
50 Domande e Risposte sul Fascicolo Sanitario Elettronico
1 – Cos'è il FSE e a cosa serve
1. Cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)?
È l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario che riguardano un assistito del Servizio Sanitario Nazionale. Raccoglie referti, prescrizioni, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso e molto altro, generati a seguito di prestazioni erogate sia da strutture pubbliche sia da strutture private.
2. A cosa serve il FSE nella pratica?
Serve a fornire ai professionisti sanitari che ti prendono in cura un quadro clinico completo e aggiornato: terapie in corso, allergie, referti precedenti, vaccinazioni. Consente cure più sicure e più appropriate, evitando duplicazioni di esami e riducendo il rischio di errori clinici.
3. Chi ha un FSE?
Ogni persona assistita dal SSN ha un Fascicolo Sanitario Elettronico, istituito dalla Regione o Provincia autonoma di assistenza. Non è necessario richiederlo: viene creato automaticamente.
4. Il FSE sostituisce la cartella clinica cartacea?
No. Il FSE è uno strumento digitale complementare che raccoglie documenti clinici provenienti da diverse strutture. La cartella clinica resta un documento autonomo con proprie regole di conservazione e accesso.
2 – Alimentazione del FSE
5. Come viene alimentato il FSE?
Dal 19 maggio 2020 l'alimentazione è automatica e continuativa. Ogni volta che ricevi una prestazione sanitaria, i relativi dati e documenti vengono inseriti nel tuo FSE entro cinque giorni dall'erogazione, dal completamento della prestazione o dalla disponibilità del referto.
6. Devo fare qualcosa per alimentare il FSE?
No. L'alimentazione avviene d'ufficio da parte dei soggetti e degli esercenti le professioni sanitarie che erogano la prestazione, inclusi quelli non appartenenti al SSN.
7. I documenti anteriori al 19 maggio 2020 sono nel FSE?
Non automaticamente. Per i dati e i documenti generati prima di quella data è prevista una campagna informativa, all'esito della quale il cittadino potrà esercitare il diritto di opposizione entro 30 giorni. Fino a quel momento, tali documenti non sono accessibili nel FSE salvo un tuo specifico e informato consenso.
8. Quali documenti contiene il FSE?
Tra gli altri: referti di diagnostica strumentale e specialistica, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, prescrizioni ed erogazioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, vaccinazioni, dati delle tessere per portatori di impianto e lettere di invito per screening.
9. Cosa sono i metadati del FSE?
Sono informazioni aggiuntive che accompagnano ogni documento: dati anagrafici dell'assistito, tipo di documento, struttura che lo ha prodotto. Servono per gestire, indicizzare e recuperare i documenti all'interno del sistema.
3 – Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary)
10. Cos'è il Profilo Sanitario Sintetico?
È un documento sintetico, noto anche come Patient Summary, che riassume la tua storia clinica e la tua situazione corrente. Viene redatto e aggiornato dal tuo Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS).
11. Cosa contiene il Patient Summary?
Contiene informazioni come: capacità motoria, situazione clinica attuale, organi mancanti, trapianti, malformazioni rilevanti, reazioni avverse a farmaci o alimenti, allergie, protesi e ausili, terapie farmacologiche croniche.
12. Cosa succede al Patient Summary se cambio medico di famiglia?
Il nuovo MMG/PLS redige un nuovo Profilo Sanitario Sintetico. I precedenti vengono comunque conservati e restano consultabili da parte tua.
13. A cosa serve il Patient Summary in una situazione di emergenza?
Consente al personale sanitario di urgenza un rapido inquadramento del tuo stato di salute: allergie, terapie croniche, patologie rilevanti. In emergenza, se non hai espresso il consenso e non sei in grado di farlo, il personale sanitario può accedere prioritariamente al Patient Summary.
4 – Taccuino personale
14. Cos'è il Taccuino personale?
È una sezione del FSE in cui puoi inserire tu stesso dati e documenti sanitari che ritieni rilevanti per la tua salute, anche provenienti da prestazioni erogate in regime privato.
15. Posso rendere visibile il Taccuino ai miei medici?
Sì. Hai la facoltà di rendere il contenuto del tuo Taccuino personale visibile ai professionisti sanitari che ti assistono. La scelta è tua.
16. Chi è il titolare del trattamento dei dati del Taccuino?
Il titolare è la Regione di assistenza, che è responsabile anche delle misure di sicurezza e della conservazione. Tuttavia, alla Regione non è consentita la consultazione dei dati in esso contenuti, se non per le finalità e le modalità previste dalla legge.
17. Posso eliminare documenti dal Taccuino?
Sì. Puoi inserire, modificare ed eliminare i dati e i documenti che hai caricato nel Taccuino personale in qualsiasi momento.
