Progetto di Vita, PUA e UVM: la Calabria mette a sistema l’integrazione sociosanitaria

Categories: Integrazione sociosanitariaPublished On: 7 Agosto 2026Last Updated: 7 Agosto 2026Tags: , , , , ,

C’è un momento, nelle riforme, in cui i principi devono diventare organizzazione. È il passaggio più difficile e anche il meno raccontato: si scrivono volentieri le leggi che affermano diritti, molto meno spesso si costruiscono le macchine amministrative che li rendono esigibili tutti i giorni, in ogni ufficio e in ogni distretto.

La Regione Calabria questo passaggio lo ha compiuto. Con il decreto dirigenziale n. 10062 del 9 giugno 2026, il Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità ha approvato lo schema tipo di Accordo interistituzionale tra Ambiti territoriali sociali, Aziende sanitarie provinciali e Distretti: l’atto che chiude un percorso triennale e trasforma il Progetto di Vita da enunciato normativo a procedimento con regole, tempi e responsabili.

In questo articolo provo a spiegare, in modo semplice, cosa prevede il nuovo sistema e perché rappresenta un modello di cui vale la pena parlare anche fuori dai confini regionali.

Partiamo dall’inizio: che cos’è il Progetto di Vita

Il decreto legislativo 62 del 2024, attuativo della legge delega 227 del 2021, introduce il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. Non è l’ennesimo piano assistenziale: la differenza sta nel punto di partenza.

Un piano assistenziale parte dai bisogni rilevati dagli operatori. Il Progetto di Vita parte da quello che la persona vuole fare della propria vita — dove vivere, con chi, se studiare, se lavorare, come stare in mezzo agli altri — e da lì si chiede quali barriere lo ostacolano e quali sostegni servono per rimuoverle. È il modello bio-psico-sociale dell’ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità: la disabilità non è una caratteristica della persona, ma il risultato dell’incontro tra una condizione di salute e un ambiente da attrezzare.

Da qui discendono tre conseguenze molto concrete:

  • La persona è titolare del progetto. Chiede lei l’attivazione, partecipa alla stesura, può presentare una propria proposta di progetto. Se l’équipe non la accoglie, deve scriverlo a verbale e spiegare perché.
  • Il progetto è un atto amministrativo. Vale la legge 241 del 1990: c’è un responsabile del procedimento, ci sono termini certi, c’è il diritto di depositare memorie e documenti. Non è un documento interno ai servizi, è un procedimento con garanzie.
  • Il progetto tiene insieme tutti gli altri piani. Il PEI scolastico, il PRI riabilitativo e il PAI assistenziale diventano pezzi coordinati di un disegno unico.

Il percorso calabrese, tappa per tappa

Il valore dell’operazione sta nel metodo con cui il Dipartimento l’ha costruita: non un atto isolato, ma una progressione coerente che va dall’indirizzo agli standard e dagli standard alle obbligazioni.

2024 – Le linee di indirizzo sul Progetto di Vita (d.g.r. n. 318/2024). Definiscono la natura procedimentale del Progetto di Vita, i termini, l’obbligo di verbalizzare ogni fase valutativa e i criteri di costruzione del budget. Vi si afferma un principio che vale la pena citare per intero: la disponibilità di risorse private va sempre intesa come integrativa e non sostitutiva delle risorse pubbliche, perché la disabilità è una questione pubblica di cui lo Stato si fa carico per primo.

2025 – Le linee guida su PUA e UVM (d.g.r. n. 425 del 4 agosto 2025). Due istituti spesso evocati genericamente diventano servizi con standard misurabili: orari di apertura, composizione minima delle squadre, livelli di lavoro, tempi di risposta. È il passaggio dalla dichiarazione di intenti al parametro verificabile.

2026 – Le linee di indirizzo attuative del d.lgs. 62/2024 (d.g.r. n. 277/2026). Aggiornano il quadro alla luce dell’esperienza maturata: recepiscono la nuova definizione di persona con disabilità e il nuovo lessico prescritto dal decreto, strutturano il procedimento in cinque fasi e — segnale di un’amministrazione che impara e stringe le maglie a proprio carico — riducono da venti a quindici giorni il termine per la comunicazione di avvio.

