
Nuova Trasparenza Sanitaria: Le regole ANAC anche su Liste di Attesa
Analisi della Delibera n. 497/2025 e dei nuovi schemi di pubblicazione per il SSN
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 3 del 05-01-2026), entra pienamente in vigore la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Questo provvedimento approva nuovi modelli e schemi per la pubblicazione dei dati, volti a rendere più omogenea e accessibile la sezione “Amministrazione Trasparente” di tutti gli enti della sanità pubblica e privata accreditata
Di seguito, un focus dettagliato sulle novità riguardanti le liste di attesa e l’attività intramoenia, oltre alla gestione degli incarichi dirigenziali.
1. Liste di Attesa: Cosa deve essere online
La trasparenza sui tempi di attesa è fondamentale per garantire il diritto alla salute. Il nuovo schema impone alle strutture sanitarie (pubbliche e private accreditate) di pubblicare dati specifici nella sezione “Servizi Erogati”.
Criteri di pubblicazione
Le strutture devono indicare non solo i criteri di formazione delle liste, ma soprattutto il confronto tra tempi previsti e tempi effettivi.
I dati devono essere suddivisi in due macro-categorie:
A. Prestazioni Ambulatoriali
Per le visite e gli esami, la pubblicazione deve rispettare le classi di priorità indicate nella ricetta medica:
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U (Urgente): Da eseguire entro 72 ore.
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B (Breve): Da eseguire entro 10 giorni.
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D (Differibile): Da eseguire entro 30 giorni (visite) o 60 giorni (diagnostica).
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P (Programmata): Da eseguire entro 120 giorni.
Per ciascuna classe, l’ente deve pubblicare:
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I tempi di attesa massimi (garanzia).
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I tempi medi effettivi (valore mediano in giorni).
B. Ricoveri
Per l’assistenza ospedaliera, le classi di priorità sono basate sulla gravità clinica:
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Classe A: Ricovero entro 30 giorni (potenziale aggravamento rapido).
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Classe B: Ricovero entro 60 giorni (dolore intenso o grave disabilità, ma non emergenti).
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Classe C: Ricovero entro 180 giorni (minimo dolore/disabilità).
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Classe D: Ricovero entro 12 mesi (senza attesa massima definita).
L’ente deve indicare il numero di interventi per classe di priorità e il tempo mediano effettivo di attesa9.
Nota Tecnica: L’ANAC specifica che l’obbligo di pubblicazione può essere assolto anche tramite un link diretto ai portali regionali dedicati (CUP o portali salute), purché questi rispettino i requisiti di monitoraggio stabiliti dal Ministero della Salute.
2. Intramoenia e Dirigenza Sanitaria
La delibera chiarisce un aspetto complesso riguardante i dirigenti medici e l’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia).
Chi deve pubblicare cosa?
C’è stato a lungo un dibattito normativo su quali dirigenti sanitari dovessero pubblicare i dati patrimoniali e reddituali (art. 14 d.lgs. 33/2013). Lo schema ANAC, recependo la giurisprudenza e la sospensione parziale introdotta dal D.L. 162/2019, distingue le figure apicali dalle altre11111111.
Soggetti tenuti alla piena trasparenza (compresi redditi e patrimoni):
L’obbligo riguarda le figure di vertice (“apicali”) individuate dall’art. 41 comma 2:
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Direttore Generale.
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Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo.
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Responsabili di Dipartimento.
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Responsabili di Strutture Complesse.
Per i dirigenti di struttura semplice, invece, la pubblicazione dei dati reddituali (art. 14 co. 1 lett. f) è esclusa o sospesa, poiché non considerati incarichi di rilievo “apicale” tale da giustificare tale intrusione nella privacy secondo le recenti sentenze.
Il legame con l’Intramoenia
L’ANAC specifica che per attività professionali (oggetto di pubblicazione obbligatoria) si intendono anche le prestazioni svolte in regime intramurario.
Pertanto, per i dirigenti apicali sopra elencati, i compensi derivanti dall’attività intramoenia devono essere resi trasparenti come parte dei dati sui redditi e sugli incarichi, in quanto connessi all’assunzione della carica.
3. Altri Obblighi per le Aziende Sanitarie
Oltre a liste di attesa e dirigenza, lo schema impone la pubblicazione di:
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Spese e Pagamenti: Dati trimestrali in forma sintetica e aggregata per tipologia (es. prodotti farmaceutici, vaccini, servizi sanitari). Se il beneficiario è una persona fisica, il nome va oscurato (“Soggetto privato” o “omissis”) per privacy.
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Bilanci: Pubblicazione tempestiva del bilancio preventivo e consuntivo certificato.
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Strutture Private Accreditate: Elenco delle strutture, tipologia di servizio (ambulatoriale, ospedaliero), data di accreditamento e copia degli accordi stipulati con il SSN.
La fase di sperimentazione
I nuovi schemi, approvati il 3 dicembre 2025, non entrano in vigore come imposizione immediata e rigida, ma saranno oggetto di una sperimentazione su base volontaria di 12 mesi.
Questo periodo servirà agli enti per adattare i propri sistemi e all’ANAC per perfezionare i modelli prima della piena operatività, che renderà questi schemi la base per la futura Piattaforma Unica della Trasparenza.

