La Cronistoria dell’Intramoenia: L’Evoluzione Normativa e i Principi Fondamentali Fissati dalla Corte Costituzionale

Categories: GiurisprudenzaPublished On: 5 Dicembre 2025Last Updated: 5 Dicembre 2025Tags: , ,

La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) rappresenta un elemento cruciale nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e nel rapporto tra dirigenti sanitari e utenti. La Corte Costituzionale (Sentenza n. 153/2024) ha più volte ribadito che la regolamentazione dell’ALPI, sebbene incida su diversi ambiti, deve essere ascritta in via prevalente alla materia della tutela della salute.

Questa ricostruzione cronologica, basata sui riferimenti normativi analizzati dalla Sentenza 153/2024, evidenzia l’evoluzione dei principi fondamentali che disciplinano l’attività intramoenia, con particolare enfasi sul divieto di svolgimento di tale attività presso strutture sanitarie private accreditate.

Il Principio Cardine: Esclusività e Incompatibilità

Il divieto di svolgere ALPI presso strutture private accreditate è un corollario del principio di unicità del rapporto di lavoro dei medici dipendenti del SSN. Questo principio, stabilito inizialmente dalla Legge n. 412 del 1991, è volto a garantire la massima efficienza e funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico, evitando conflitti di interesse con le strutture private accreditate. Tali strutture, infatti, svolgono già una funzione integrativa e sussidiaria della rete pubblica.

Timeline dell’Attività Libero-Professionale Intramuraria (ALPI)

La seguente tabella riassume le tappe normative fondamentali che hanno definito l’ambito di applicazione dell’ALPI in Italia:

Anno/Data Riferimento Normativo Dettagli Rilevanti e Disciplina dell’ALPI
1978 Legge n. 833/1978 (Istituzione SSN) Prevede il diritto all’esercizio dell’ALPI per il dirigente medico a tempo pieno, ma solo nell’ambito dei servizi e delle strutture dell’unità sanitaria locale.
1991 Legge n. 412/1991 (Art. 4, comma 7) Afferma il principio di unicità del rapporto di lavoro e dichiara l’attività libero-professionale compatibile, ma con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN.
1996 Legge n. 662/1996 (Art. 1, comma 5) Le strutture sanitarie private accreditate vengono equiparate a quelle convenzionate, confermando l’esclusione dall’ALPI.
1999/2000 D.Lgs. n. 229/1999 (modifiche al D.Lgs. n. 502/1992) Definisce le modalità di esercizio compatibili con il rapporto esclusivo. L’ALPI deve svolgersi in strutture aziendali o, previa convenzione, in strutture di altra azienda del SSN o altre strutture sanitarie purché non accreditate.
2000-2006 Proroghe legislative (D.Lgs. n. 254/2000; D.L. n. 223/2006) Consente l’utilizzo straordinario e temporaneo di studi professionali privati (“intramoenia allargata”) in caso di carenza di spazi aziendali idonei, ma mantiene ferma l’esclusione delle strutture private accreditate.
2007 Legge n. 120/2007 (Art. 1, comma 4) Ribadisce e precisa che l’ALPI deve essere esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne, pubbliche o private non accreditate. Questa disciplina è un principio fondamentale della materia.
2012 D.L. n. 158/2012 (conv. Legge n. 189/2012) Sostituisce i commi dell’Art. 1 della L. 120/2007. Conferma che il reperimento di spazi ambulatoriali esterni può avvenire solo presso strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate.
2023 Legge Reg. Liguria n. 20/2023 (Art. 47, commi 1 e 2) Normativa Impugnata: Tenta di consentire, in via transitoria fino al 2025, ai dirigenti sanitari in ALPI di operare nelle strutture sanitarie private accreditate. Il comma 2 autorizza l’acquisto di prestazioni dai dirigenti, anche tramite tali strutture.
Gennaio 2024 CCNL Area Sanità (Triennio 2019/2021) Ribadisce che l’esercizio dell’ALPI deve avvenire in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata.
Luglio 2024 Sentenza n. 153/2024 Corte Costituzionale Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’Art. 47, comma 1, e parzialmente dell’Art. 47, comma 2 (nella parte in cui rinvia al comma 1). La Corte conferma che la deroga regionale viola il principio fondamentale statale della tutela della salute, reintroducendo il divieto di operare in strutture accreditate.

Conclusioni della Corte Costituzionale (2024)

La Sentenza n. 153/2024 ha chiarito in modo definitivo la portata del principio fondamentale statale: il divieto di svolgimento dell’ALPI presso le strutture private accreditate non è irragionevole. La Corte ha respinto le argomentazioni secondo cui tale divieto sarebbe superato o incostituzionale, specificando che le strutture private accreditate svolgono un ruolo integrativo con la sanità pubblica, rendendo necessario l’esclusione dell’attività intramuraria da questi contesti per non compromettere la funzione ausiliaria e l’efficienza del SSN.

La legge regionale ligure (L. n. 20 del 2023) aveva introdotto una disposizione consapevole della sua natura derogatoria rispetto alla normativa statale, ma la Corte ha ritenuto che tale deroga costituisse un illegittimo ampliamento dell’ambito di operatività dell’ALPI e una violazione dei principi di uniformità e tutela della salute.

In sostanza, la disciplina dell’ALPI continua a richiedere che i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo svolgano la loro attività libero-professionale esclusivamente in strutture pubbliche o in strutture private che non abbiano ottenuto l’accreditamento con il SSN.

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