
CCNL Dirigenza Sanitaria 2022-2024
Aggiornamento contrattuale
CCNL Area Sanità 2022–2024
Firmato il 27 febbraio 2026 · Tutto quello che devi sapere
Con focus speciale sugli aumenti per i Dirigenti Psicologi
📋 Indice dell’articolo
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1. Un contratto atteso da tre anni: il contesto
Il 27 febbraio 2026, presso la sede dell’ARAN a Roma, è stato finalmente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità per il triennio 2022–2024. Un accordo firmato da quasi tutte le organizzazioni sindacali rappresentative — ANAAO ASSOMED, Federazione CIMO-FESMED, AAROI EMAC, FASSID, FVM, UIL FPL e Federazione CISL Medici — con la sola FP CGIL che non ha aderito.
Questo contratto era atteso da oltre tre anni: la sua vigenza retroattiva al 1° gennaio 2022 significa che gli effetti economici riguardano un lungo periodo di arretrati. Per i professionisti della sanità pubblica — medici, veterinari, psicologi, farmacisti, biologi, chimici, fisici e dirigenti delle professioni sanitarie — si tratta di un aggiornamento retributivo e normativo di primo piano.
In questo articolo analizziamo le principali novità contrattuali, con una sezione dedicata agli aumenti e agli arretrati per i Dirigenti Sanitari e, in particolare, per i Dirigenti Psicologi.
2. Le principali novità normative
2.1 Periodo di prova
Il CCNL ridefinisce le regole del periodo di prova con alcune precisazioni importanti. Durante i sei mesi di prova obbligatoria, il dirigente può essere utilizzato in sedi diverse da quella di assegnazione definitiva, ma esclusivamente nella medesima disciplina oggetto del concorso — non in discipline affini o equipollenti. Una tutela che garantisce la coerenza professionale del neoassunto.
Sono stati inoltre ampliati i casi di esonero dal periodo di prova: ne è esonerato chi abbia già superato tale periodo in analoga qualifica e disciplina presso altre Aziende del comparto, o chi abbia maturato almeno 12 mesi di servizio (anche a tempo determinato) nella medesima qualifica e disciplina.
2.2 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Chi abbia lasciato il servizio per dimissioni volontarie o per motivi di salute può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro entro cinque anni dalla cessazione, anche presso un’azienda diversa dall’ultima in cui ha prestato servizio. L’accoglimento rimane a discrezione dell’azienda, che deve pronunciarsi motivatamente entro 60 giorni.
2.3 Ferie: novità in caso di mobilità e periodo di preavviso
Due aggiornamenti pratici. In caso di mobilità, le ferie residue non godute vengono trasferite all’azienda di destinazione, evitando la perdita di un diritto già maturato. Durante il periodo di preavviso, compatibilmente con le esigenze di servizio, è ora esplicitamente consentita la fruizione delle ferie a giornata intera.
2.4 Tutele legali in caso di aggressioni
Il contratto rafforza significativamente le tutele in caso di aggressioni fisiche o verbali. L’Azienda è ora obbligata a:
- Garantire copertura legale per tutti i gradi del giudizio, incluse le fasi preliminari
- Accettare la proposta del dirigente di un legale o consulente tecnico diverso da quello aziendale
- Fornire un supporto psicologico al dirigente che ne faccia richiesta
- Potersi costituire parte civile nel procedimento
2.5 Informazione alle organizzazioni sindacali
Viene introdotta l’informazione obbligatoria e preventiva (almeno 5 giorni lavorativi prima degli atti) sui piani triennali dei fabbisogni di personale, seguita da un incontro di approfondimento con i sindacati. Un rafforzamento della partecipazione sindacale nelle decisioni di programmazione organizzativa.
2.6 Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi
Cambiano i criteri per il computo dell’anzianità ai fini degli incarichi dirigenziali. Ora vengono riconosciuti anche i periodi maturati presso:
- Ospedali privati accreditati
- Altre amministrazioni di comparti diversi
- Strutture sanitarie pubbliche e private di altri paesi dell’Unione Europea (con incarichi equivalenti a quelli dirigenziali)
Una norma che valorizza esperienze professionali al di fuori del solo SSN italiano.
3. Il trattamento economico: aumenti e arretrati
3.1 Incremento dello stipendio tabellare
L’elemento più atteso: a decorrere dal 1° gennaio 2024, lo stipendio tabellare viene incrementato di € 230,00 lordi mensili (per 13 mensilità) per tutti i dirigenti dell’area sanità. Questo aumento riassorbe l’Indennità di Vacanza Contrattuale già corrisposta negli anni 2022 e 2023.