2026 – L’Accordo interistituzionale (d.d. n. 10062 del 9 giugno 2026). Il coronamento del percorso, di cui parlo più avanti.

Il primo passo per il cittadino: la valutazione di base dell’INPS

Prima del Progetto di Vita c’è l’accertamento della condizione di disabilità, che il decreto 62 affida in via esclusiva all’INPS e che riunisce in un’unica valutazione quelli che prima erano procedimenti separati: invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, disabilità ai fini scolastici, disabilità ai fini del collocamento mirato.

Un solo certificato medico introduttivo trasmesso per via telematica, una sola visita, un verbale unico. Il certificato indica se la persona ha necessità di sostegno (lieve o media) oppure di sostegno intensivo (elevato o molto elevato), sostituisce a tutti gli effetti le vecchie certificazioni e di norma non ha scadenza.

In Calabria la sperimentazione è partita dalla provincia di Catanzaro e dal 1° marzo 2026 è stata estesa a Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia: l’intero territorio regionale è dentro la riforma.

Un’informazione che allo sportello viene chiesta ogni giorno: chi ha già un verbale di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 ancora valido non deve rifare nulla. Le linee di indirizzo regionali gli consentono di accedere direttamente alla valutazione multidimensionale, perché è considerato già valutato. È una semplificazione che evita a migliaia di persone una visita in più.

Il PUA: una porta d’ingresso con standard precisi

Il Punto Unico di Accesso è il luogo dove la domanda viene accolta e decodificata. La parola “unico” non significa “esclusivo” ma “unitario”: più punti collegati tra loro, un solo modo di accogliere le richieste.

Le linee guida del 2025 hanno fissato standard che è utile conoscere:

  • apertura al pubblico almeno cinque giorni a settimana per almeno tre ore al giorno (le ramificazioni nei singoli Comuni almeno un giorno a settimana);
  • una squadra minima e stabile: un assistente sociale del Comune o dell’Ambito, un amministrativo dell’ASP, un infermiere delle cure domiciliari del Distretto e il medico dell’unità operativa cure domiciliari;
  • tre livelli di lavoro: il front office che accoglie, un back office di primo livello che risolve i casi semplici e attiva i servizi, un back office di secondo livello che esamina le situazioni complesse e convoca l’équipe integrata;
  • la richiesta va lavorata entro sei giorni lavorativi dalla presentazione;
  • il servizio è gratuito.

Si può arrivare al PUA di persona, per telefono, per mail o PEC. E il PUA accoglie anche le segnalazioni che arrivano dal medico di famiglia, dal pediatra, dalle associazioni, dal volontariato, dalle parrocchie: una scelta che allarga la capacità del sistema di intercettare chi, da solo, allo sportello non ci arriverebbe mai.

Sede naturale del PUA sono le Case della Comunità. Dove non sono ancora attive, ASP e Ambito individuano insieme locali idonei: la regola è che il servizio parta comunque. È l’aggancio, tutt’altro che scontato, tra la riforma della disabilità e gli investimenti del PNRR sulla sanità territoriale.

L’UVM: dove si costruisce il progetto

Quando il bisogno è complesso entra in gioco l’Unità di Valutazione Multidimensionale, l’équipe che legge la situazione da tutti i lati — clinico, funzionale, sociale, relazionale — e costruisce il progetto.

La presiede il Direttore di Distretto (o un dirigente da lui delegato con atto nominale). Ne fanno parte, come minimo, un professionista dei servizi sociali dell’Ambito e un professionista sanitario designato dal Distretto, più le figure specialistiche che servono caso per caso: neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, educatore, medico di famiglia o pediatra.

Due previsioni che meritano di essere conosciute:

  • La persona con disabilità è componente dell’UVM, non un ospite. Con lei possono esserci il genitore, il tutore o l’amministratore di sostegno e, su sua richiesta, il coniuge, un parente, il caregiver, i referenti dei servizi che frequenta. Nel Progetto di Vita può farsi affiancare da qualcuno che la aiuti a esprimere le proprie scelte.
  • Se la persona non può spostarsi, l’UVM si riunisce a casa sua o nella struttura dove è assistita.

