Sentenza storica a Napoli: Gli psicologi possono dirigere i Centri di Salute Mentale

Categories: GiurisprudenzaPublished On: 23 Luglio 2025Last Updated: 14 Gennaio 2026Tags: ,

Una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli (n. 1389/2025 del 18/07/2025) ha segnato un importante punto di svolta per la professione psicologica in Italia, affermando il diritto dei dirigenti psicologi a concorrere per incarichi di responsabilità nelle Unità Operative Semplici (U.O.S.) come il “Centro di Salute Mentale”. Questa decisione ribalta una precedente pronuncia e mette in luce l’importanza del carattere multidisciplinare dei servizi sanitari e la natura gestionale degli incarichi direttivi.

Il Cuore della Controversia: L’Esclusione Illogica di un Professionista

La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato da un Dirigente Psicologo in servizio presso l’ASL Napoli 3 Sud dal 1991. Nel giugno 2022, l’ASL Napoli 3 Sud ha avviato una procedura comparativa per l’incarico di Responsabile della U.O.S. “Centro di Salute Mentale di Portici DS 34”, ma ha riservato la selezione esclusivamente ai Dirigenti Medici, escludendo di fatto la categoria professionale degli psicologi.

Nonostante il professionista possedesse tutti i requisiti soggettivi – cinque anni di attività, valutazione positiva del Collegio tecnico, e servizio presso la UOCSM di San Giorgio a Cremano/Portici – è stato aprioristicamente escluso perché non rientrava nella categoria dei dirigenti medici. Ha comunque presentato domanda di partecipazione alla selezione. L’Ordine degli Psicologi della Campania e sindacati di categoria come AUPI FASSID, AIPAC, Psicologi AUPI, hanno presentato diffide all’Amministrazione, richiedendo l’inclusione dei dirigenti psicologi, senza successo iniziale.

Un elemento chiave della difesa è stato il confronto con l’ASL Salerno: questa, per un incarico analogo, aveva inizialmente commesso lo stesso errore ma aveva poi rettificato l’avviso, includendo espressamente la laurea in Psicologia come requisito alternativo a quella in Medicina, riconoscendo di averla omessa per dimenticanza. Questa palese contraddizione tra due ASL della stessa Regione Campania ha evidenziato il carattere discriminatorio e illogico dell’esclusione, poiché l’attività svolta nella struttura non indica una maggiore importanza o prevalenza dell’intervento del medico rispetto a quello dello psicologo.

Il Primo Grado di Giudizio: Il Prevalere della Visione Medica

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha inizialmente rigettato il ricorso del dirigente psicologo. La decisione si è basata su un precedente del Consiglio di Stato (sentenza 3 dicembre 2021, n. 8046), che sosteneva come i compiti del direttore di un servizio psichiatrico richiedessero competenze prevalentemente mediche, inclusa la gestione di farmaci, dispositivi e percorsi diagnostici, nonché la minimizzazione del rischio clinico. Il Tribunale riteneva che un incarico direttivo ad uno psicologo potesse essere attribuito solo se le funzioni fossero puramente organizzative, escluse le attività di assistenza medica, e che il carattere multidisciplinare del dipartimento di salute mentale implicasse una prevalenza di competenze mediche.

La Storica Sentenza d’Appello: Vittoria per la Multidisciplinarietà

La Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello del professionista, riformando la sentenza di primo grado. Le ragioni a sostegno di questa decisione sono molteplici e toccano punti fondamentali della legislazione e della natura delle professioni sanitarie:

