
Il punto sugli Interventi dei Servizi Sanitari nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli
Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente coinvolgimento dei Servizi sanitari nei procedimenti civili riguardanti la separazione, il divorzio e l’affidamento dei figli. Un punto di svolta significativo è rappresentato dall’introduzione dell’articolo 473-bis.27 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), che ha formalizzato e regolamentato l’intervento di tali servizi in questi delicati contesti familiari.
Quali interventi vengono demandati ai Servizi Sanitari?
L’art. 473-bis.27 c.p.c. legittima la possibilità per il Tribunale di demandare ai Servizi sanitari diverse attività finalizzate al benessere dei minori coinvolti. Tra le attività più frequentemente richieste rientrano:
- Sostegno psicologico e/o psicoterapia rivolti ai genitori e/o ai figli, con l’obiettivo di affrontare situazioni di stress, difficoltà specifiche, momenti di crisi o disturbi psicologici più strutturati.
- Incontri protetti (o assistiti/vigilati), utilizzati prevalentemente in situazioni di rifiuto relazionale di un figlio verso un genitore o in casi di violenza.
- Mediazione familiare, sebbene la sua natura sanitaria sia dibattuta e la normativa di riferimento, dopo la riforma Cartabia, sia principalmente l’art. 473-bis.10 c.p.c..
- Monitoraggio e controllo del nucleo familiare, una prassi che solleva particolari criticità in quanto funzione tipicamente giudiziaria.
- Valutazione delle capacità genitoriali, un accertamento complesso che mira a comprendere se un genitore sia in grado di tutelare i diritti del figlio e a cui spesso viene affiancata la valutazione clinica con finalità sanitaria.
Le criticità: un equilibrio delicato tra Giustizia e Salute
Nonostante le nobili intenzioni, l’applicazione dell’art. 473-bis.27 c.p.c. presenta diverse criticità che mettono in discussione i principi fondamentali del diritto sanitario e della deontologia professionale.
- Il Consenso Informato “Viziato”: uno dei nodi cruciali riguarda il consenso informato. La Costituzione italiana e la normativa in materia sanitaria stabiliscono chiaramente che nessun trattamento sanitario può essere imposto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e che ogni individuo ha il diritto di acconsentire o meno a una prestazione sanitaria in modo libero e consapevole. L’invio coatto ai Servizi sanitari da parte del Tribunale, anche sotto forma di “suggerimento” che sottende implicite conseguenze negative in caso di rifiuto, mina la libertà di scelta e l’autodeterminazione dei genitori, configurando un consenso informato viziato e quindi non valido.
- Dilemmi etici e professionali: Gli psicologi e gli altri professionisti sanitari si trovano spesso in una posizione conflittuale. Da un lato, sono tenuti al rispetto del segreto professionale e all’agire nel migliore interesse del paziente (genitore o figlio). Dall’altro, l’art. 473-bis.27 c.p.c. prevede l’obbligo di trasmettere al Tribunale relazioni sull’attività svolta, derogando legittimamente al segreto professionale ma ponendo il problema della misura di ciò che deve essere riferito e della gestione delle informazioni. Inoltre, l’imposizione di specifici interventi da parte del giudice può limitare l’autonomia professionale del sanitario, chiamato a operare secondo logiche e tempistiche più giuridiche che cliniche.
- Sovrapposizione di ruoli e ambienti: la norma rischia di creare una confusione tra l’ambito giudiziario e quello sanitario, con i Servizi sanitari chiamati a svolgere funzioni di monitoraggio, controllo e accertamento che sarebbero più proprie dell’autorità giudiziaria. Questo “asservimento” del sanitario al giudiziario può snaturare la funzione di cura e protezione tipica dei servizi sanitari.
- Il “Paziente per Sentenza”: l’invio coatto a trattamenti psicologici può generare nei genitori resistenza e mancanza di motivazione, rendendo l’intervento inefficace se non addirittura controproducente. Un genitore che si sente “obbligato” a partecipare a un percorso terapeutico potrebbe non essere disponibile a una reale collaborazione, vanificando gli sforzi del professionista.
- Valutazione delle Capacità Genitoriali: Un Tema Delicato: la valutazione delle capacità genitoriali presenta specificità che la distinguono dalla valutazione clinica con finalità sanitaria. Mentre la prima ha una finalità prevalentemente giudiziaria, volta a stabilire l’idoneità di un genitore, la seconda si concentra sulle dinamiche relazionali e sullo stato di salute psicologica delle persone coinvolte. È fondamentale che i Servizi sanitari forniscano al Tribunale valutazioni cliniche utili per la decisione finale, senza tuttavia esprimere giudizi di “capacità/incapacità genitoriale”, prerogativa esclusiva dell’autorità giudiziaria.
Proposte di Revisione per un Intervento più Efficace e Rispettoso
Alla luce delle criticità evidenziate, il testo propone alcune revisioni all’art. 473-bis.27 c.p.c. volte a trovare un punto di equilibrio tra le esigenze del Tribunale e i principi del diritto sanitario e della deontologia. Tra queste, spicca la possibilità per il giudice di informare i genitori della facoltà di rivolgersi volontariamente ai Servizi sanitari per affrontare questioni di natura psicologica rilevate nel corso del procedimento. Si suggerisce anche una distinzione normativa tra l’intervento dei Servizi sociali e quello dei Servizi sanitari, riconoscendo le specificità di ciascun ambito.
Inoltre, si sottolinea l’importanza di acquisire sempre il consenso informato per i trattamenti sanitari rivolti ai genitori, pur riconoscendone il “vizio” a causa dell’invio giudiziario, e di garantire la libertà di interrompere l’intervento, informando il Tribunale di tale decisione senza esprimere giudizi negativi.
L’intervento dei Servizi sanitari nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli rappresenta uno strumento potenzialmente prezioso per affrontare le complesse dinamiche familiari e tutelare il benessere dei minori. Tuttavia, l’attuale formulazione e applicazione dell’art. 473-bis.27 c.p.c. sollevano importanti questioni etiche, giuridiche e operative che necessitano di una riflessione approfondita e di possibili revisioni normative. È fondamentale trovare un equilibrio che consenta al sistema giudiziario di avvalersi delle competenze dei professionisti sanitari nel rispetto dei diritti individuali, dell’autonomia professionale e della centralità del consenso informato nel contesto sanitario. Solo così si potrà garantire un intervento realmente efficace e rispettoso della dignità di tutti i soggetti coinvolti.