Le decisioni dell’UVM hanno valore di conferenza di servizi: quando l’équipe delibera, quella decisione ha già efficacia amministrativa e non deve essere ratificata altrove. È una scelta che accorcia i tempi in modo sostanziale.

I tempi, in tabella

Questa è la parte che interessa di più alle famiglie. Metto insieme i termini previsti dalle linee guida del 2025, dalle linee di indirizzo del 2026 e dall’Accordo: una tessitura di scadenze intermedie che rende l’intero percorso tracciabile.

Passaggio Termine
Lavorazione dell’istanza da parte del PUA 6 giorni lavorativi
Comunicazione di avvio del procedimento 15 giorni dalla domanda
Convocazione dell’UVM entro 30 giorni dalla domanda
Invio dell’esito della valutazione 10 giorni dalla valutazione
Conclusione del procedimento 90 giorni (fino a 180 con motivazione)
Richiesta di riesame da parte dell’interessato 30 giorni dalla comunicazione
Risposta al riesame 30 giorni dalla richiesta

Nella comunicazione di avvio devono essere indicati il responsabile del procedimento, il case manager, i termini di conclusione e dove depositare documenti o l’eventuale proposta di progetto. È il documento che consente alla famiglia di sapere esattamente a chi rivolgersi.

Il case manager: un interlocutore con nome e cognome

Il referente per l’attuazione del progetto viene scelto tra i professionisti dell’équipe integrata o, in alternativa, tra gli assistenti sociali dell’Ambito, e viene nominato in seduta di UVM con indicazione a verbale.

Il suo compito è sostanziale: dare impulso all’avvio dei servizi previsti, tenere insieme i piani settoriali (PEI, PRI, PAI), monitorare l’andamento, raccogliere le segnalazioni, coinvolgere la persona e chi se ne prende cura nelle verifiche, chiedere la riconvocazione dell’UVM quando le condizioni cambiano.

Per una famiglia significa avere un interlocutore unico. Per il sistema significa che qualcuno risponde del percorso nel suo insieme, e non solo del proprio segmento di competenza.

Il budget di progetto: come si sostiene il percorso

Il budget di progetto è l’insieme delle risorse — umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private — destinate a realizzare il progetto. Non è una somma di rette e prestazioni: è uno strumento pensato per essere flessibile e per superare le limitazioni dell’offerta dei singoli servizi.

Vi confluiscono fondi statali (il Fondo per le non autosufficienze, il Fondo Dopo di noi della legge 112/2016, il Fondo caregiver), fondi regionali, risorse degli enti locali, e vengono valorizzati anche gli apporti che non hanno un prezzo di listino: il tempo del volontariato, il lavoro di cura dei familiari, la rete amicale.

Tre principi di garanzia che le linee di indirizzo regionali affermano con chiarezza:

Le prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario restano a totale carico del Fondo sanitario. La disponibilità di altre risorse è sempre integrativa e mai sostitutiva delle necessarie risorse pubbliche. Sono previsti tetti massimi mensili di compartecipazione, perché chi ha bisogni più intensi non finisca per pagare di più, ed è garantita una quota mensile per le spese personali.

C’è poi una possibilità ancora poco conosciuta e di grande portata: la persona con disabilità può autogestire il proprio budget, con l’obbligo di rendicontare secondo le regole del d.p.c.m. 14 gennaio 2025 n. 17. È l’autodeterminazione portata fino in fondo, e la richiesta si presenta direttamente in sede di UVM quando si costruisce il progetto.

L’Accordo interistituzionale: il passaggio che fa la differenza

Arriviamo al cuore dell’operazione.

Linee guida e linee di indirizzo sono atti importanti, ma restano indicazioni. Il decreto 10062/2026 compie un salto di qualità: approva uno schema tipo di Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, cioè lo strumento con cui più pubbliche amministrazioni si obbligano reciprocamente a collaborare. Lo firmano il Sindaco del Comune capofila dell’Ambito, il Direttore generale o Commissario dell’ASP e il Direttore del Distretto sanitario.

E qui sta la scelta tecnicamente più elegante: le linee guida su PUA e UVM e le linee di indirizzo sul Progetto di Vita vengono allegate all’Accordo come parte integrante e sostanziale. Chi firma non aderisce a raccomandazioni, si vincola a una disciplina organizzativa comune, modificabile solo se le parti si rimettono d’accordo. Gli standard diventano obblighi reciproci tra amministrazioni.

