Regione Lombardia apre a Fondi, Mutue ed Assicurazioni

Categories: Governo Liste AttesaPublished On: 5 Novembre 2025Last Updated: 9 Novembre 2025Tags: ,

La recente Deliberazione N. XII/ 4986, approvata in data 15 settembre 2025, segna un momento cruciale nel panorama della sanità pubblica, introducendo una disciplina uniforme per l’erogazione di prestazioni finanziate tramite forme di assistenza sanitaria integrativa all’interno delle strutture pubbliche del Sistema Socio-Sanitario Regionale.

Questa mossa strategica risponde a un fenomeno in forte crescita: il largo ricorso da parte della popolazione a forme integrative di assistenza sanitaria. Tra il 2018 e il 2021, ad esempio, il numero di contribuenti ai fondi sanitari integrativi del SSN è aumentato notevolmente, passando da 7,8 milioni a oltre 10,1 milioni. Tali forme integrative permettono agli assistiti di accedere a prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero erogate in regime privatistico a tariffe agevolate, spesso derivanti da opzioni assicurative individuali o da pacchetti di welfare aziendale.

Il Ruolo dei Fondi e del Servizio Sanitario Nazionale

L’istituzione dei “Fondi di assistenza sanitaria integrativa” ha radici nell’ordinamento legislativo italiano (D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, art. 9). Questi fondi nascono con una funzione chiave: affiancare, ma non sostituire, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), allargando le opzioni di accesso alle prestazioni sociosanitarie per gli iscritti.

In linea con i principi nazionali, la Regione (richiamando l’art. 27 della L.R. 33/2009) favorisce l’esercizio di tali forme integrative, a condizione che avvenga senza oneri per il bilancio pubblico.

L’Attività Aziendale in Regime di Sanità Integrativa: Cosa Cambia?

Le nuove Linee Guida approvate definiscono i presupposti e le modalità di svolgimento della cosiddetta “attività aziendale in regime di sanità integrativa”.

L’obiettivo è superare il tradizionale paradigma che vedeva Assicurazioni, Mutue e Fondi rivolgersi quasi esclusivamente alla sanità privata, consentendo finalmente alle Strutture pubbliche (ASST e IRCCS) di concorrere all’erogazione di queste prestazioni.

Questa attività rientra tra le attività a pagamento richieste dal cittadino al singolo Ente ai sensi del CCNL Area Sanità (art. 89, comma 1, lettera d). L’Ente di riferimento (ASST/IRCCS) diventa l’unico titolare del rapporto contrattuale.

Principi Organizzativi e Finanziari

Affinché il modello sia realizzato, le Aziende e gli Enti devono:

  1. Dotarsi di una disciplina aziendale interna conforme alle Linee Guida.
  2. Negoziare direttamente con il fondo la cessione delle prestazioni sanitarie.

Crucialmente, l’attività deve essere svolta senza oneri per il bilancio aziendale. Le tariffe stabilite devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’azienda e non possono mai essere inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti per la partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

Le convenzioni possono prevedere due tipi di rapporti:

  • Rapporto Diretto: L’Assicurazione/Fondo paga direttamente la prestazione alla Struttura Sanitaria.
  • Rapporto Indiretto: Il cittadino paga la prestazione e viene poi rimborsato dal Convenzionante, ma anche in questo caso vengono applicate le tariffe predefinite in convenzione.

Tipologie di Erogazione e Modalità Operative

Sia l’attività ambulatoriale che l’attività di ricovero possono essere erogate in regime di sanità integrativa.

Tutte le attività in regime integrativo devono essere svolte fuori dall’orario di lavoro del personale.

Prestazioni di Ricovero

Per quanto riguarda i ricoveri, l’attività è considerata aggiuntiva rispetto alla programmazione istituzionale e viene svolta utilizzando letti accreditati non attivi in regime istituzionale. Il soggetto pagatore (Fondo/Assicurazione) si fa carico di tutti gli oneri, senza il concorso del SSN.

La fattura per i ricoveri è sintetizzabile con diverse voci, tra cui:

  • 100% DRG simulato.
  • Quota équipe di sala o quota “medico fiduciario”.
  • Trattamento alberghiero differenziato (se previsto).
  • Protesi (se non incluse nel DRG) ed eventuali esami di laboratorio non rimborsati dal DRG.

Chi Partecipa e Chi è Escluso

L’adesione al regime di sanità integrativa è su base volontaristica da parte dei professionisti.

Possono accedere:

  • Dirigenti dell’area sanità dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo (non a impegno ridotto).
  • Specialisti ambulatoriali convenzionati interni.
  • Personale universitario contrattualizzato con l’Ente.

Sono escluse dall’esercizio dell’attività in regime di sanità integrativa:

  • Rapporto di lavoro non esclusivo o a impegno ridotto.
  • Periodi di malattia, infortunio, ferie o astensione dal servizio.
  • Turni di pronta disponibilità o di guardia.

Inoltre, sono escluse in generale dal regime convenzionale tutte le prestazioni rese in via esclusiva dal SSN, come quelle di emergenza/urgenza, terapia intensiva, unità coronarica o radiologia interventistica in urgenza.

La Convenzione Tipo e i Controlli

Le Linee Guida includono uno Schema tipo di Convenzione che le ASST/IRCCS possono adattare alla propria realtà, purché in coerenza con i principi stabiliti. La validità della Convenzione è annuale/biennale e non prevede rinnovo tacito.

Un elemento chiave della disciplina è l’accantonamento di una quota pari al 5% dei compensi spettanti ai dirigenti sanitari (Legge Balduzzi). Questa quota è vincolata a interventi di prevenzione o al finanziamento di prestazioni aggiuntive per l’abbattimento delle liste di attesa istituzionali.

Per garantire il corretto svolgimento di queste attività, gli Enti devono effettuare controlli periodici, verificando che l’attività integrativa sia svolta fuori dall’orario di lavoro e in linea con la programmazione definita dall’Azienda.

Entro 6 mesi dall’approvazione del provvedimento, la DG Welfare è incaricata di promuovere una ricognizione sulle convenzioni sottoscritte, al fine di valutarne gli esiti e proporre eventuali modifiche al modello organizzativo.

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