
Procedura italiana per le adozioni internazionali
L’adozione internazionale in Italia segue un iter scandito in sette tappe procedurali, definito dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) sulla base del quadro normativo qui sotto. Lo ricostruisco passo per passo con i relativi riferimenti.
Quadro normativo di riferimento
L’impianto poggia su tre fonti che vanno lette insieme:
- Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, che istituisce il sistema di cooperazione tra Autorità Centrali. In Italia il ruolo di Autorità Centrale è svolto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ratifica la Convenzione e la recepisce nell’ordinamento, riscrivendo il Titolo III della legge sull’adozione. Nel ratificare la Convenzione, l’Italia ha reso indispensabile l’intervento degli enti autorizzati, ai quali le coppie devono necessariamente conferire incarico.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”), come modificata dalla L. 149/2001, che disciplina requisiti (art. 6) e procedura (artt. 29 e seguenti).
A monte si collocano l’art. 21 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e il principio cardine richiamato dalla stessa CAI: non esiste un diritto dell’adulto all’adozione, ma il diritto del minore ad avere una famiglia, e l’adozione internazionale entra in gioco solo quando il minore non può crescere nel proprio Paese, sempre nel suo superiore interesse.
Le sette tappe procedurali
1. La dichiarazione di disponibilità (art. 29-bis L. 184/1983) Il percorso si apre al Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza, davanti al quale gli aspiranti genitori presentano la dichiarazione di disponibilità ad adottare. Il primo atto con cui si apre il percorso adottivo è quello in cui la coppia dichiara al Tribunale per i Minorenni la propria disponibilità ad adottare.
2. L’indagine dei servizi territoriali e il decreto di idoneità (art. 29-bis comma 4 e art. 30 L. 184/1983) Il TM trasmette la dichiarazione ai servizi socio-sanitari degli enti locali. I servizi degli enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. La relazione viene rimessa al Tribunale, che, all’esito, emette il decreto di idoneità all’adozione (o un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti).
3. La ricerca dell’Ente Autorizzato (art. 31 L. 184/1983) La coppia in possesso del decreto di idoneità deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura, rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione. Il conferimento dell’incarico all’ente è obbligatorio (Albo pubblicato sul sito CAI); gli enti operano solo nei Paesi in cui sono accreditati.
4. L’instradamento (art. 31, lett. b–c) Il momento cruciale di questa fase è la preparazione della documentazione per le autorità straniere, che avviene insieme all’ente autorizzato scelto dalla coppia. L’ente cura la trasmissione del fascicolo all’autorità competente del Paese di origine.
5. L’abbinamento (art. 31 in combinato con gli artt. 16–17 Convenzione de L’Aja) È la fase più delicata: l’ente autorizzato si fa carico della procedura di adozione nel Paese straniero scelto, riceve la proposta di abbinamento con un minore e la sottopone alla coppia.
6. Il rientro in Italia (artt. 32, 34 e 35 L. 184/1983) La Commissione autorizza l’ingresso in Italia del minore e, dopo un periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. L’autorizzazione della CAI (art. 32) attesta che l’adozione risponde al superiore interesse del minore; con la trascrizione il minore acquista anche la cittadinanza italiana. Seguono gli adempimenti pratici: trascrizione del provvedimento estero, richiesta del codice fiscale e della tessera sanitaria del minore, registrazione all’anagrafe del Comune di residenza.
7. Post-adozione (art. 34 comma 3 e prassi dei Paesi di origine) L’adozione non si chiude con la cittadinanza. Molti Paesi richiedono relazioni periodiche sulle condizioni di vita del bambino e sul suo inserimento familiare e sociale; enti autorizzati, servizi sociali e associazioni supportano i genitori nella redazione delle relazioni post-adottive. Rilevano inoltre l’inserimento scolastico (Linee di indirizzo MIUR per il diritto allo studio degli alunni adottati) e il diritto del minore all’accesso alle proprie origini, tutelato per legge.
Requisiti soggettivi (art. 6 L. 184/1983)
I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi dell’adozione nazionale, previsti dall’art. 6 della legge 184/83 come modificata dalla legge 149/2001: in sintesi, matrimonio da almeno tre anni (o convivenza pre-matrimoniale stabile e continuativa computabile fino a tre anni), differenza di età con il minore tra 18 e 45 anni (con i temperamenti di legge), idoneità affettiva e capacità educativa.
Aggiornamento giurisprudenziale rilevante
Un dato recente da tenere presente: con la sentenza n. 33/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 nella parte in cui non includeva le persone singole residenti in Italia tra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità e chiedere al Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di idoneità all’adozione di un minore straniero residente all’estero. La platea dei soggetti legittimati alla prima tappa si è quindi ampliata oltre la coppia coniugata.

