Salute Mentale, Ultima versione PANSM 2025-2030

Categories: SalutePublished On: 27 Novembre 2025Last Updated: 17 Dicembre 2025Tags: ,

Aggiornamento del 17/12/25: quest’ultima versione del PANSM sarà discussa (e approvata) in Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2025.

Di seguito l’ultima versione del paragrafo “Consultori familiari e richieste specifiche dell’Autorità Giudiziaria” PANSM Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale 2025 – 2030.

La riforma Cartabia ha rafforzato l’importanza della stretta collaborazione tra SSN e Autorità Giudiziaria (Articolo 473 bis 27 c.p.c.) specificando che, nei casi di intervento dei servizi sanitari, le relazioni siano basate su criteri scientificamente validati, tempestive e rispettose del diritto all’ascolto del minore nonché che siano tenuti distinti i fatti accertati dalle eventuali valutazioni formulate dagli operatori.
Pertanto, il SSN contribuisce non solo alla costruzione di percorsi di supporto e cura volti a salvaguardare il diritto del bambino ma anche alla rilevazione e segnalazione di eventuali fragilità genitoriali, in coerenza con la funzione protettiva della giustizia civile e minorile.
Per quanto riguarda l’ambito specifico delle separazioni, divorzio e affidamento dei figli, Ë prassi molto diffusa, all’interno dei Tribunali italiani, disporre l’invio del nucleo familiare ai Servizi sanitari pubblici o privati convenzionati per interventi psicologici, sociali, educativi nell’interesse delle persone minorenni. Nello specifico, vengono spesso demandate al Servizio sanitario attività quali la valutazione e successiva presa in carico sanitaria del minore e, non di rado, una valutazione delle competenze genitoriali. Relativamente a quest’ultime, che andrebbero disposte attraverso Consulenza Tecnica d’Ufficio (art. 473 bis 25 c.p.c.) il SSN si limita ad effettuare valutazioni di tipo clinico osservativo e relazionale ad approfondire gli aspetti psicologici, affettivi e comunicativi che incidono sul benessere del minore e sul funzionamento famigliare, senza esprimere giudizi a valenza peritale. Tali valutazioni vengono redatte al fine ultimo di identificare fattori di rischio e protezione per la salute psico-emotiva del minore e di impostare un successivo progetto di sostegno, cura e presa in carico condiviso con tutte le parti coinvolte. In questo ambito, strettamente sanitario, vale la disciplina del consenso informato che prevede il consenso delle parti interessate all’accertamento diagnostico, all’invio delle valutazioni effettuate e al successivo trattamento proposto.

Mi sembra una versione più che accettabile, in confronto alla bozza precedente ampiamente criticata.

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