
Formazione Dirigenti Psicologi: lo sapevi che…?
Vengono analizzati due articoli chiave che impattano direttamente sulla crescita professionale e sulla gestione delle assenze.
1. Le “Quattro Ore” Settimanali per la Formazione Continua (Art. 27, comma 6)
Il nuovo CCNL introduce previsioni significative riguardanti la destinazione di parte dell’orario di lavoro ad attività non assistenziali. L’articolo 27, comma 6, stabilisce che quattro ore dell’orario settimanale dei dirigenti sono dedicate ad attività non assistenziali.
Tali ore sono destinate a:
- Formazione e aggiornamento professionale, sia obbligatorio che facoltativo, inclusa la formazione continua e i crediti ECM.
- Partecipazione ad attività didattiche.
- Ricerca finalizzata.
Si sottolinea che questa riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di retribuzione separata e aggiuntiva. Le ore possono essere utilizzate con cadenza settimanale o, per particolari necessità di servizio, accumulate su base annuale.
È importante evidenziare che la fruizione di queste ore deve essere compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non deve in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Sarà necessario programmare la fruizione in anticipo, in accordo con il direttore responsabile della struttura, e successivamente fornire un’idonea certificazione dello svolgimento delle attività.
2. Assenze Giornaliere Retribuite per Formazione e Eventi Personali (Art. 33, comma 1)
L’articolo 33, comma 1, del CCNL riconosce ai dirigenti il diritto ad assentarsi con retribuzione in specifiche situazioni, previa adeguata documentazione. Sono previsti:
- Otto giorni all’anno:
- Per la partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, anche online, purché connessi all’attività di servizio e compatibilmente con le esigenze del servizio stesso.
Effetti delle assenze retribuite: Le assenze previste da questo comma non riducono le ferie e sono valutate ai fini dell’anzianità di servizio. Durante questi periodi, spetta al dirigente l’intera retribuzione.

