Responsabilità Sanitaria e Difesa nel Processo Penale: La Svolta Storica della Corte Costituzionale (Sentenza 170/2025)

Categories: GiurisprudenzaPublished On: 26 Novembre 2025Last Updated: 26 Novembre 2025Tags:

La Corte Costituzionale italiana ha recentemente emesso una sentenza fondamentale (la n. 170 del 2025) che ridefinisce le facoltà difensive dei professionisti sanitari coinvolti in procedimenti penali per responsabilità professionale. Il giudizio, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, si è concentrato sulla legittimità costituzionale dell’Articolo 83 del codice di procedura penale (c.p.p.).

La Corte ha dichiarato l’illegittimità di tale articolo nella parte in cui precludeva all’imputato di richiedere la citazione, quale responsabile civile, dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria, nei casi di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24).

Il Caso di Specie e la Questione di Legittimità

Il caso da cui è scaturita la pronuncia riguardava un medico “strutturato” (dipendente a tempo indeterminato di un’Azienda unità locale socio-sanitaria). L’imputato era accusato di omicidio colposo (artt. 589 e 590-sexies c.p.) per la morte di un paziente, avvenuta il 25 ottobre 2020, a causa di presunta imprudenza, negligenza, imperizia e mancata osservanza delle linee guida.

I congiunti del paziente si erano costituiti parte civile. Il difensore del medico aveva richiesto la citazione, quale responsabile civile, dell’assicurazione della struttura sanitaria di appartenenza.

Tuttavia, secondo la formulazione vigente dell’Art. 83 c.p.p., l’imputato non poteva citare il responsabile civile, se non nelle ipotesi già introdotte dalle precedenti sentenze della Corte Costituzionale (la n. 112 del 1998 e la n. 159 del 2022), ipotesi alle quali il caso specifico non era direttamente riconducibile.

La Disparità di Trattamento e la Violazione dell’Art. 3 Cost.

Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione invocando la violazione dell’Articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). Secondo il rimettente, sussisteva una ingiustificata disparità di trattamento tra due soggetti che affrontavano la stessa azione risarcitoria:

  1. L’imputato nel processo penale (il medico), al quale era precluso chiamare in causa l’assicuratore della struttura.
  2. Il convenuto in sede civile, che poteva invece chiamare in garanzia il medesimo assicuratore ai sensi degli artt. 1917, 4º comma, c.c. e 106 c.p.c..

Il Ruolo dell’Assicurazione Obbligatoria (L. 24/2017)

La Corte ha riconosciuto che nel caso in esame ricorrevano gli stessi requisiti che avevano portato alle precedenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale. L’assicurazione per la responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) per danni causati dal personale è obbligatoria ai sensi dell’Art. 10, comma 1, della Legge n. 24 del 2017.

Questa copertura assicurativa, per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale personale del medico “strutturato,” opera secondo lo schema dell’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.). In questo schema, la struttura sanitaria è il contraente, mentre il professionista sanitario è l’assicurato, e come tale è “abilitato […] a far valere i diritti derivanti dal contratto,” incluso quello di essere manlevato dalle pretese della parte civile.

La “Funzione Plurima” della Garanzia

Il punto cruciale della decisione risiede nel riconoscimento della “funzione plurima” di garanzia che caratterizza questa assicurazione obbligatoria:

  • Tutela del Danneggiato: L’assicurazione garantisce al paziente danneggiato, entro i limiti del massimale, il ristoro dei danni. La Legge n. 24 del 2017 prevede, analogamente alla normativa sull’RCA, l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore (Art. 12, comma 1), con la previsione del litisconsorzio necessario del responsabile del danno.
  • Tutela dell’Assicurato (Imputato): L’assicurazione tutela il medico “strutturato,” che ha il diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie.

Secondo la Corte, negare al medico imputato la facoltà di citare l’assicuratore nel processo penale avrebbe compromesso “l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo”. Questo obiettivo è particolarmente rilevante poiché la Legge 24/2017 mira a garantire un più sereno esercizio dell’attività medica, traslando i costi della copertura assicurativa sulla struttura. Consentire la chiamata in causa evita che il medico debba soddisfare personalmente le pretese risarcitorie nell’attesa di una successiva azione di manleva “a valle” della condanna.

Superamento delle Eccezioni dell’Avvocatura dello Stato

L’Avvocatura generale dello Stato aveva sollevato eccezioni di inammissibilità, sostenendo, tra l’altro, che l’azione diretta non era operativa al momento del fatto (ottobre 2020) e che in sede penale non sarebbe stato possibile esperire la consulenza tecnica preventiva obbligatoria prevista per l’azione civile.

La Corte ha respinto tali eccezioni, chiarendo che:

  • L’azione per il risarcimento del danno (costituzione di parte civile) era avvenuta il 10 ottobre 2024, dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale (16 marzo 2024) che rendeva pienamente operativa la legge. Si applicava il principio $tempus regit actum$ (natura processuale della norma).
  • La condizione di procedibilità relativa alla consulenza tecnica preventiva (art. 8, L. 24/2017) si applica solo all’azione promossa “innanzi al giudice civile” e non all’azione esercitata tramite costituzione di parte civile nel processo penale.

Conseguenze della Dichiarazione di Illegittimità

Il dispositivo della sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’Art. 83 c.p.p..

Inoltre, la Corte ha esteso tale dichiarazione in via consequenziale (ai sensi dell’Art. 27 della Legge 87/1953) anche all’ipotesi di assicurazione obbligatoria dei medici liberi professionisti (Art. 10, comma 2, L. 24/2017). Poiché anche in questo caso l’assicurazione è obbligatoria per legge e assolve a una “funzione plurima” (tutela del medico e del paziente), l’estensione è stata ritenuta necessaria per evitare “disarmonie nel sistema” e ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e liberi professionisti.

In sintesi, la decisione equipara, sul piano dei poteri difensivi, la posizione dell’imputato nel processo penale a quella del convenuto nel giudizio civile, garantendo che il personale sanitario possa attivare la garanzia assicurativa obbligatoria fin dalle prime fasi del procedimento penale.

In metafora: Se l’attività medica in Italia è un’automobile soggetta a incidenti (rischio intrinseco), la Legge Gelli-Bianco ha imposto l’obbligo di dotarla di un forte airbag (l’assicurazione obbligatoria). La Sentenza 170/2025, intervenendo sull’Articolo 83 c.p.p., assicura che questo airbag si attivi non appena l’incidente avviene (costituzione di parte civile nel penale), evitando che il conducente (il medico) debba subire l’intero impatto finanziario in attesa di una riparazione successiva e incerta, eliminando così una delle maggiori preoccupazioni che lo spingeva a guidare in modo eccessivamente cauto o inefficiente (la medicina difensiva).

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