L’Accordo dura tre anni e si rinnova tacitamente, salvo disdetta con sessanta giorni di preavviso: un assetto stabile, che non dipende dagli avvicendamenti amministrativi.

Merita di essere raccontato anche il modo in cui il Dipartimento ci è arrivato, perché il metodo è parte del risultato. Lo schema è stato prima condiviso, il 16 marzo 2026, con il Tavolo Tecnico Consultivo per le Disabilità, che ha espresso parere favorevole. È stato poi discusso in riunioni operative tra Regione, INPS, Ambiti e ASP e nell’incontro plenario del 20 marzo con Comuni capofila, Direzioni generali delle ASP, Direttori dei Distretti sociosanitari e INPS, seguito da un’interlocuzione dedicata con i cinque Ambiti capoluogo di provincia. Infine, il 20 aprile, è stato trasmesso al Tavolo tecnico per l’integrazione sociosanitaria, dove siedono insieme l’Assessore al Welfare, il Dipartimento per l’Inclusione Sociale e il Dipartimento Tutela della Salute: la sede che garantisce l’unitarietà di indirizzo tra componente sociale e componente sanitaria.

Il consenso istituzionale, insomma, è stato costruito prima di chiedere la firma. È il motivo per cui questo Accordo ha buone probabilità di funzionare davvero.

La nota di notifica del 12 giugno 2026 chiarisce infine la posta in gioco: la sottoscrizione dell’Accordo è presupposto per l’erogazione dell’Assegno di cura a valere sul FNA e dei Progetti di Vita, oltre che per il funzionamento uniforme di PUA e UVM su tutto il territorio regionale.

Chi verifica che il sistema funzioni

L’Accordo costruisce due livelli di governance, e questa è forse la parte più matura dell’impianto.

In ogni Distretto nasce un Tavolo di coordinamento distrettuale, presieduto dal Direttore di Distretto, con un rappresentante degli Ambiti e il responsabile UVM. Si riunisce almeno ogni due mesi, raccoglie ed elabora i dati sul funzionamento di PUA e UVM, garantisce l’uniformità delle procedure e prepara una relazione semestrale.

Sopra opera la Cabina di regia regionale, presso il Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità. Riceve le relazioni, può chiedere dati, svolgere audit e visite di verifica nelle sedi dei PUA e delle UVM, adottare misure correttive che le parti sono tenute ad attuare, e promuovere momenti di confronto con le rappresentanze del Terzo settore. Se cambia la normativa, gli enti devono riunirsi entro sessanta giorni per adeguare l’Accordo.

Il monitoraggio previsto non guarda solo quante pratiche sono state evase. Guarda gli esiti clinici, quelli funzionali — misurati su frequenza, durata, intensità e latenza dei comportamenti — e quelli personali: se i desideri e le aspettative della persona e della famiglia si sono realizzati, e quanto ne sono soddisfatte. Assumere la qualità della vita come misura del successo di una politica pubblica è una scelta impegnativa, e va riconosciuta.

La prossima frontiera: i dati che parlano tra loro

C’è un tassello su cui l’Accordo apre già la strada e che, negli anni a venire, moltiplicherà il valore di tutto il resto. L’articolo 12 impegna espressamente le parti a sviluppare l’interoperabilità tra i propri sistemi informativi, per favorire la presa in carico della persona nella sua globalità.

È un impegno lungimirante, perché l’integrazione sociosanitaria è prima di tutto integrazione di informazioni: il fascicolo della persona, i verbali di UVM, i profili di funzionamento ICF, i piani in corso, la rendicontazione del budget. Quando questi contenuti circolano in forma strutturata, il case manager ha una vista unica sulla persona e il monitoraggio della Cabina di regia diventa immediato invece che ricostruito a posteriori.

La direzione è già tracciata sul versante sanitario e conviene percorrerla: standard aperti come HL7 FHIR, che è l’architettura su cui si regge il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, codifica strutturata delle valutazioni ICF e degli strumenti in uso (SVAMA, SVaMDi), raccordo con il Sistema informativo unitario dei servizi sociali. Non è un tema tecnologico: è la condizione perché i verbali diventino dati e i dati diventino decisioni. Su questo terreno la Calabria, avendo già messo in ordine l’architettura organizzativa, parte avvantaggiata.