Il nuovo stipendio tabellare a regime raggiunge € 50.005,77 annui lordi per 13 mensilità.
3.2 Incremento dell’indennità di specificità
L’indennità di specificità sanitaria (spettante ai dirigenti non medici, inclusi gli psicologi) aumenta di € 17,90 mensili (€ 232,70 annui) a decorrere dal 31 dicembre 2024. Per medici e veterinari l’aumento è di € 23,27 mensili, con analoga decorrenza.
3.3 Incremento della retribuzione di posizione – parte fissa
La retribuzione di posizione parte fissa viene rideterminata con un incremento mensile di € 122,90 lordi (circa € 1.597,70 annui pro capite) a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3.4 Incrementi dei fondi aziendali per la retribuzione accessoria
| Fondo retribuzione accessoria | Incremento annuo pro capite | Decorrenza |
|---|---|---|
| Fondo particolari condizioni di lavoro | € 344,50 | 01/01/2024 |
| Fondo risultato | € 130,00 | 01/01/2024 |
| Integrazione aziendale (facoltativa) | € 193,00 | 2026 – facoltativa |
| TOTALE MEDIO ANNUO | € 667,50 |
I valori individuali della retribuzione accessoria dipendono dalla contrattazione integrativa aziendale.
3.5 Nuove tariffe per il lavoro straordinario
Le tariffe orarie dello straordinario vengono rideterminate a decorrere dal mese successivo alla firma (marzo 2026):
| Tipologia | Tariffa oraria lorda |
|---|---|
| Straordinario diurno | € 30,72 / ora |
| Straordinario notturno o festivo | € 34,73 / ora |
| Straordinario notturno-festivo | € 40,07 / ora |
3.6 Prestazioni aggiuntive
Per le prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende ai dirigenti (es. per ridurre liste di attesa):
| Tipologia | Tariffa lorda onnicomprensiva |
|---|---|
| Prestazione aggiuntiva standard | € 80,00 / ora |
| Prestazione aggiuntiva (con indirizzi regionali) | Fino a € 100,00 / ora |
| Guardia notturna aggiuntiva | € 640,00 / turno |
Le aziende devono garantire l’invarianza finanziaria rispetto al costo complessivo del 2021. La Regione può prevedere revisioni mediante compensazione tra aziende dello stesso territorio.
4. Focus: Dirigenti Psicologi – aumenti e arretrati
4.1 Incrementi mensili dalla retribuzione fondamentale (dal 01/01/2024)
La tabella seguente riepiloga gli aumenti mensili lordi per i Dirigenti Sanitari (inclusi gli psicologi), suddivisi per tipologia di incarico:
| Voce retributiva | Direttore UOC | Altri incarichi | Note |
|---|---|---|---|
| Retribuzione tabellare | € 230,00 | € 230,00 | dal 01/01/2024 |
| Indennità direzione UOC | € 48,62 | — | dal 01/01/2024 |
| Indennità di Specificità Sanitaria | € 17,90 | € 17,90 | dal 01/01/2025 |
| Retribuzione fissa di Posizione | € 122,90 | € 122,90 | dal 01/01/2024 |
| TOTALE MENSILE LORDO | € 419,42 | € 370,80 |
Valori al lordo delle ritenute previdenziali e dell’IRPEF. L’aumento dell’indennità di specificità (€ 17,90/mese) decorre dal 01/01/2025.
4.2 Incrementi annuali e arretrati per tipologia di incarico (al 31/12/2025)
La tabella seguente mostra gli incrementi annuali e gli arretrati complessivi al 31 dicembre 2025 per ogni tipologia di incarico. La colonna degli arretrati è al netto dell’IVC già percepita (valore effettivamente “nuovo”).
