Mobilità Sanitaria 2025-2027: L’Accordo Bilaterale che Ridisegna i Rapporti tra Calabria ed Emilia-Romagna

Categories: Servizio Sanitario CalabriaPublished On: 25 Novembre 2025Last Updated: 25 Novembre 2025Tags: ,

Il 20 novembre 2025, la Regione Calabria ha adottato un provvedimento fondamentale per il futuro del suo Servizio Sanitario Regionale: l’approvazione dell’Accordo di regolazione della mobilità sanitaria tra Regione Calabria e Regione Emilia-Romagna. Questo accordo bilaterale, valido per il triennio 1° novembre 2025 – 31 dicembre 2027, è stato stipulato ai sensi della normativa vigente, in particolare l’Art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e l’Art. 1, comma 320, della Legge n. 207/2024.

Il Contesto: Governance e Finanziamenti

L’obiettivo principale di tali Accordi di mobilità è il miglioramento dell’accessibilità ai servizi e del livello di autosufficienza dell’offerta nella regione di residenza del paziente.

Per la Regione Calabria, la necessità di regolare i flussi è particolarmente sentita, dato che ha registrato nel tempo saldi passivi significativi di mobilità sanitaria. Questa situazione è in parte attribuibile alla sua condizione di regione commissariata, che ha comportato una riduzione degli organici del 24% fino al 2021. Sebbene la capacità produttiva abbia mostrato un incremento dal 2022, la stipula di accordi con regioni ad alta mobilità attiva, come l’Emilia-Romagna, è cruciale per la gestione del fenomeno.

La sottoscrizione di questi accordi bilaterali costituisce, a partire dal 2022, un adempimento obbligatorio per l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (SSN), la cui verifica è effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.

Ambito di Applicazione e Impegni Reciproci

L’Accordo copre tutte le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera erogate a carico del SSN dalle strutture pubbliche e private accreditate delle rispettive Regioni ai cittadini residenti nelle due aree.

Le Regioni si sono impegnate a implementare meccanismi volti a ridurre il flusso dei pazienti in mobilità, in particolare dalla Calabria all’Emilia-Romagna.

  • Regione Calabria rafforzerà la propria offerta pubblica, anche in vista dell’uscita dal commissariamento.
  • Regione Emilia-Romagna attiverà meccanismi per indirizzare i pazienti calabresi, che si siano rivolti alle strutture emiliano-romagnole per una prima valutazione, verso le strutture della loro regione di residenza.

È fondamentale che non vengano applicate differenziazioni tra liste di attesa (sia per i ricoveri che per le prestazioni ambulatoriali) tra assistiti residenti e non residenti.

I Tetti Economici (Annuali)

L’accordo stabilisce tetti economici massimi annuali specifici per livello assistenziale (ospedaliera e specialistica ambulatoriale).

1. Assistenza Ospedaliera (Ricoveri):

Le attività di ricovero relative ai DRG di Alta complessità (classificati in base all’Accordo di compensazione interregionale) sono riconosciute al 100% se rese da strutture pubbliche.

Per la restante attività ospedaliera (inclusa riabilitazione intensiva ed estensiva e DRG specifici in strutture private), i tetti annuali sono:

Regione Strutture Pubbliche Strutture Private Accreditate
Calabria € 400.000,00 € 350.000,00
Emilia-Romagna € 11.500.000,00 € 9.100.000,00

Eventuali sforamenti del tetto per le strutture pubbliche calabresi, legati a un incremento dei ricoveri originati da accessi di Pronto Soccorso (PS), potranno essere analizzati per un eventuale riconoscimento.

2. Specialistica Ambulatoriale:

Non sono sottoposte a tetto le prestazioni di attività oncologica (chemioterapia e radioterapia), medicina nucleare e dialisi.

I tetti economici annuali massimi per la restante specialistica ambulatoriale (al lordo del ticket) sono:

Regione Strutture Pubbliche Strutture Private Accreditate
Calabria € 53.500,00 € 26.300,00
Emilia-Romagna € 2.601.200,00 € 216.100,00

Meccanismi di Controllo e Appropriatezza

Un elemento chiave dell’accordo è l’istituzione di una Commissione paritetica, composta da personale sanitario e amministrativo, che dovrà essere nominata entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Questa Commissione si riunirà almeno semestralmente e avrà il compito di monitorare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni in mobilità, con particolare riguardo ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza identificati dal Patto per la Salute 2010-2012.

In caso di superamento del tetto concordato per i soggetti privati accreditati, si applica un meccanismo di regressione tariffaria: la produzione eccedente (ad eccezione dell’alta specialità) viene abbattuta proporzionalmente per rientrare nel tetto complessivo.

Inoltre, se le prestazioni di ricovero ordinario per acuti vengono erogate in modo non appropriato, saranno riclassificate e remunerate con tariffe inferiori, come quelle dei ricoveri diurni o dell’accesso di day hospital. L’esito di questi accertamenti incide direttamente sul valore globale dello scambio economico tra le Regioni, portando a un abbassamento del tetto di riferimento.

L’Accordo non include, e quindi non remunera in mobilità, le prestazioni extra-LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

L’Accordo tra Calabria ed Emilia-Romagna funge da modello concreto di come le regioni stiano implementando le normative nazionali per la gestione della mobilità. Stabilendo tetti rigorosi e meccanismi di controllo congiunto, l’obiettivo è duplice: garantire la sostenibilità finanziaria e, soprattutto, assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure per i cittadini, tutelando al contempo la libertà di scelta del luogo di cura.

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