5 – Consenso alla consultazione
18. Alimentazione e consultazione sono la stessa cosa?
No, e questa è una distinzione fondamentale. Il FSE si alimenta automaticamente con i dati delle prestazioni che ricevi. Ma affinché un professionista sanitario possa consultare quei dati per curarti, devi esprimere un consenso specifico.
19. Quanti consensi devo esprimere?
Tre consensi distinti, uno per ciascuna finalità: diagnosi, cura e riabilitazione; prevenzione; profilassi internazionale. Per la prevenzione, il consenso è richiesto separatamente nei confronti dei soggetti del SSN regionale e nei confronti delle Regioni e del Ministero della Salute.
20. Cosa succede se non esprimo il consenso?
Non perdi il diritto alle prestazioni sanitarie. Tuttavia i professionisti che ti assistono non potranno consultare i documenti del tuo FSE: lavoreranno senza disporre della tua storia clinica pregressa, con possibili conseguenze sulla qualità e sulla sicurezza delle cure.
21. Come posso esprimere il consenso?
Online, accedendo al Portale Nazionale FSE (www.fascicolosanitario.gov.it) oppure al portale FSE della tua Regione, autenticandoti con SPID, CIE o Tessera Sanitaria con microchip (TS-CNS). Le singole Regioni possono prevedere ulteriori modalità.
22. Posso revocare il consenso?
Sì, in qualsiasi momento e con le stesse modalità con cui lo hai espresso. La revoca impedisce la consultazione per la finalità e nei confronti dei soggetti a cui il consenso si riferiva, ma non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
23. Dopo la revoca, posso esprimere un nuovo consenso?
Sì. Puoi in ogni momento esprimere nuovi consensi, rendendo nuovamente disponibili alla consultazione tutti i dati e i documenti del tuo FSE per le specifiche finalità per cui li hai espressi.
24. Dove vengono registrati i miei consensi?
I consensi e le revoche alimentano l'Anagrafe consensi e revoche, un sistema nazionale che viene verificato ad ogni richiesta di consultazione per accertare che tu abbia effettivamente prestato il tuo consenso.
6 – Consenso per minori e soggetti tutelati
25. Chi esprime il consenso per un minore?
Chi esercita la responsabilità genitoriale, previa identificazione. Al raggiungimento della maggiore età, il neomaggiorenne deve confermare autonomamente i consensi, dopo aver preso visione dell'informativa.
26. E per le persone sotto tutela?
I consensi sono espressi dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, nei limiti dei poteri loro conferiti dall'Autorità Giudiziaria.
27. Un genitore può consultare il FSE del figlio minore?
Al momento la consultazione del FSE da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale non è ancora consentita. La funzionalità è in fase di implementazione.
7 – Dati sensibili e oscuramento
28. Ci sono dati nel FSE che ricevono una tutela rafforzata?
Sì. I dati relativi a violenza sessuale o pedofilia, infezione da HIV, uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool, interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato e servizi dei consultori familiari vengono inseriti nel FSE in modalità oscurata per impostazione predefinita.
29. Chi può vedere i dati oscurati per impostazione predefinita?
Solo tu e il medico che li ha prodotti. Anche se hai espresso il consenso alla consultazione del FSE, questi dati restano invisibili agli altri professionisti sanitari.
30. Cos'è il diritto di oscuramento?
È la possibilità di rendere non visibili nel FSE i dati relativi a una qualsiasi prestazione ricevuta — un ricovero, un referto, una visita specialistica. L'oscuramento impedisce la consultazione di quei dati da parte dei professionisti abilitati.
31. Cos'è l'"oscuramento dell'oscuramento"?
È una garanzia aggiuntiva: nessun soggetto autorizzato alla consultazione del FSE potrà venire a sapere che hai esercitato il diritto di oscuramento, né che esistono dati oscurati. La scelta resta completamente riservata.
32. Come esercito il diritto di oscuramento?
Puoi chiederlo direttamente all'operatore della struttura al momento della prestazione, oppure in qualsiasi momento successivo tramite istanza al soggetto erogante, oppure tramite l'apposita funzionalità online disponibile nel portale FSE.
33. Posso revocare l'oscuramento?
Sì. Puoi rendere i dati e i documenti nuovamente visibili in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per l'oscuramento.
34. L'oscuramento di una prescrizione oscura anche il referto collegato?
Sì. L'oscuramento di prescrizioni specialistiche e farmaceutiche determina automaticamente l'oscuramento dei documenti relativi all'erogazione e ai referti corrispondenti.
35. È possibile accedere a una prestazione in anonimato?
Per i dati soggetti a maggiore tutela, puoi richiedere, nei limiti della normativa, di accedere alla prestazione in anonimato. In quel caso i relativi dati non alimentano affatto il tuo FSE.
8 – Accesso e servizi per il cittadino
36. Come accedo al mio FSE?
Attraverso il Portale Nazionale FSE (www.fascicolosanitario.gov.it) oppure il portale della tua Regione, autenticandoti con SPID, CIE o Tessera Sanitaria con microchip (TS-CNS).