  • Natura degli Incarichi nelle Strutture Semplici (U.O.S.): La Corte ha chiarito che per la direzione di una U.O.S. (come il Centro di Salute Mentale in questione), l’art. 15, comma 7 quater del d.lgs. n. 502/1992 richiede solo un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico, senza ulteriori requisiti specifici oltre quelli per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questo differisce dagli incarichi di direzione di Strutture Complesse, che hanno requisiti più stringenti.
  • La Professione di Psicologo è Sanitaria: La Corte ha ribadito che la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie, come chiarito dalla legge Lorenzin (l. n. 3/2018).
  • Carattere Gestionale degli Incarichi Direttivi: Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) Area Sanità distingue tra incarichi “gestionali” e “professionali”. Gli incarichi di direzione di struttura, sia complessa che semplice, sono prettamente organizzativi, gestionali e di coordinamento, e la figura dirigenziale svolge un’attività che è prevalente rispetto a quella propria della categoria professionale di appartenenza (medico o psicologo). In altre parole, il direttore gestisce e coordina, non eroga direttamente prestazioni mediche.
  • Multidisciplinarità del Centro di Salute Mentale: La Corte ha evidenziato che il “Centro di Salute Mentale” è un “centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico” e che al suo interno opera una équipe multiprofessionale composta da psichiatra, psicologo, assistente sociale e infermiere. Le attività svolte (trattamenti psichiatrici e psicoterapie, interventi sociali, attività diagnostiche con colloqui psicologici) mostrano come non siano indispensabili esclusivamente o prevalentemente competenze mediche, e che le prestazioni psicologiche assumono pari rilevanza.
  • Incarichi “Multiaccesso”: L’incarico in questione ben può rientrare nella tipologia di incarico “multiaccesso”, assegnato con avviso di selezione interna in plurima disciplina, come previsto dal CCNL. Inoltre, l’Atto aziendale dell’ASL Napoli 3 Sud non pone alcuna limitazione di accesso all’incarico per i dirigenti psicologi.
  • La Giurisprudenza Amministrativa e il Precedente del Consiglio di Stato: La Corte ha richiamato una pacifica giurisprudenza amministrativa, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 448 del 4.2.2016, che ha dichiarato illegittima l’esclusione dei dirigenti psicologi dalle procedure selettive per la direzione di “Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Adulti”. Tale sentenza aveva già chiarito il carattere multidisciplinare del dipartimento di salute mentale e che le funzioni direttive non comportano l’erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche. Inoltre, il D.P.R. n. 484 non preclude l’apertura della selezione a più categorie professionali, purché contemplate (come gli psicologi). Anche se gli psicologi non possono prescrivere farmaci, la loro idoneità alla direzione di strutture in cui operano anche medici è stata riconosciuta.
  • Distinzione dal Precedente di Primo Grado: La Corte ha precisato che il precedente invocato dal Tribunale (Consiglio di Stato n. 8046/2021) era inconferente, in quanto riferito a un servizio esclusivamente psichiatrico (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), diverso dal “Centro di Salute Mentale” oggetto della causa.
  • Esperienza Precedente del Ricorrente: È stato fondamentale il fatto che il professionista avesse già ricoperto per quasi vent’anni (dal 2000 al 2019) la responsabilità di una struttura semplice analoga, il “Centro Diurno” dei Distretti 34/54 ASL Napoli 3 Sud, dimostrando la fattibilità e l’idoneità della sua professionalità a tale ruolo direttivo.
  • Nessuna Attività Ambulatoriale Medica dal Dirigente: Infine, la Corte ha sottolineato che nella struttura in oggetto non è previsto lo svolgimento di attività ambulatoriali che richiedono la presenza del dirigente medico; queste sono svolte dal medico di turno e non dal dirigente.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che l’esclusione dei dirigenti psicologi fosse irragionevole e foriera di disparità di trattamento, non costituendo un legittimo esercizio del potere discrezionale amministrativo.

La sentenza ha dichiarato il diritto dell’appellante a partecipare alla selezione per l’incarico di responsabile della U.O.S. “Centro di Salute Mentale di Portici DS34”. Le spese processuali sono state compensate, data la novità e la complessità della questione che ha portato a giudizi contrapposti.

Questa sentenza non è solo una vittoria per il singolo professionista, ma un importante precedente che rafforza il principio della multidisciplinarietà nei servizi sanitari e riconosce appieno il ruolo gestionale e direttivo degli psicologi. È un po’ come un direttore d’orchestra: non deve saper suonare tutti gli strumenti, ma deve saper coordinare e armonizzare i diversi talenti per creare una sinfonia compiuta. Allo stesso modo, il direttore di un Centro di Salute Mentale, che sia medico o psicologo, deve essere in grado di coordinare le diverse professionalità per offrire la migliore assistenza integrata ai pazienti.

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