Rimborsi spese di viaggio per i medici specialisti: sono soggetti a IRPEF? Il chiarimento della Cassazione

Categories: Sentenze CassazionePublished On: 18 Marzo 2026Last Updated: 18 Marzo 2026Tags:

Civile Ord. Sez. 5 Num. 5313 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO PAOLO
Relatore: MONACO OLIMPIA
ORDINANZA

Una delle questioni fiscali più dibattute dai professionisti sanitari riguarda la natura dei rimborsi spese per gli spostamenti casa-lavoro: queste somme costituiscono una quota di retribuzione (e quindi vanno tassate) oppure hanno natura puramente risarcitoria?

Con la recente Ordinanza n. 5313 depositata il 9 marzo 2026, la Sezione 5 Civile della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento definitivo in merito al “rimborso spese di accesso” percepito dai medici specialisti ambulatoriali, tracciando una linea netta tra le indennità di trasferta e i semplici rimborsi per i tragitti verso il luogo di lavoro.

Il caso: la richiesta di rimborso IRPEF

La vicenda trae origine dalla richiesta di un medico specialista ambulatoriale che aveva presentato all’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Arezzo) un’istanza per farsi rimborsare le ritenute IRPEF (e relative addizionali) operate dal sostituto d’imposta per gli anni dal 2011 al 2015. Le somme in questione le erano state erogate a titolo di “rimborso spese di viaggio”.

Di fronte al rifiuto dell’ufficio, la professionista ha fatto ricorso, sostenendo che tali rimborsi avessero natura non retributiva, ma restitutoria/risarcitoria, e per questo motivo non dovessero essere assoggettati a imposizione fiscale.

La vicenda ha visto giudizi altalenanti nei primi gradi:

  • In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (C.t.p.) di Arezzo ha respinto il ricorso del medico, considerando il rimborso come una “sorta di quota aggiuntiva alla retribuzione” e quindi imponibile ai sensi dell’art. 51 del TUIR.
  • In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale (C.t.r.) della Toscana ha ribaltato la decisione. I giudici d’appello hanno ritenuto che il rimborso, essendo parametrato ai chilometri effettivamente percorsi e al costo del carburante (in base all’art. 35 del d.P.R. 271/2000), avesse una funzione unicamente restitutoria e di ripristino del patrimonio, non assimilabile quindi alla retribuzione.

L’intervento della Cassazione: Trasferta vs. Accesso al luogo di lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d’appello in Cassazione, portando i giudici supremi a pronunciarsi sul fulcro della questione: la differenza ontologica tra l’indennità di trasferta e il semplice rimborso per raggiungere la sede lavorativa.

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando innanzitutto l’articolo 51, comma 1, del T.U.I.R., che sancisce il principio di “onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente: vi rientrano, cioè, tutte le somme percepite a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro. Le deroghe a questo principio sono tassative.

I giudici hanno quindi analizzato due situazioni ben distinte:

  1. L’indennità di trasferta (Art. 51, comma 5, T.U.I.R.): Si configura quando vi è un mutamento temporaneo del luogo ordinario in cui viene svolta l’attività lavorativa. Questo spostamento è caratterizzato dall’essere effettuato su richiesta, per ordine di servizio e nel precipuo interesse del datore di lavoro. In questo caso, l’indennità (entro certi limiti) gode di un regime di non imponibilità per compensare il lavoratore del disagio subìto.
  2. Il rimborso spese di accesso (Art. 35 d.P.R. 271/2000): Si tratta delle somme erogate per gli incarichi svolti in un comune diverso da quello di residenza del professionista. In questa ipotesi, il professionista si sta semplicemente spostando dalla propria residenza al luogo di lavoro assegnato. Non vi è un temporaneo mutamento della sede di lavoro imposto dal datore per proprie esigenze, ma un normale tragitto casa-lavoro.

Il principio di diritto sancito

La Corte ha ribadito che la modalità con cui viene calcolato il rimborso (ad esempio rimborsando puntualmente il costo chilometrico e la benzina) non è sufficiente, da sola, a renderlo esente dalle tasse se manca il requisito della trasferta vera e propria.

La Cassazione ha, quindi, formulato il seguente, importantissimo principio di diritto: «Il “rimborso spese di accesso” di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000 è ontologicamente diverso dall’indennità per le trasferte […] essendo il primo dovuto per lo spostamento del medico ambulatoriale dal comune di residenza alla sede di lavoro situata in un comune diverso […] ne consegue che il “rimborso spese di accesso” rientra tra “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti” concorrendo a formare il reddito da lavoro dipendente ed essendo pertanto soggetto ad imposizione fiscale».

Conclusioni per i professionisti

Con questa ordinanza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della C.t.r. della Toscana decidendo la causa nel merito e rigettando le pretese della contribuente.

Il messaggio per i medici specialisti e le aziende sanitarie è chiaro: i rimborsi chilometrici riconosciuti per raggiungere il luogo di lavoro (quando situato in un comune diverso da quello di residenza) concorrono integralmente alla formazione del reddito e devono subire le consuete trattenute IRPEF. Solo i rimborsi legati a reali “trasferte” – ovvero spostamenti temporanei ad altra sede richiesti dal datore di lavoro per un suo specifico interesse – possono beneficiare di esenzioni fiscali.

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