
Richieste al SSN di documentazione sanitaria da parte dell’Autorità Giudiziaria: segreto professionale?
Nel delicato ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i dirigenti psicologi e gli specialisti ambulatoriali si trovano spesso a gestire informazioni estremamente sensibili riguardanti i propri pazienti. Ma cosa succede quando l’autorità giudiziaria richiede la consegna di documentazione sanitaria? L’Articolo 256 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), offre chiarezza su questo dovere di esibizione e sui limiti imposti dal segreto professionale.
Il Dovere di Esibizione e i Soggetti Coinvolti
L’articolo 256 c.p.p. stabilisce che determinate persone devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, su richiesta, atti e documenti, anche in originale se così ordinato. Questo include anche dati, informazioni e programmi informatici, che possono essere forniti mediante copia su supporto adeguato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte.
È fondamentale notare che tra i soggetti specificamente indicati negli articoli 200 e 201 c.p.p. (ai quali l’Art. 256 fa riferimento) rientrano “medici, chirurghi, farmacisti e tutti coloro che svolgono una professione sanitaria”. Questo significa che i dirigenti psicologi e gli specialisti ambulatoriali nel SSN sono inclusi in questa categoria e, di conseguenza, sono soggetti a questo dovere di esibizione.
Il Segreto Professionale e d’Ufficio: Un Limite al Dovere di Esibizione
Nonostante l’obbligo, l’Articolo 256 prevede una salvaguardia cruciale: questi professionisti possono dichiarare per iscritto che si tratta di un segreto di Stato ovvero di un segreto inerente al loro ufficio o professione. Questa possibilità permette di bilanciare la necessità dell’indagine giudiziaria con la tutela della riservatezza del paziente e dell’integrità del rapporto terapeutico.
Come Funziona l’Opposizione del Segreto?
- Dichiarazione Scritta: L’opposizione al dovere di esibizione deve essere fatta per iscritto, specificando che la documentazione richiesta rientra nel segreto professionale o d’ufficio.
- Accertamenti dell’Autorità Giudiziaria: Se l’autorità giudiziaria ha motivo di dubitare della fondatezza della dichiarazione e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose richieste, provvede agli accertamenti necessari.
- Sequestro in Caso di Infondatezza: Qualora la dichiarazione di segreto risulti infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro della documentazione.
È importante sottolineare che il sequestro è un mezzo di acquisizione della prova, e il legislatore ha inteso differenziarlo da altre forme di imposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa.
Distinzioni Importanti e Decisioni della Cassazione
- Assenza di Formalismo nell’Opposizione: La Cassazione penale (sentenza n. 144/1997) ha chiarito che se non vi è una formale opposizione del segreto d’ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria può emanare un normale decreto di sequestro ai sensi dell’Articolo 253, comma 1, c.p.p. In tal caso, non si applica la procedura specifica dell’Articolo 256, comma 2, che presuppone, invece, una formale opposizione. Questo evidenzia l’importanza per i professionisti di presentare prontamente e per iscritto la dichiarazione di segreto se ritengono che le informazioni rientrino in tale ambito.
- Ordine di Esibizione vs. Sequestro: La Corte di Cassazione ha anche distinto l’obbligo di esibizione dal sequestro conseguente alla mancata esibizione. Un decreto contenente l’ordine di esibizione di atti e documenti, sebbene assimilabile per il suo effetto acquisitivo, si differenzia dal provvedimento di sequestro per la mancanza di carattere autoritativo. Contro il decreto di esibizione non può essere proposta istanza di riesame, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Ciò significa che la fase dell’ordine di esibizione è distinta e non direttamente impugnabile come un sequestro.
- Nessun segreto per reati specifici: È bene ricordare che nessun tipo di segreto è opponibile quando si procede per reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale (come previsto dall’Art. 204 c.p.p.).
In Sintesi per i Professionisti del SSN
Per i dirigenti psicologi e gli specialisti ambulatoriali nel Servizio Sanitario Nazionale che si trovano di fronte a una richiesta di documentazione sanitaria da parte dell’autorità giudiziaria:
- Esiste un dovere di consegnare immediatamente gli atti e i documenti detenuti per ragioni della loro professione.
- Tuttavia, possono e devono opporre per iscritto il segreto professionale o d’ufficio qualora le informazioni rientrino in tale categoria.
- La mancata opposizione formale può portare a un sequestro senza le garanzie procedurali previste per la verifica del segreto.
- È fondamentale essere consapevoli che l’autorità giudiziaria ha il potere di verificare la fondatezza della dichiarazione di segreto e disporre il sequestro se la dichiarazione risulta infondata.