In conclusione

Quello che colpisce, guardando il percorso nel suo insieme, è la coerenza del disegno: prima gli indirizzi, poi gli standard misurabili, poi l’accordo che vincola tutti gli attori, infine una cabina di regia che verifica. Ogni tappa poggia sulla precedente, e nessuna resta sospesa.

È un modello che il Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità ha costruito insieme ai territori, dentro la sperimentazione nazionale della riforma, e che a mio avviso ha tutte le caratteristiche per essere guardato con interesse anche da altre Regioni. La differenza tra un’integrazione sociosanitaria auspicata e un’integrazione sociosanitaria dovuta sta esattamente qui.

E per una famiglia che entra in un ufficio con la cartellina piena di certificati, sapendo finalmente chi è il proprio referente e quanto tempo occorrerà, è una differenza che si sente.

Progetto di Vita, PUA e UVM: 50 domande e risposte

La riforma in generale

1. Che cos’è la riforma della disabilità?

È il decreto legislativo 62 del 2024, nato dalla legge delega 227 del 2021. Cambia il modo in cui viene riconosciuta la condizione di disabilità e introduce il Progetto di Vita, cioè un unico percorso di sostegni costruito insieme alla persona, al posto di tante prestazioni separate.

2. Cosa vuol dire “modello bio-psico-sociale”?

Vuol dire che la disabilità non viene più letta solo come una condizione medica della persona, ma come il risultato dell’incontro tra quella condizione e un ambiente pieno di barriere. Se l’ambiente si attrezza, la disabilità pesa meno. Il riferimento tecnico è l’ICF, la classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che descrive il funzionamento della persona nei suoi contesti di vita.

3. Perché sono cambiate alcune parole?

Il decreto ha aggiornato il linguaggio, e la Regione Calabria lo ha recepito nei propri atti. “Handicap” è sostituito da “condizione di disabilità”, “portatore di handicap” o “disabile” da “persona con disabilità”, “situazione di gravità” da “necessità di sostegno elevato o molto elevato”. Non è solo forma: le parole orientano il modo in cui i servizi guardano le persone.

4. La riforma è già partita in Calabria?

Sì. La sperimentazione è iniziata nella provincia di Catanzaro e dal 1° marzo 2026 è stata estesa a Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Riguarda quindi tutto il territorio regionale.

5. Cosa significa “necessità di sostegno” e “sostegno intensivo”?

Sono i due livelli con cui viene descritto il bisogno di supporto. La necessità di sostegno può essere lieve o media; il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato e dà priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

6. Cos’è l’accomodamento ragionevole?

È l’adattamento che si mette in campo quando le misure ordinarie non bastano: un orario diverso, uno strumento, una modalità organizzativa pensata su misura, anche riorganizzando risorse e servizi già esistenti. Non sostituisce i diritti già previsti, serve a renderli concretamente utilizzabili.

La valutazione di base (INPS)

7. Cos’è la valutazione di base e chi la fa?

È l’accertamento della condizione di disabilità, che oggi spetta in via esclusiva all’INPS. È il primo passo: senza di essa non si accede alla fase successiva, quella della valutazione multidimensionale.

8. Come si avvia?

Con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo, redatto secondo le modalità definite dall’INPS. È un procedimento unico e centralizzato, pensato per semplificare l’iter.

9. Quali vecchie visite sostituisce?

Ne assorbe parecchie in una sola: invalidità civile, cecità civile, sordità civile, sordocecità, riconoscimento della disabilità in età evolutiva per l’inclusione scolastica, disabilità ai fini del collocamento lavorativo. Include anche i presupposti per protesi e ausili e gli elementi utili a definire la non autosufficienza.

10. Ho già il verbale della legge 104: devo rifare tutto?

No. Chi ha un certificato di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 ancora in corso di validità può accedere direttamente alla valutazione multidimensionale, senza ripassare dal nuovo procedimento di base. È considerato già valutato.