| Tipologia di incarico | Increm. annuo lordo (con IVC) | Increm. annuo (senza IVC) | Arretrati al 31/12/2025 (senza IVC) |
|---|---|---|---|
| Direttore UOC Area Medica | € 6.656,78 | € 4.914,00 | € 8.769,21 |
| Direttore UOC Territorio/Veterinari | € 6.491,81 | € 4.749,03 | € 8.439,27 |
| Responsabile UOSD | € 5.302,70 | € 3.559,60 | € 6.061,05 |
| Responsabile UOS art. interna UOC | € 5.035,68 | € 3.292,90 | € 5.527,01 |
| Altissima Professionalità Dipartimentale | € 5.302,70 | € 3.559,60 | € 6.061,05 |
| Altissima Professionalità art. interna UOC | € 5.035,68 | € 3.292,90 | € 5.527,01 |
| Alta Specializzazione | € 4.561,70 | € 2.818,92 | € 4.579,05 |
| Studio, Consulenza, Ricerca | € 4.355,65 | € 2.612,87 | € 4.166,95 |
| Incarico professionale iniziale | € 4.113,72 | € 2.370,94 | € 3.683,07 |
4.3 Retribuzione di posizione: parte fissa e massimi
La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa (determinata dal CCNL, valida dal 01/01/2024) e una parte variabile (definita dalla contrattazione aziendale). I valori per i Dirigenti Sanitari sono:
| Tipologia incarico | Parte fissa annua (13 ms) | Massimo complessivo (13 ms) |
|---|---|---|
| Direzione Struttura Complessa (UOC) – Area Medica/Sanitaria | € 20.312,00 | € 52.966,00 |
| Direzione Struttura Semplice dipartimentale (UOSD) | € 14.935,00 | € 44.060,00 |
| Direzione Struttura Semplice art. interna UOC (UOS) | € 13.143,00 | € 43.813,00 |
| Altissima Professionalità dipartimentale | € 14.935,00 | € 44.060,00 |
| Alta Specializzazione | € 8.034,00 | € 43.339,00 |
| Studio, Consulenza, Ricerca | € 6.798,00 | € 31.133,00 |
| Incarico professionale iniziale | € 2.511,00 | € 30.891,00 |
4.4 Clausola di garanzia: il minimo garantito per anzianità
Il contratto prevede una clausola di garanzia che assicura un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva ai dirigenti con rapporto esclusivo e valutazione positiva, in base all’anzianità maturata. Se la retribuzione di posizione assegnata è inferiore a questi importi, scatta un’integrazione automatica:
| Anzianità di servizio | Retribuzione posizione minima garantita (annua lorda, 13 ms) |
|---|---|
| ≥ 5 anni e < 15 anni | € 6.798,00 |
| ≥ 15 anni e < 20 anni | € 7.600,00 |
| ≥ 20 anni | € 9.100,00 |
4.5 Esempio pratico: psicologo con incarico iniziale
📊 Esempio: Dirigente Psicologo – Incarico professionale iniziale
| Aumento tabellare mensile (dal 01/01/2024) | + € 230,00 lordi/mese |
| Aumento retrib. posizione fissa mensile | + € 122,90 lordi/mese |
| Aumento specificità sanitaria mensile (dal 01/01/2025) | + € 17,90 lordi/mese |
| TOTALE INCREMENTO MENSILE (dal 2025) | € 370,80 lordi/mese |
| Arretrati stimati al 31/12/2025: | |
| Arretrati retribuzione fondamentale | circa € 3.683 lordi |
| Incremento medio retribuzione accessoria (2024–2025) | circa € 1.377 lordi |
| TOTALE ARRETRATI STIMATI | circa € 5.060 lordi |
I valori individuali della retribuzione accessoria dipendono dall’accordo integrativo aziendale. I valori sono al lordo delle ritenute previdenziali e dell’IRPEF.
5. Come verranno pagati gli arretrati?
Il CCNL stabilisce che gli istituti economici con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati dalle Aziende ed Enti entro 30 giorni dalla data di stipulazione (quindi entro marzo 2026 circa). Gli arretrati decorrono dal 1° gennaio 2024 per tabellare e retribuzione di posizione.
In pratica, i lavoratori dovrebbero ricevere – in un’unica soluzione o in rate, a seconda delle singole aziende – tutti gli importi maturati e non ancora corrisposti dal 1° gennaio 2024 ad oggi.
7. Conclusioni
Il CCNL 2022–2024 dell’Area Sanità è un contratto significativo sia per l’entità degli aumenti economici — i più consistenti degli ultimi anni — sia per le tutele normative introdotte. Per i Dirigenti Psicologi, come per tutti i Dirigenti Sanitari, si traduce in incrementi mensili medi tra € 370 e € 420 lordi (a seconda dell’incarico) e in arretrati complessivi che, sommando retribuzione fondamentale e accessoria, possono superare i € 5.000–10.000 lordi a seconda della posizione ricoperta.
Rimane aperta la stagione contrattuale 2025–2027: le parti hanno auspicato un rapido avvio, con l’obiettivo di ridurre il tradizionale ritardo tra scadenza e firma del contratto.
Per chi gestisce strutture o team nel SSN — come i responsabili di Consultori Familiari, Centri di Salute Mentale o servizi di psicologia clinica — la conoscenza approfondita del contratto non è solo una questione di interesse personale, ma uno strumento di gestione delle risorse umane e di dialogo con l’amministrazione.

