È inderogabilmente vietata la chiusura o l’indisponibilità delle agende di prenotazione presso tutte le strutture, sia pubbliche che private accreditate, senza eccezioni. La legge (articolo 1, comma 282, Legge n. 266 del 2005 e art. 3 comma 9 del Decreto-Legge n. 73 del 2024) e i documenti di indirizzo stabiliscono che questa pratica è proibita.