11. Il nuovo certificato scade?

Di norma no, ha validità non limitata nel tempo. È previsto l’aggiornamento in casi specifici o quando la condizione personale cambia in modo significativo.

12. Si può essere valutati senza fare la visita?

In alcuni casi sì. Nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, chi presenta la domanda può chiedere di essere valutato sulla base della documentazione già raccolta, senza visita diretta.

13. Chi può presentare la domanda al posto della persona?

Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale se si tratta di un minore, oppure il tutore o l’amministratore di sostegno, purché abbiano i poteri di rappresentanza.

Il Progetto di Vita

14. Cos’è il Progetto di Vita, in parole semplici?

È il documento che mette per iscritto cosa la persona vuole fare della propria vita — dove vivere, se studiare, se lavorare, come stare con gli altri — e quali sostegni servono per riuscirci. Non parte dalle prestazioni disponibili, parte dagli obiettivi della persona.

15. Che differenza c’è tra PAI e Progetto di Vita?

Il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) organizza l’assistenza in base ai bisogni rilevati. Il Progetto di Vita è più ampio: comprende anche l’assistenza, ma la inserisce in un disegno complessivo di vita e coordina tutti i piani già attivi, dal PEI scolastico al PRI riabilitativo. Se esiste già un PAI, i suoi contenuti confluiscono nel Progetto di Vita.

16. È obbligatorio fare il Progetto di Vita?

No, è un diritto e si attiva su richiesta della persona. Nessuno può imporlo, e nessuno può negarlo a chi lo chiede avendone i requisiti.

17. Chi può chiederlo?

La persona con disabilità, il genitore in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno se dotato dei necessari poteri. Si può chiedere in qualsiasi momento.

18. Dove si presenta la domanda?

All’Ente capofila dell’Ambito territoriale sociale di riferimento, al Comune di residenza oppure a un Punto Unico di Accesso del territorio. Se la si consegna a uno di questi sportelli, sarà l’ufficio a trasmetterla via PEC all’Ambito capofila.

19. Serve un modulo particolare?

La domanda può essere presentata in forma libera, purché sia chiara la volontà di chi la fa. I PUA e gli Ambiti mettono comunque a disposizione la modulistica. Consiglio pratico: fatevi sempre rilasciare copia con il numero di protocollo, o conservate la ricevuta se inviate per PEC o raccomandata.

20. Cosa succede subito dopo la domanda?

Entro 15 giorni deve arrivare la comunicazione di avvio del procedimento. Contiene il nome del responsabile del procedimento, quello del case manager, i tempi di conclusione e l’indicazione di dove depositare documenti o una propria proposta di progetto.

21. Cosa deve contenere il Progetto di Vita?

Gli obiettivi della persona, i desideri e le necessità raccolti in fase di valutazione, i sostegni già attivi e quelli da attivare nelle aree apprendimento, socialità e affettività, formazione e lavoro, casa e salute, gli accomodamenti ragionevoli, il budget di progetto, gli indicatori per capire se gli obiettivi si stanno raggiungendo, l’elenco degli operatori coinvolti con i rispettivi compiti, il nome del case manager e il calendario delle verifiche.

22. Posso presentare una mia proposta di progetto?

Sì, ed è un punto importante. La proposta non è vincolante, ma l’équipe deve esaminarla e, se non la accoglie in tutto o in parte, deve scriverlo a verbale spiegando le ragioni.

23. Quanto tempo ci vuole in tutto?

Il procedimento si conclude di norma entro 90 giorni dall’avvio. Solo in casi di particolare complessità il termine può essere prorogato, con motivazione, fino a un massimo di 180 giorni.

24. Devo firmarlo? Cosa succede se non firmo?

La firma attesta che avete preso visione del progetto, lo accettate e ne condividete il contenuto. Proprio per questo, prima di firmare conviene far mettere a verbale le parti che non condividete. Se non si firma, il procedimento resta sospeso, salva la possibilità di chiedere una riformulazione del progetto.

25. Il progetto si può modificare nel tempo?

Sì. Può essere aggiornato su richiesta della persona o di chi la rappresenta, e il case manager può chiedere in qualsiasi momento la riconvocazione dell’UVM per rimodularlo quando le condizioni cambiano.