37. Cosa posso fare una volta entrato nel mio FSE?
Puoi: visualizzare l'elenco dei tuoi documenti; consultarli; richiedere l'oscuramento; visualizzare i tuoi dati amministrativi; verificare chi ha avuto accesso ai tuoi dati; gestire i consensi; inserire, modificare o eliminare documenti dal Taccuino personale; ricevere notifiche su eventi e scadenze.
38. Posso delegare qualcuno a consultare il mio FSE?
La funzionalità di delega è prevista dalla normativa, ma nelle more della realizzazione del Sistema Gestione Deleghe (art. 64-ter del CAD) non è al momento operativa.
39. Ricevo notifiche sulle operazioni effettuate sul mio FSE?
Sì. Il FSE mette a disposizione un servizio di notifica — via e-mail o tramite l'app IO (punto di accesso telematico ex art. 64-bis del CAD) — per informarti di nuovi documenti, accessi in consultazione e altre operazioni. Le notifiche non contengono dati personali.
40. Cos'è cambiato con il Decreto 11 novembre 2025?
Il decreto ha introdotto la possibilità di ricevere le notifiche relative al FSE anche tramite il punto di accesso telematico (app IO), previa attivazione da parte dell'assistito. Ha inoltre ridefinito la tempistica delle tre fasi attuative del FSE 2.0, fissando l'ultima scadenza al 31 marzo 2026.
9 – Chi può consultare il FSE e chi no
41. Quali professionisti possono consultare il mio FSE?
Solo il personale sanitario autorizzato, con livelli di accesso differenziati: il MMG/PLS e il medico curante possono accedere a tutti i documenti; infermieri e ostetriche a un sottoinsieme (es. verbale di PS, lettera di dimissione); i farmacisti esclusivamente alle prescrizioni e alle erogazioni di farmaci.
42. Chi NON può consultare il mio FSE?
Sono esclusi: periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, medici nell'esercizio di attività medico-legale (idoneità lavorativa, certificazioni per permessi o abilitazioni).
43. In caso di emergenza, il medico può accedere senza il mio consenso?
Sì, ma solo in circostanze precise: se ti trovi in condizione di impossibilità fisica, incapacità di agire o di intendere e di volere, e in presenza di un rischio grave, imminente e irreparabile per la salute. L'accesso è prioritariamente al Patient Summary e, solo se necessario, agli altri dati del FSE (esclusi quelli oscurati), e solo per il tempo strettamente necessario.
10 – Finalità di governo e ricerca
44. I miei dati vengono usati anche per ricerca e programmazione sanitaria?
Sì, ma senza i tuoi dati identificativi diretti. Per le finalità di governo (programmazione, verifica qualità delle cure) e di ricerca scientifica, vengono utilizzati dati privati di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e altri elementi direttamente identificativi. Non è richiesto il tuo consenso per queste finalità, ma i dati oscurati restano esclusi.
45. L'oscuramento vale anche per i dati usati a fini di governo e ricerca?
No. L'oscuramento non si applica ai trattamenti di dati già privati degli identificativi diretti per finalità di governo e ricerca.
11 – Privacy, diritti e conservazione
46. Quali diritti ho in materia di privacy sul mio FSE?
Oltre al diritto di oscuramento e di gestione dei consensi, puoi esercitare: il diritto di accesso ai tuoi dati (art. 15 GDPR), il diritto di rettifica e aggiornamento di dati inesatti o incompleti (art. 16 GDPR), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR). Puoi inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.gpdp.it).
47. Per quanto tempo vengono conservati i dati del FSE?
L'indice e i documenti del FSE — inclusi il Patient Summary e il Taccuino personale — vengono cancellati con periodicità annuale, decorsi trent'anni dalla data di decesso dell'assistito. Fa eccezione la cartella clinica, che segue proprie regole di conservazione.
48. I miei dati possono essere trasferiti fuori dall'UE?
No. In nessun caso i dati del FSE sono trasferiti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
49. Chi verifica gli accessi al mio FSE?
Tutte le operazioni effettuate sul tuo FSE vengono registrate: alimentazione, oscuramento, consultazioni (da parte del soggetto produttore, dell'assistito, di altri soggetti, in emergenza). Puoi visionare queste registrazioni accedendo all'apposita funzionalità del portale FSE.
50. Qual è il quadro normativo di riferimento?
I principali riferimenti sono: l'art. 12 del decreto-legge 179/2012 (conv. legge 221/2012) e successive modificazioni; il d.P.C.M. 178/2015 (Regolamento FSE); il Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2023 (FSE 2.0); il Decreto 30 dicembre 2024 (disciplina transitoria); il Decreto 11 novembre 2025 (GU n. 286 del 10/12/2025) con le modifiche alle fasi attuative e l'introduzione delle notifiche tramite app IO. Il tutto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003).

