loro la libera scelta e il consenso autentico e libero, senza la minaccia di ripercussioni giudiziarie. Solo così si potrà garantire una collaborazione funzionale tra giustizia e sanità, nel pieno rispetto dell’autonomia professionale e dei diritti fondamentali dei cittadini, in primis il diritto alla salute e all’autodeterminazione.