26. Ogni quanto viene verificato?

Almeno una volta l’anno. La verifica serve a valutare i risultati, confermare o rivedere gli obiettivi ed eventualmente ricalibrare i sostegni.

27. Cosa posso fare se non sono d’accordo con l’esito della valutazione?

Entro 30 giorni dalla comunicazione si può presentare una richiesta motivata e documentata di riesame al Responsabile dell’UVM distrettuale, che deve rispondere con atto motivato entro i 30 giorni successivi. La richiesta va presentata al case manager, che la trasmette alla segreteria dell’UVM entro 10 giorni.

Il Punto Unico di Accesso (PUA)

28. Cos’è il PUA?

È la porta d’ingresso al sistema dei servizi sociali e sociosanitari. Accoglie la domanda, aiuta a capire di cosa c’è bisogno, risolve direttamente le situazioni semplici e attiva la valutazione integrata per quelle complesse. “Unico” non vuol dire “uno solo”: vuol dire che c’è un modo unitario di accogliere le richieste, con più punti collegati tra loro.

29. Dove si trova?

La sede naturale sono le Case della Comunità. Dove non sono ancora attive, ASP e Ambito territoriale individuano insieme locali idonei. Sono previsti anche punti di accesso decentrati nei Comuni e presso le sedi dei Distretti.

30. Che orari fa?

Almeno cinque giorni a settimana per almeno tre ore al giorno. Le ramificazioni nei singoli Comuni devono garantire almeno un giorno a settimana, sempre per almeno tre ore.

31. Chi ci lavora?

Una squadra mista. La composizione minima prevede un assistente sociale del Comune o dell’Ambito, un amministrativo dell’ASP con competenze informatiche, un infermiere delle cure domiciliari del Distretto e il medico dell’unità operativa cure domiciliari, più eventualmente un amministrativo dell’Ambito.

32. Si paga qualcosa?

No, il servizio è gratuito.

33. Come lo contatto?

Di persona negli orari di apertura, ma anche per telefono, mail o PEC. Non è necessario presentarsi allo sportello per forza.

34. Può rivolgersi al PUA anche il medico di famiglia o un’associazione?

Sì. Il PUA accoglie le segnalazioni di medici di medicina generale e pediatri, associazioni di volontariato, parrocchie, servizi sociali e altri soggetti istituzionali. Se la segnalazione arriva dalla rete informale, viene comunque validata dal medico curante.

35. In quanto tempo lavora la mia richiesta?

La segnalazione raccolta al front office viene elaborata dal back office entro un massimo di sei giorni lavorativi dalla presentazione.

L’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)

36. Cos’è l’UVM?

È l’équipe che valuta le situazioni complesse guardandole da tutti i lati — sanitario, funzionale, sociale, relazionale — e costruisce il progetto. Le sue decisioni hanno valore di conferenza di servizi, quindi sono immediatamente efficaci senza bisogno di altri passaggi.

37. Chi ne fa parte?

La presiede il Direttore del Distretto o un suo delegato. Ci sono poi almeno un professionista dei servizi sociali dell’Ambito e almeno un professionista sanitario del Distretto, oltre alle figure specialistiche utili al caso: medico di famiglia o pediatra, infermiere, neuropsichiatra infantile, psicologo, educatore e altri specialisti. Se la persona frequenta la scuola, partecipa anche un rappresentante dell’istituzione scolastica.

38. Posso partecipare alla riunione che mi riguarda?

Sì, e non come ospite: la persona con disabilità è a tutti gli effetti componente dell’UVM. Nel Progetto di Vita può inoltre farsi affiancare da qualcuno che l’aiuti a esprimere le proprie scelte e a comprendere i sostegni attivabili.

39. Posso portare qualcuno con me?

Sì. Possono partecipare il genitore, il tutore o l’amministratore di sostegno e, su richiesta della persona, il coniuge, un parente, il caregiver e i referenti dei servizi pubblici o privati di cui usufruisce.

40. E se non riesco a spostarmi da casa?

L’UVM si riunisce al domicilio della persona o presso la struttura in cui è assistita. È previsto espressamente dalle linee guida regionali.

41. Ogni quanto si riunisce l’UVM?

Con la frequenza necessaria a garantire continuità e tempestività, e comunque con cadenza regolare fissata dagli atti regionali e dall’Accordo, in orario di servizio.

