DPCM del 25 giugno 2025 in Gazzetta Ufficiale: poteri sostitutivi liste attesa

Categories: GiurisprudenzaPublished On: 20 Agosto 2025Last Updated: 20 Agosto 2025Tags: ,

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2025) introduce modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Ma cosa significa tutto questo per i cittadini e per il Servizio Sanitario Nazionale? Scopriamolo insieme.

Il Contesto Costituzionale e la Necessità di Intervento

Il decreto si fonda su pilastri fondamentali della Costituzione italiana:

  • Art. 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti.
  • Art. 117, comma 2, lettera m) Costituzione: Lo Stato ha competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La tutela della salute rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato, Regioni e Province autonome.
  • Art. 120 Costituzione: Il Governo può intervenire e sostituirsi agli organi locali (Regioni, Città metropolitane, province e comuni) quando ciò è richiesto per la tutela dell’unità giuridica o economica, e in particolare per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali.

Questi principi evidenziano la responsabilità dello Stato nel garantire un’assistenza sanitaria uniforme ed efficace su tutto il territorio, giustificando la necessità di meccanismi di controllo e, se del caso, di intervento diretto.

L’Organismo di Verifica e Controllo: Un Attore Chiave

Il decreto rafforza le attività di controllo del Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull’Assistenza Sanitaria (SIVeAS), già istituito presso il Ministero della Salute dalla Legge finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005). Per fare ciò, il Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (convertito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107) ha istituito l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute.

Questo Organismo ha un ruolo cruciale: gli sono stati attribuiti poteri sostitutivi in specifiche situazioni critiche.

Quando e Come Interviene l’Organismo?

L’Organismo può esercitare il suo potere sostitutivo in due scenari principali:

  1. Mancata Nomina del Responsabile Unico Regionale dell’Assistenza Sanitaria (RUAS): Se le regioni non nominano il RUAS entro il termine prescritto. In questo caso, l’Organismo provvede a nominarlo nella persona del direttore regionale della sanità.
  2. Inadempienze o Ritardi: Se il RUAS o le Regioni non svolgono i compiti loro affidati in base al decreto-legge n. 73/2024, o in caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi stabiliti. L’Organismo può intervenire in caso di inadempienze parziali o totali, limitatamente all’attuazione delle funzioni da eseguire.

Le Procedure di Esercizio dei Poteri Sostitutivi

Il processo di intervento dell’Organismo è strutturato e mira a garantire trasparenza e leale collaborazione tra Stato e Regioni:

  • Contestazione del Ritardo/Inadempienza: L’Organismo rileva i ritardi o le inadempienze rispetto agli obiettivi e li contesta alla Regione, dandone comunicazione anche al Ministro della Salute. Viene assegnato un termine di trenta giorni per controdedurre.
  • Assegnazione di un Termine Ulteriore: Se le controdeduzioni non arrivano o non sono considerate accoglibili, l’Organismo assegna un ulteriore termine di sessanta/novanta giorni (salvo deroghe concordate) per eliminare le criticità.
  • Adozione del Potere Sostitutivo: In caso di omesso riscontro o di mancato superamento delle criticità, l’Organismo si sostituisce al soggetto inadempiente per adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure indica le linee operative e il termine per adempiere, verificandone la corretta e tempestiva esecuzione. Questa sostituzione viene comunicata al Ministro della Salute e all’amministrazione titolare del potere.
  • Reversibilità del Potere: Se il provvedimento adottato dall’Organismo ha efficacia durevole, il potere del soggetto titolare non è escluso definitivamente. La Regione può chiedere all’Organismo di essere autorizzata a riprendere l’esercizio del proprio potere, e l’Organismo, valutate le circostanze e l’interesse pubblico, può concedere tale autorizzazione, revocando il provvedimento sostitutivo.
  • Risorse e Costi: L’Organismo può avvalersi delle strutture e degli uffici dell’amministrazione sostituita, e le relative spese e oneri sono a carico dell’amministrazione stessa.

Trasparenza e Rendicontazione

Per garantire la massima trasparenza, l’Organismo è tenuto a redigere una relazione dettagliata sulle azioni poste in essere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Questa relazione, inviata sia all’amministrazione sostituita che al Ministro della Salute, deve includere:

  • Le criticità rilevate.
  • Le modalità e i termini del contraddittorio.
  • I professionisti che hanno condotto le verifiche (anche con l’eventuale assistenza dei Carabinieri del NAS).
  • L’elenco della documentazione acquisita.
  • Gli atti e i provvedimenti assunti in via sostitutiva.
  • Il dettaglio delle spese sostenute.
  • Ogni altro elemento utile alla trasparenza dell’azione amministrativa.

Inoltre, entro il 10 gennaio di ogni anno, l’Organismo deve presentare al Ministro della Salute una relazione sulle complessive attività sostitutive svolte.

Implicazioni Finanziarie

È importante sottolineare che tutte queste attività non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’Organismo e le amministrazioni coinvolte operano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.


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