
Ecco il DDL 1587 del Sen. Mario Occhiuto sullo Psicologo Scolastico
Il 16 luglio 2025 è stato comunicato alla Presidenza del Senato un importante disegno di legge quadro, il N. 1587 (qui il link per seguire l’iter), promosso da diversi senatori tra cui il Senatore Mario Occhiuto, volto all’istituzione della figura dello psicologo scolastico all’interno del sistema nazionale di istruzione. Questa iniziativa legislativa nasce dall’urgenza, sempre più percepita a livello nazionale, di garantire un punto di riferimento stabile per l’ascolto, l’orientamento e la prevenzione all’interno delle comunità scolastiche.
Contesto e Motivazioni della Proposta
Il rafforzamento del sistema formativo italiano attraverso l’introduzione dello psicologo scolastico è finalizzato a fornire strumenti strutturati e tempestivi per affrontare il crescente disagio psicologico che coinvolge bambini e adolescenti, particolarmente accentuatosi nella fase post-pandemica. Attualmente, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, l’Italia non dispone di una legge nazionale che istituisca in maniera organica e stabile questa figura professionale nelle scuole. Sebbene esistano “esperienze virtuose” a livello regionale e locale, spesso disomogenee e limitate nel tempo, emerge una carenza di una cornice normativa unitaria che possa assicurare equità territoriale, qualità degli interventi, monitoraggio dei risultati e integrazione con il sistema dei servizi sociosanitari. Il DDL 1587 mira, pertanto, a colmare questa lacuna, proponendo un modello nazionale flessibile ma solido, che promuova la collaborazione attiva tra il sistema scolastico, quello sanitario e le autonomie territoriali.
La proposta si fonda su diverse convinzioni chiave:
- L’adolescenza è riconosciuta come una fase di transizione critica nello sviluppo della persona, durante la quale possono manifestarsi forme di disagio emotivo, relazionale e psicologico.
- La prevenzione è considerata una strategia essenziale, non solo per ragioni umanitarie e di salute pubblica, ma anche in termini di sostenibilità economica per il sistema Paese.
- L’ambiente scolastico è identificato come il luogo più accessibile, quotidiano e naturale per intercettare precocemente segnali di disorientamento e disagio, offrendo ascolto e sostegno.
- La presenza dello psicologo a scuola contribuisce a normalizzare l’accesso all’aiuto professionale, promuovendo l’autoconsapevolezza, le competenze relazionali e l’autostima negli studenti.
- La figura dello psicologo scolastico è utile per favorire un clima inclusivo, empatico e collaborativo all’interno dei contesti di vita degli studenti.
Elementi Strutturali e Funzioni Definite
Il disegno di legge propone l’adozione di una cornice normativa nazionale per dare coerenza e continuità alle iniziative già in corso. Prevede un coinvolgimento attivo delle regioni e del Ministero della Salute, secondo un modello di governance condivisa e cooperativa. L’attuazione sarà graduale e progressiva, con una priorità iniziale rivolta alle fasce d’età statisticamente più esposte al rischio. È prevista inoltre la costituzione di un Fondo nazionale per la psicologia scolastica, destinato a sostenere l’avvio del servizio e a valorizzare il ruolo della scuola come presidio di salute e benessere.
È fondamentale sottolineare che il disegno di legge chiarisce che lo psicologo scolastico non si sovrappone ad altri ruoli e non si propone come figura sanitaria interna al sistema scolastico, bensì come un riferimento capace di promuovere un clima scolastico positivo e inclusivo.
L’articolo 2 del DDL 1587 delinea il profilo professionale dello psicologo scolastico come un esperto regolarmente iscritto all’albo degli psicologi, con una formazione specifica in età evolutiva, contesti educativi e prevenzione. Le sue funzioni principali includono:
- Attività di ascolto e consulenza psicologica per studenti, famiglie e personale scolastico
- Azioni di prevenzione e promozione del benessere psicologico, relazionale ed emotivo
- Rilevazione precoce di situazioni di disagio e raccordo con i servizi territoriali socio-sanitari
- Collaborazione con le équipe pedagogiche, sociali e sanitarie presenti sul territorio
- Campagne di sensibilizzazione e prevenzione del rischio di dipendenze patologiche e nuove dipendenze
- Interventi a favore di un uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali. Il testo ribadisce che lo psicologo scolastico opera senza svolgere attività sanitarie in senso stretto all’interno dell’ambiente scolastico.
Modalità di Attuazione e Aspetti Finanziari
L’attuazione del servizio avverrà attraverso l’adozione di un Piano Nazionale pluriennale, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero della Salute, sentito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, e previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Questo Piano dovrà essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e definirà criteri, standard, priorità, formazione, modalità operative e i raccordi istituzionali per l’attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale.
In via prioritaria, il servizio sarà attivato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dato che i dati epidemiologici indicano una maggiore incidenza di disagio psicologico e problematiche comportamentali in queste fasce d’età. Successivamente, è prevista un’estensione progressiva agli altri gradi scolastici.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l’articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la psicologia scolastica. Questo fondo sarà finanziato con risorse a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Salute, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. È prevista la possibilità per le regioni di cofinanziare il servizio con risorse proprie o fondi strutturali europei (come il FSE+), e per le scuole di integrare il servizio tramite progetti del PTOF e accordi con enti locali, università e Terzo settore.
Il modello organizzativo prevede che lo Stato assicuri una presenza minima di uno psicologo ogni 4 scuole su tutto il territorio nazionale. In uno scenario ottimale, con il cofinanziamento regionale, la copertura potrebbe estendersi a 1 psicologo ogni 2 scuole. Le stime finanziarie, basate su un equo compenso di 30 euro netti all’ora e su un totale stimato di 12.700 scuole secondarie (7.400 di primo grado e 5.300 di secondo grado), indicano per lo scenario minimo (1 psicologo ogni 4 scuole) un costo complessivo di circa € 82.296.000,00.
Promozione e Monitoraggio
A corredo dell’introduzione della figura dello psicologo scolastico, il DDL prevede campagne nazionali rivolte a studenti, famiglie e insegnanti. Queste campagne avranno l’obiettivo di valorizzare il ruolo dello psicologo scolastico, sensibilizzare al benessere psicologico per contrastare la sofferenza psichica e sviluppare una cultura della prevenzione e del benessere psicofisico a scuola.
Infine, per garantire la trasparenza e l’efficacia del servizio, l’articolo 7 impone al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero della Salute, di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, sull’efficacia degli interventi e sulle criticità emerse, al fine di un miglioramento progressivo della qualità del servizio.
In sintesi, il disegno di legge N. 1587 rappresenta un intervento di ampio respiro, con una chiara finalità di rafforzare la funzione educativa della scuola mettendo al centro la persona, la sua crescita armonica e la capacità di affrontare con strumenti adeguati le sfide dell’età evolutiva. È un passo verso una scuola più umana, una società più solidale e una generazione più consapevole e forte.
Questo disegno di legge può essere paragonato all’introduzione di un nuovo pilastro in un ponte fondamentale: non si limita a rattoppare le crepe esistenti (il disagio psicologico), ma aggiunge una struttura portante e preventiva, il cui scopo è sostenere il carico crescente del benessere emotivo degli studenti, permettendo loro di attraversare le fasi complesse della crescita con maggiore stabilità e sicurezza.