42. Entro quanto viene convocata dopo la domanda?

Entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda. L’esito della valutazione, con il piano allegato, va inviato all’interessato entro 10 giorni.

43. Di quello che si decide resta traccia scritta?

Sì. Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dai presenti, e su richiesta ne viene consegnata copia all’utente. Tutti gli atti sono raccolti in appositi registri distrettuali.

Il case manager

44. Chi è il case manager?

È il referente per l’attuazione del progetto: la persona a cui rivolgersi per tutto ciò che riguarda il percorso. Viene scelto tra i professionisti dell’équipe integrata o, in alternativa, tra gli assistenti sociali dell’Ambito, e viene nominato in seduta di UVM con indicazione a verbale.

45. Cosa fa concretamente?

Fa partire i servizi e gli interventi previsti, tiene insieme i vari piani (PEI, PRI, PAI), segue l’andamento del progetto, raccoglie le segnalazioni, coinvolge la persona e i familiari nelle verifiche e chiede la riconvocazione dell’UVM quando serve rivedere qualcosa. È l’interlocutore unico che prima mancava.

Il budget di progetto

46. Cos’è il budget di progetto?

È l’insieme delle risorse destinate a realizzare il progetto: non solo soldi, ma anche persone, professionalità, strumenti e tecnologie, pubbliche e private. È pensato per essere flessibile e per superare i limiti dell’offerta dei singoli servizi.

47. Da dove arrivano le risorse?

Da fondi statali (Fondo per le non autosufficienze, Fondo Dopo di noi della legge 112/2016, Fondo caregiver), da fondi regionali, dalle risorse degli enti locali. Vengono inoltre valorizzati gli apporti che non hanno un prezzo di listino: volontariato, Terzo settore, lavoro di cura dei familiari.

48. Devo pagare qualcosa di tasca mia?

Le prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario sono a totale carico del Fondo sanitario. Sulla parte sociale può essere prevista una compartecipazione calcolata sull’ISEE sociosanitario, ma con tetti massimi mensili, proprio perché chi ha bisogni più intensi non finisca per pagare di più, e con la garanzia di una quota mensile per le spese personali. Le risorse private restano sempre integrative e mai sostitutive di quelle pubbliche.

49. Posso gestire io il budget?

Sì. L’autogestione è prevista dal decreto e disciplinata dal d.p.c.m. 14 gennaio 2025 n. 17, con l’obbligo di rendicontare secondo modalità, tempi e criteri stabiliti. La richiesta si presenta all’UVM quando si costruisce il progetto.

L’Accordo interistituzionale

50. Cos’è l’Accordo interistituzionale e perché mi riguarda?

È l’atto con cui Ambito territoriale sociale, ASP e Distretto sanitario si impegnano formalmente a collaborare, firmando insieme regole comuni su PUA, UVM e Progetto di Vita. Lo schema tipo è stato approvato dal Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità con decreto dirigenziale n. 10062 del 9 giugno 2026, dura tre anni e si rinnova. Riguarda direttamente i cittadini per due motivi: rende gli standard di servizio uguali in tutti i territori e vincolanti per gli enti, e costituisce il presupposto per l’erogazione di misure come l’Assegno di cura e i Progetti di Vita. Sul rispetto degli impegni vigilano un Tavolo di coordinamento in ogni Distretto e una Cabina di regia regionale, che può svolgere verifiche e adottare misure correttive.


Gli atti di riferimento

  • Legge 227/2021 e decreto legislativo 62/2024
  • D.G.R. Calabria n. 318/2024 – Linee di indirizzo sul Progetto di Vita
  • D.G.R. Calabria n. 425 del 4 agosto 2025 – Linee guida per il funzionamento del PUA e delle UVM
  • D.G.R. Calabria n. 277/2026 – Linee di indirizzo per l’attuazione del d.lgs. 62/2024
  • Decreto dirigenziale n. 10062 del 9 giugno 2026 – Schema tipo di Accordo interistituzionale (BURC n. 119 del 10 giugno 2026)
  • D.P.C.M. 14 gennaio 2025 n. 17 – Autogestione del budget di progetto
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