Imposta Sostitutiva sui Compensi Aggiuntivi del Personale Sanitario: Quali Prestazioni Sono Coperte?

Categories: Aziende Sanitarie e OspedaliPublished On: 11 Luglio 2025Last Updated: 11 Luglio 2025Tags: , ,

Il settore sanitario è in continua evoluzione, e le normative fiscali non fanno eccezione. Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 187/2025) ha fatto chiarezza sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sui compensi del personale sanitario, introdotta dall’articolo 7 del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73. Questa misura mira a incentivare il personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a ridurre le liste d’attesa e a far fronte alle carenze temporanee di organico.

Ma quali prestazioni rientrano in questa agevolazione fiscale?

Il Contesto Normativo: CCNL e DL 73/2024

L’Azienda ospedaliera universitaria che ha presentato l’istanza di interpello applica il CCNL Area Sanità 2019-2021 per il personale dirigente medico e sanitario e il CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il personale non dirigenziale.

L’articolo 7 del Decreto Legge n. 73/2024 prevede che i compensi per lo svolgimento delle “prestazioni aggiuntive” siano soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le norme richiamate sono:

  • Per i dirigenti medici: Articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità – triennio 2019-2021.
  • Per il personale del Comparto Sanità (non dirigenziale): Articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità – triennio 2019-2021.

Il nodo centrale della questione riguarda la distinzione tra due tipologie di attività previste dal CCNL Area Sanità:

  • Le “prestazioni aggiuntive” (esplicitamente richiamate dal DL 73/2024).
  • Le “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali”, che rientrano nelle “attività libero professionali intramurarie” (ALPI) e sono disciplinate dall’articolo 89, comma 1, lettera d) del CCNL Area Sanità. Queste ultime prevedono la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all’Azienda o Ente, “anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa”.

Il Quesito dell’Azienda: ALPI Convenzionali Incluse?

L’Azienda ospedaliera universitaria ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’imposta sostitutiva si applichi solo alle prestazioni aggiuntive, come testualmente indicato dall’articolo 7 del DL 73/2024, oppure anche alle “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali” quando queste sono finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa o a far fronte a carenze di organico.

L’Istante riteneva che l’imposta sostitutiva dovesse applicarsi anche alle prestazioni ALPI convenzionali, in quanto queste contribuiscono agli stessi obiettivi (riduzione liste d’attesa, carenze di organico), indipendentemente dal fatto che l’Ente beneficiario fosse o meno il proprio datore di lavoro.

L’Azienda ha evidenziato alcune differenze tra le due tipologie:

  • Le prestazioni aggiuntive sono erogate dal dipendente esclusivamente in favore del proprio Ente datore di lavoro.
  • Le prestazioni ALPI convenzionali possono essere rese dal personale anche in favore di un altro Ente del SSN tramite convenzione.
  • Il compenso per le prestazioni aggiuntive è determinato da legge/CCNL.
  • Il compenso per le prestazioni ALPI convenzionali non è predeterminato con esattezza dalla norma, ma è basato su tariffe che devono coprire i costi del professionista, dell’equipe, del personale di supporto, e i costi diretti e indiretti dell’azienda. L’imposta sostitutiva, secondo l’Istante, si applicherebbe al solo compenso dovuto al personale, lasciando immutate le altre componenti della tariffa ALPI (es. perequazione, 5% Balduzzi, oneri sociali).

L’Azienda ha sostenuto che il ricorso alle sole prestazioni aggiuntive interne potrebbe non essere sufficiente a garantire l’effettiva riduzione delle liste d’attesa o il superamento delle carenze di organico, rendendo necessario l’uso dello strumento convenzionale ALPI.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate: Distinzione Cruciale

L’Agenzia delle Entrate, richiamando anche un parere del Ministero della Salute del 19 marzo 2025, ha analizzato le disposizioni.

Ha chiarito che l’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021 – a cui fa esplicito riferimento l’articolo 7 del decreto – ricomprende sì nell’alveo delle attività libero professionali intramurarie (Art. 89, comma 1, lettera d)) anche le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 8 del CCNL Area Sanità, richieste “dalle Aziende ed Enti ai propri dirigenti” per la riduzione delle liste d’attesa e per far fronte alla carenza di organico.

Tuttavia, l’Agenzia ha rilevato che le “prestazioni sanitarie ALPI, rese in virtù del convenzionamento tra Enti del SSN” (ossia le ALPI convenzionali di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 89) si differenziano dalle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, per:

  • L’Ente beneficiario della prestazione (proprio datore di lavoro vs. altro Ente del SSN).
  • Le modalità di quantificazione del compenso.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è netta: dalle differenze richiamate, emerge l’impossibilità di qualificare le “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali” alla stregua di prestazioni aggiuntive ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021.

Pertanto, l’imposta sostitutiva del 15% prevista dall’articolo 7 del decreto non può essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali”, in quanto queste sono diverse dalle prestazioni aggiuntive espressamente individuate dalla norma agevolativa.

 


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